Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di stupefacenti, non può ravvisarsi il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n.309 del 1990 quando la sostanza ceduta, pur botanicamente compresa nelle tabelle,sia priva di qualsivoglia efficacia farmacologica e quindi inidonea a produrre l'effetto drogante a causa della percentuale insufficiente di principio attivo. (Fattispecie in tema di derivato di canapa indiana).
Commentari • 2
- 1. droghe tra normazione insufficiente e giurisprudenza| FilodirittoAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 12 aprile 2024
L'invadenza eccessiva della Giurisprudenza di legittimità Nel 1930, la normativa sugli stupefacenti era inserita nel capo II titolo VI CP. Dunque, spacciare o fare uso di droghe era qualificato alla stregua di un “delitto contro l'incolumità pubblica”. In particolar modo, nella stesura primigenia del Codice Rocco, vigevano gli Artt. 446 CP (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) e 447 CP (agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti). Dette norme sono state completamente abrogate dalla L. 685/1975. In Dottrina, Palazzo (1994) ha notato che, nei previgenti Artt. 446 e 447 CP, si presupponeva una “cooperazione da parte del consumatore di cose o sostanze …
Leggi di più… - 2. Droghe pesanti e droghe leggere negli Anni DuemilaAccesso limitatoMarilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 6 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2000, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 12/01/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO " N.24
3. Dott. FEDERICO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SEPE PAOLO " N.45845/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE D'APPELLO di CATANZAROnei confronti di:
UC CA
avverso sentenza del 22.09.1998 CORTE APPELLO di CATANZARO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Fatto e diritto
Il P.G. di Catanzaro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza dell'11.11.97, appellata da FU UC, ha assolto quest'ultimo dal reato di cui agli artt. 80 c.p.v. c.p., 73, 80 lett. a) d.p.r. 309/90, deducendo, da un lato, erronea applicazione della norma del citato art. 73, non avendo alcuna rilevanza ai fini della punibilità del fatto la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di cessione possa non superare la cosiddetta "soglia drogante" e, dall'altro, difetto di motivazione circa i dubbi sollevati dalla sentenza gravata in ordine all'attendibilità intrinseca della teste di accusa. Il ricorso non appare fondato.
Ed invero, quanto al primo motivo di doglianza, si rileva che la sentenza assolutoria impugnata si fonda sull'accertamento, da parte dei giudici della Corte di Catanzaro, della mancanza di prove Decisive circa la "reale presenza di principio attivo, in misura tale da esplicare efficacia farmacologica".
Questi sono gli elementi di fatto in base ai quali il giudice di merito ha formulato il proprio giudizio, e come tali insindacabili in sede di giudizio di legittimità.
Il P.G. ricorrente porre, peraltro il problema che la presenza del principio attivo di una sostanza stupefacente, anche in quantità minime tali da non superare la cosidetta "soglia drogante", costituisca "soglia drogante", costituisca pur sempre fatto di rilevanza penale, attesa la tutela di interessi superiori individuali in quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico nonché della salvaguardia delle giovani generazioni: beni, questi ultimi, posti in pericolo anche dalla cessione contenenti principio attivo al di sotto della soglia minima.
Tale tesi non sembra però condivisibile.
Ed invero, non può ravvisarsi, ad avviso di questa Corte, il delitto previsto dall'art. 73 D.p.r. 309/90, quando la sentenza ceduta, pur essendo botanicamente compresa nelle tabelle allegate alla legge (ma, nel caso in esame, è sulla stessa natura di derivati di canapa indiana della c.d. "erba", per cui è causa , che - ad avviso della Corte di Catanzaro- manca la prova decisiva), sia priva di qualsiasi efficacia farmacologica e quindi inidonea a produrre l'effetto drogante a causa della percentuale insufficiente di principio attivo (Sez. IV, 93/1954 60). Quanto poi al secondo motivo, si osserva che i dubbi avanzati circa la credibilità intrinseca della teste di accusa risultano evidentemente in correlazione nella sentenza impugnata, con quanto dedotto dal FU nell'atto di appello circa l'instabilità emotiva della Palazzo e l'essere costei portatrice di sentimenti ostili verso il FU medesimo a seguito della rottura del loro rapporto amoroso. Comunque, i dubbi in questione, o meglio i rilievi, di cui parla la sentenza gravata, per affermazione esplicita di quest'ultima, risultano pretermessi nel discorso logico - argomentativo fatto dalla Corte calabrese, il cui convincimento circa "la mancanza di qualsivoglia riscontro accettabile circa la reale efficacia drogante della c.d. erba" ma deriva che dai rilievi ravvisabili in rodine alla credibilità intrinseca della Palazzo, ma dai limiti oggettivi della sua testimonianza, non essendo certo in grado la medesima di precisare quanto fosse il principio attivo presente nell'erba de qua.
P.Q.M
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2000