Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1587
CASS
Sentenza 28 gennaio 2004

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La previsione dell'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991, (in base alla quale può essere anticipata ai lavoratori che ne facciano richiesta l'indennità di mobilità per intraprendere una attività lavorativa autonoma), risponde alla ratio di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio. Ne consegue che l'indennità non deve necessariamente essere richiesta prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare (non ravvisandosi nella legge una precisa indicazione in tal senso), ma può anche essere richiesta dopo aver intrapreso la suddetta attività autonoma.

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  • 1Indennità di mobilità
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

  • 2Procedura di mobilità
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1587
Data del deposito : 28 gennaio 2004

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