Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
La previsione dell'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991, (in base alla quale può essere anticipata ai lavoratori che ne facciano richiesta l'indennità di mobilità per intraprendere una attività lavorativa autonoma), risponde alla ratio di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio. Ne consegue che l'indennità non deve necessariamente essere richiesta prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare (non ravvisandosi nella legge una precisa indicazione in tal senso), ma può anche essere richiesta dopo aver intrapreso la suddetta attività autonoma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AN SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA DI NOIA, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE DIMUNDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 460/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 19/09/00 - R.G.N. 809/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/03 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 settembre 2000 la Corte d'appello di Bari, riformando la sentenza del locale Pretore del lavoro, rigettava la domanda avanzata dal sig. EL AN SS, iscritto nelle liste di mobilità, per ottenere dall'Inps il pagamento anticipato dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 quinto comma della legge 223/91, sul rilievo che, contrariamente a quanto previsto dalla medesima disposizione, l'istanza di anticipo era stata proposta dopo l'inizio dell'attività di lavoro autonomo.
Avverso detta sentenza il SS propone ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria.
L'Inps resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia il vizio di omessa pronunzia e omessa motivazione perché la Corte di Bari non avrebbe motivato in ordine alla nullità dell'atto d'appello per assoluta genericità dei motivi.
Il motivo non merita accoglimento perché con l'atto d'appello, che deve essere esaminato in questa sede, giacché in caso di denunzia di errore in procedendo questa Corte è anche giudice del fatto, si proponevano motivi relativi alla interpretazione dell'art. 7 comma 5 della legge 223/91, questione che costituiva l'oggetto ed il fulcro della sentenza di primo grado, di talché con l'impugnazione non si poteva che riproporre la tesi di diritto già prospettata. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 quinto comma della legge 223/91 e difetto di motivazione, per avere la sentenza affermato la necessità di proporre l'istanza di anticipazione in momento antecedente all'inizio dell'attività di lavoro autonomo.
Il motivo merita accoglimento, con conseguente assorbimento del terzo motivo.
Non appare invero corretta la tesi con cui si propugna la necessità che la istanza di anticipazione ex art. 7 quinto comma della medesima legge 223/91 venga proposta "prima" dell'inizio dell'attività di lavoro autonomo.
Si rileva infatti: a) nella legge non si ravvisa una precisa indicazione in tal senso;
b) il regolamento espressamente previsto dalla legge, ossia il DPR 17 febbraio 1993 n. 142, impone un onere di allegazione di documentazione atta a dimostrare la serietà dell'intento, ossia l'avvenuto rilascio della specifica autorizzazione nel caso in cui la stessa sia prevista per l'esercizio dell'attività; c) non sono previste modalità di controllo successivo sull'effettivo espletamento dell'attività autonoma, di talché è quanto mai opportuno che la serietà dell'intento venga comprovata da idonea documentazione, il che conduce ad escludere la necessità che l'istanza sia presentata all'Inps anteriormente all'inizio dell'attività; d) inoltre, la erogazione in una soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi l'indennità perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire le spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio;
e) d'altra parte con la disposizione in esame si opera un bilanciamento di interessi tra il lavoratore e l'onere a carico dell'Istituto previdenziale, per cui (art. 7 comma 9 della medesima legge 223/91) in caso di pagamento anticipato, il periodo di godimento dell'indennità di mobilità non è utile ai fini della contribuzione figurativa;
f) la natura di finanziamento vincolato allo scopo dettato dalla legge, ossia all'apertura di un'attività autonoma, è comprovata dalla previsione che l'erogazione anticipata dell'indennità potrà essere negata ovvero revocata non già in caso di inadempimento, ossia nel caso in cui l'attività non venga poi effettivamente iniziata, ma solo nel caso in cui il lavoratore, nei 24 mesi successivi alla corresponsione, "assuma un'occupazione alle altrui dipendenze" g) i rilievi sopra svolti avvalorano il convincimento che all'istituto della erogazione anticipata si è inteso conferire la massima ampiezza applicativa e confermano che l'intento del legislatore è quello di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome e cooperative, mediante l'erogazione di un contributo economico, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, dove si ritiene difficile il reperimento di una nuova collocazione (nello stesso senso Cass. 21 aprile 2001 n. 5951). Il ricorso va pertanto accolto.
Non essendovi necessità di compiere ulteriori accertamenti all'esisto dell'affermato principio di diritto, la causa va decisa nel merito con raccoglimento della domanda avanzata dal Maffei con il ricorso introduttivo. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda originariamente proposta dal SS.
Conferma la statuizione di primo grado in punto di spese;
condanna l'Inps alla rifusione delle spese liquidate, quanto all'appello, in venti euro per spese e milleduecento euro per diritti ed onorali, e liquidate, quanto al presente giudizio, in euro 16,00, oltre millecinquecento euro per diritti ed onorai Tutte le spese vanno distratte a favore dell'avv. Emanuele Dimundo antistatario. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004