CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 20341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20341 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, GIANLUIGI PRATOLA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20341 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7/12/2020, depositata il giorno 11/3/2022, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. proposta da AT AN, diretta a computare nella pena in corso di esecuzione derivante dalla sentenza della medesima Corte in data 16/11/2018, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso dal 27/11/2009, il periodo di un anno e cinque mesi di detenzione presofferta dal AN nell'ambito di altro procedimento, RG n.r. 12690/08, in cui l'istante era stato assolto dall'imputazione ex art. 416-bis cod. pen. con sentenza del Tribunale di Palermo n. 222/09. 1.1. La Procura generale in sede aveva rigettato la richiesta di fungibilità della detenzione patita in tale processo concluso con sentenza assolutoria "perché relativa a custodia cautelare antecedente alla commissione del reato oggetto del titolo in esecuzione". 1.2. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il titolo esecutivo riguarda un reato permanente con decorrenza dal 27/11/2009, data dell'assoluzione del AN dalla precedente contestazione di associazione di stampo mafioso pronunciata con la citata sentenza del Tribunale di Palermo. A fini di prova del reato associativo per il quale AN ha riportato la condanna in esecuzione sono stati valorizzati anche elementi acquisiti nel processo conclusosi con assoluzione, in quanto "intangibili per effetto del passaggio in giudicato di detta sentenza". L'insuperabile tenore letterale della disposizione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., riferito alla custodia cautelare subita o alle pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, ha dunque impedito di accogliere l'istanza del AN, poiché il reato la cui pena è in esecuzione è stato commesso dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare per il quale si invoca la fungibilità. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del AN, avv.ti Maria Brucale e Michele Giovinco, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 657 cod. proc. pen. e all'art. 81 cod. pen., nonché con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., ed apparenza della motivazione. Si duole il ricorrente che la decisione impugnata si sia limitata ad invocare una lettura meramente testuale della norma senza raccordo con il caso specifico, finendo per provocare un'indebita duplicazione sanzionatoria. Evidenzia, poi, che l'applicazione stringente della disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. appare costituzionalmente illegittima in 2 virtù della grave sperequazione che viene a determinarsi tra chi ha e chi non ha commesso un reato prima di subire una ingiusta detenzione, poiché chi ha già riportato una condanna può compensarla con la carcerazione o la pena ingiusta- mente subìta in seguito, mentre ne viene escluso chi ha subito l'ingiusta detenzione anteriormente al reato per cui si procede. Da tali rilievi discende il sospetto di incostituzionalità dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., se rigidamente interpretato, la cui operatività è affidata ad un criterio di mera casualità legata all'epoca di applicazione della carcerazione sine titulo, in contrasto con i principi dell'uguaglianza di trattamento e della finalità rieducativa della sanzione penale, frustrata dall'inflizione di una carcerazione non meritata ed inemendabile. Nel ricorso si è diffusamente trattato del rilievo del materiale probatorio raccolto nel processo esitato nell'assoluzione ai fini della sentenza di condanna, richiamando le conversazioni intercettate in carcere tra il AN ed i familiari, avvenute a gennaio e ad agosto 2009. Se ne è ricavata la continuità tra i fatti giudicati nelle due sentenze, da considerare come un unicum ideativo e di condotta, il che impone di superare l'apparente dato temporale della contesta- zione associativa decorrente dal 27/11/2009, mera finzione giuridica, consen- tendo, anche per ragioni di equità sostanziale, che il periodo di restrizione cautelare presofferta dal AN sia computato ex art. 657 cod. proc. pen. È stata allegata al ricorso l'ordinanza del 3/12/2010 della Corte di appello di Palermo che aveva negato al AN la riparazione per ingiusta detenzione, sulla base dell'induzione in errore dell'inquirente a causa della contiguità mafiosa dell'istante fin dal 2007, ulteriore dimostrazione della continuità della condotta;
