Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBL0502 0/ 02 { IN NOME DEL POLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 13741/99 -> Cron.1339 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Dott. NT LAMORGESE - Consigliere - Rep. Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA - Ud.10/01/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato SANTE G. ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso NO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA',2002 dagli avvocati 67 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 332/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 24/04/99 R.G.N. 1762/95; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 14.4.1995 davanti al Tribunale di Bergamo, l'Inail proponeva appello avverso la sentenza n.130/94 con la quale il Pretore della stessa città aveva accolto la domanda di NT ZA diretta ad ottenere la rendita da malattia professionale, di cui all'art. 74 del t.u. 30.6.1965, n. 1124, per “ipoacusia pantonale bilaterale” nella misura invalidante pari al 14%, aggiuntiva rispetto ad altra rendita già percepita dallo stesso assicurato per infortunio sul lavoro, con decorrenza dal 1°.
4.1992. Sosteneva l'Istituto appellante che l'otosclerosi riscontrata al ZA è R patologia dell'orecchio medio che rende impossibile il propagarsi dell'impulso sonoro alle strutture cocleari, il che impedisce di fatto il costituirsi del danno da rumore: di qui, l'erroneità della diagnosi di “otosclerosi con sovrapposto danno da rumore" formulata dal c.t.u. in prime cure. Costituitosi il contradittorio, il Tribunale di Bergamo, con sentenza notificata il 5.5.1999, accoglieva l'appello, respingendo la domanda del ZA. Sulla base della rinnovata c.t.u., osservava il Giudice del gravame che l'appellato non risultava affetto da ipoacusia professionale, ma da “otosclerosi al III° stadio", patologia quest'ultima, che aveva costituito nel tempo un reale fattore di protezione nei confronti dell'esposizione al rumore. Risultava, pertanto, non dimostrata scientificamente la tesi dell'assicurato circa la compresenza di un danno uditivo di origine professionale e di un danno uditivo da otosclerosi. Per la cassazione di detta sentenza il ZA ha proposto ricorso per cassazione articolato in unico motivo, cui resiste, con controricorso l'Inail. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2698 c.c., 3,74,78 del t.u. n. 1124/65, oltre all'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, il ricorrente lamenta l'erroneità della c.t.u. nella parte centrale in cui, 3 dopo aver rilevato che il danno da rumore si instaura nei primi 15 anni di esposizione e che l'otosclerosi si manifesta clinicamente tra i 20 ed i 35 anni di vita, ha concluso nel senso che l'assicurato era stato naturalmente protetto - acusticamente parlando, nei primi quindici anni della sua attività di muratore” e cioè dal 1952 al 1967. Obietta il ricorrente che nel processo si era formato giudicato interno sul punto di fatto che egli avesse lavorato come muratore dal 1950 al 1989, e cioè dall'età di 18 a quella di 57 anni: ma se in concreto l'otosclerosi si fosse manifestata proprio al 35mo anno di età (quindi nel 1967/68) non è concepibile una protezione per il periodo dal 1950 al 1965: al contrario, secondo il ricorrente, in mancanza di un accertamento che l'infermità dipenda in concreto da una causa extralavorativa, doveva ritenersi presunta l'eziologia professionale. Aggiunge il ricorrente che tale presunzione avrebbe dovuto essere superata dalla prova - a carico dell'Istituto - che l'infermità fosse effettivamente dipesa da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione cui egli era addetto non avesse avuto idoneità sufficiente a cagionare l'ipoacusia. Osserva, infine il ricorrente che la ctu utilizzata dal Tribunale, dopo aver applicato l'accordo Inail-Parti sociali in tema di ipoacusia mista, giungendo ad una valutazione di invalidità del 10,2% aveva concluso affermando che non era stato raggiunto il minimo indennizzabile: al contrario, i decimali superiori al 10% vanno arrotondati all'11% e, quindi, il requisito minimo richiesto dalla legge doveva ritenersi soddisfatto. Il motivo non è fondato e non merita, pertanto, accoglimento. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte la presunzione di eziologia professionale della malattia tabellata opera solo all'esito dell'esito positivo della prova – il cui onere incombe sul lavoratore che agisce per ottenere - il riconoscimento del diritto a rendita professionale -che la patologia da cui risulta affetto è una malattia professionale e che è stato esposto a rischio specifico, in dipendenza dell'adibizione a lavorazione morbigena, tabellata (Cass., 30 luglio 1998, n. 7525). Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver acquisito i risultati di una nuova indagine medico legale disposta d'ufficio, è pervenuto al convincimento - ampiamente motivato e in questa sede non più soggetto a censure in quanto esente da vizi logici e giuridici - che l'assicurato fosse affetto da otosclerosi al 3°stadio, di sicura natura extraprofessionale, in tal modo superando la presunzione legale di eziologia professionale di quella affezione proprio perché non derivante dalla esposizione del ricorrente al rumore. Ha anzi specificato il Giudice del gravame che nel caso di specie "la riscontrata otosclerosi ha costituito nel tempo, addirittura, un reale fattore di protezione all'orecchio interno del ZA per tutto il periodo in cui egli svolse la sua attività di muratore e quindi durante la sua esposizione a rumori. La natura extraprofessionale dell'infermità riscontrata rende ultronea ogni censura in ordine alla determinazione della soglia di indennizzabilità su cui pure si sofferma il ricorrente, in quanto irrilevante. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna del soccombente alle spese di questo giudizio, in virtù del disposto dell'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Nulla perle La Corte rigetta il ricorso. spese. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002 Il Presidente higher Il Consigliere estensori деле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8 APR. 2002, L oggi, R E IL CANCELLERE (1909