Sentenza 20 gennaio 1998
Massime • 1
Il crick, la cui destinazione naturale non è quella dell'offesa alla persona ed il cui porto fuori dell'abitazione è giustificato dall'uso stesso cui l'oggetto è destinato, non è idoneo ad integrare l'aggravante del reato di lesioni prevista dall'art. 585 comma 2 n. 2 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/1998, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 20/01/1998
Dott. AN Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni De Roberto " N.41
Dott. Tito Garribba " REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio Stefano Agrò " N.27186/1997
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN FF avverso la sentenza 13 maggio 1997 della Corte d'appello di Catanzaro. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. A. S. Agrò. Udito il P.G. Dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
AN FF ricorre avverso la sentenza 13 maggio 1997 della Corte d'appello di Catanzaro, lamentandone la violazione di legge nella parte in cui ha affermato la sua responsabilità per il delitto di lesioni aggravate, anziché, esclusa l'aggravante dell'uso delle armi, dichiarare non doversi procedere per il delitto di lesioni semplici in presenza di remissione di querela. Assume infatti che la strumento impiegato per colpire (crick) in nessun modo potrebbe farsi rientrare nella definizione di arma contenuta nell'art. 585 c.p. In ordine al delitto d'oltraggio sostiene che le espressioni profferite sono prive del necessario valore offensivo. Deduce infine il difetto di motivazione in ordine al negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestategli.
Considerato in diritto
1. Fondato è il primo motivo di ricorso.
Nonostante un contrario precedente giurisprudenziale (22 ottobre 1986, Pacioni), va osservato che la destinazione naturale del crick non è certo quella dell'offesa alla persona, mentre il porto di questo strumento fuori dalla propria abitazione si giustifica per essere posto a corredo delle autovetture, secondo la prassi dettata dalle necessità della circolazione stradale. Esclusa quindi l'aggravante di cui all'art. 585 c.p., in quanto l'oggetto in esame non rientra nella nozione di arma prevista da questa disposizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per il reato di cui al capo c), estintosi per remissione di querela.
2. Gli altri motivi sono infondati.
Non può seriamente dubitarsi del valore offensivo delle frasi profferite, connotate da disprezzo e dileggio volgare per i p.u. e le funzioni da essi esercitate.
Correttamente motivata è poi la comparazione delle circostanze, nella considerazione della biografia giudiziaria del ricorrente.
3. Va piuttosto osservato che, avendo la decisione in esame avvinto i reati contestati nella continuazione e ritenuto più grave il delitto di lesioni nel calcolo della pena base, l'annullamento della relativa condanna comporta ora la necessità di una nuova determinazione della pena per l'oltraggio, che non può più essere considerato come reato satellite.
A questo limitato fine la sentenza deve essere ulteriormente annullata, con l'avvertenza che, essendosi formato il giudicato in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di oltraggio, è cessata la decorrenza del relativo termine di prescrizione (SU 11.05.1993 Ligresti;
SU 9.10.1996 Vitale;
SU 26.03.1997 Attinà).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo c), esclusa l'aggravante dell'art. 585 c.p., perché è estinto per remissione di querela e condanna il remittente al pagamento delle relative spese processuali. Annulla la stessa sentenza relativamente al reato di oltraggio sub a) limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1998