inoltre, si è valorizzata in tale prospettiva la misura di prevenzione personale alla quale è stato sottoposto il AN con decreto n. 197 del 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La lettera della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. è di cristallina chiarezza: "In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subìta o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". La ratio della norma è pure di evidenza logica, in quanto,ammettendo che possa scomputarsi una custodia cautelare o una pena espiata sine titulo prima della commissione del reato la cui pena deve essere determinata, ne consegui- rebbe un intollerabile effetto criminogeno. 3 Anche la giurisprudenza di questa Corte è compatta nel ritenere che non sia fungibile con la pena da eseguire per un reato il periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena sine titulo per un reato precedentemente commesso (Sez. 1, n. 4999 del 14/09/2017, dep. 2018, Schiavone, Rv. 272292). 1.2. Il ragionamento seguito dal ricorrente non si confronta con l'esegesi consolidata in tema di reato permanente, in specie associativo, che nega in radice ogni aggiustamento nel senso della continuità fattuale per ipotesi simili a quella in esame, così da recuperare empiricamente la carcerazione sine titulo subita prima di giungere ad una condanna per un segmento associativo successivo a quello oggetto di assoluzione. Va peraltro rilevato che la parziale identità del materiale probatorio, integrato con quello successivo, non attribuisce rilievo al fatto-reato che è stato giudicato in termini di assoluzione, bensì a quello successivo, provato in tutti i suoi elementi mediante una lettura complessiva delle vecchie prove e di quelle emerse successivamente. Né il rilievo che per provare la responsabilità dell'istante si sia fatto ricorso a prove che riguardano un periodo precedente, ed assunte nel precedente processo esitato nell'assoluzione, autorizza simile modus procedendi, in quanto in ipotesi di reato permanente, data la sua struttura unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori all'esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e di conseguenza non può computarsi la pena espiata senza titolo rispetto al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione (fattispecie relativa a delitto di associazione di tipo mafioso) (Sez. 1, n. 40329 dell'11/7/2013, Rv. 257600; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006, dep. 2007, Gentile, Rv. 235342). Nei medesimi termini: "L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo" (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272102). 1.3. Nemmeno risulta fondato il dubbio di costituzionalità, anzi è stata la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 198 del 2014, ad esecrare il cosiddetto "credito di pena" che avrebbe evidenti effetti criminogeni. Invero, lo sbarramento temporale, fissato dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., è stato ritenuto non in contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 198 del 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che detto sbarramento «è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una 'riserva di impunità'; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica 4 Il Consigliere estensore Il Presidente che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa». 2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 novembre 2022
lette le conclusioni del Procuratore generale, GIANLUIGI PRATOLA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20341 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7/12/2020, depositata il giorno 11/3/2022, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. proposta da AT AN, diretta a computare nella pena in corso di esecuzione derivante dalla sentenza della medesima Corte in data 16/11/2018, per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso dal 27/11/2009, il periodo di un anno e cinque mesi di detenzione presofferta dal AN nell'ambito di altro procedimento, RG n.r. 12690/08, in cui l'istante era stato assolto dall'imputazione ex art. 416-bis cod. pen. con sentenza del Tribunale di Palermo n. 222/09. 1.1. La Procura generale in sede aveva rigettato la richiesta di fungibilità della detenzione patita in tale processo concluso con sentenza assolutoria "perché relativa a custodia cautelare antecedente alla commissione del reato oggetto del titolo in esecuzione". 1.2. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il titolo esecutivo riguarda un reato permanente con decorrenza dal 27/11/2009, data dell'assoluzione del AN dalla precedente contestazione di associazione di stampo mafioso pronunciata con la citata sentenza del Tribunale di Palermo. A fini di prova del reato associativo per il quale AN ha riportato la condanna in esecuzione sono stati valorizzati anche elementi acquisiti nel processo conclusosi con assoluzione, in quanto "intangibili per effetto del passaggio in giudicato di detta sentenza". L'insuperabile tenore letterale della disposizione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., riferito alla custodia cautelare subita o alle pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, ha dunque impedito di accogliere l'istanza del AN, poiché il reato la cui pena è in esecuzione è stato commesso dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare per il quale si invoca la fungibilità. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del AN, avv.ti Maria Brucale e Michele Giovinco, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 657 cod. proc. pen. e all'art. 81 cod. pen., nonché con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., ed apparenza della motivazione. Si duole il ricorrente che la decisione impugnata si sia limitata ad invocare una lettura meramente testuale della norma senza raccordo con il caso specifico, finendo per provocare un'indebita duplicazione sanzionatoria. Evidenzia, poi, che l'applicazione stringente della disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. appare costituzionalmente illegittima in 2 virtù della grave sperequazione che viene a determinarsi tra chi ha e chi non ha commesso un reato prima di subire una ingiusta detenzione, poiché chi ha già riportato una condanna può compensarla con la carcerazione o la pena ingiusta- mente subìta in seguito, mentre ne viene escluso chi ha subito l'ingiusta detenzione anteriormente al reato per cui si procede. Da tali rilievi discende il sospetto di incostituzionalità dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., se rigidamente interpretato, la cui operatività è affidata ad un criterio di mera casualità legata all'epoca di applicazione della carcerazione sine titulo, in contrasto con i principi dell'uguaglianza di trattamento e della finalità rieducativa della sanzione penale, frustrata dall'inflizione di una carcerazione non meritata ed inemendabile. Nel ricorso si è diffusamente trattato del rilievo del materiale probatorio raccolto nel processo esitato nell'assoluzione ai fini della sentenza di condanna, richiamando le conversazioni intercettate in carcere tra il AN ed i familiari, avvenute a gennaio e ad agosto 2009. Se ne è ricavata la continuità tra i fatti giudicati nelle due sentenze, da considerare come un unicum ideativo e di condotta, il che impone di superare l'apparente dato temporale della contesta- zione associativa decorrente dal 27/11/2009, mera finzione giuridica, consen- tendo, anche per ragioni di equità sostanziale, che il periodo di restrizione cautelare presofferta dal AN sia computato ex art. 657 cod. proc. pen. È stata allegata al ricorso l'ordinanza del 3/12/2010 della Corte di appello di Palermo che aveva negato al AN la riparazione per ingiusta detenzione, sulla base dell'induzione in errore dell'inquirente a causa della contiguità mafiosa dell'istante fin dal 2007, ulteriore dimostrazione della continuità della condotta;
inoltre, si è valorizzata in tale prospettiva la misura di prevenzione personale alla quale è stato sottoposto il AN con decreto n. 197 del 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La lettera della norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. è di cristallina chiarezza: "In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subìta o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". La ratio della norma è pure di evidenza logica, in quanto,ammettendo che possa scomputarsi una custodia cautelare o una pena espiata sine titulo prima della commissione del reato la cui pena deve essere determinata, ne consegui- rebbe un intollerabile effetto criminogeno. 3 Anche la giurisprudenza di questa Corte è compatta nel ritenere che non sia fungibile con la pena da eseguire per un reato il periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena sine titulo per un reato precedentemente commesso (Sez. 1, n. 4999 del 14/09/2017, dep. 2018, Schiavone, Rv. 272292). 1.2. Il ragionamento seguito dal ricorrente non si confronta con l'esegesi consolidata in tema di reato permanente, in specie associativo, che nega in radice ogni aggiustamento nel senso della continuità fattuale per ipotesi simili a quella in esame, così da recuperare empiricamente la carcerazione sine titulo subita prima di giungere ad una condanna per un segmento associativo successivo a quello oggetto di assoluzione. Va peraltro rilevato che la parziale identità del materiale probatorio, integrato con quello successivo, non attribuisce rilievo al fatto-reato che è stato giudicato in termini di assoluzione, bensì a quello successivo, provato in tutti i suoi elementi mediante una lettura complessiva delle vecchie prove e di quelle emerse successivamente. Né il rilievo che per provare la responsabilità dell'istante si sia fatto ricorso a prove che riguardano un periodo precedente, ed assunte nel precedente processo esitato nell'assoluzione, autorizza simile modus procedendi, in quanto in ipotesi di reato permanente, data la sua struttura unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori all'esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e di conseguenza non può computarsi la pena espiata senza titolo rispetto al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione (fattispecie relativa a delitto di associazione di tipo mafioso) (Sez. 1, n. 40329 dell'11/7/2013, Rv. 257600; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006, dep. 2007, Gentile, Rv. 235342). Nei medesimi termini: "L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo" (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272102). 1.3. Nemmeno risulta fondato il dubbio di costituzionalità, anzi è stata la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 198 del 2014, ad esecrare il cosiddetto "credito di pena" che avrebbe evidenti effetti criminogeni. Invero, lo sbarramento temporale, fissato dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., è stato ritenuto non in contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost. dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 198 del 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che detto sbarramento «è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una 'riserva di impunità'; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica 4 Il Consigliere estensore Il Presidente che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa». 2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 novembre 2022