CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8139 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PA MA AR EC ZO R.G.N. 3245/2026 DO NI SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXX nato il [...] avverso il decreto del 31/01/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere AR EC ZO;
sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI IL PG chiede il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con decreto del 30 gennaio 2026 ha convalidato il trattenimento di XXXXXXXXXXXX, straniero trattenuto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 142/2015 a seguito della domanda di protezione internazionale avanzata in costanza di trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) in esecuzione di un decreto di espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90 e contestuale decreto di trattenimento emesso dal Questore di Lucca, poi convalidato dal Giudice di pace di Trapani. La richiesta di convalida era stata formulata dal Questore di Trapani ricorrendo le condizioni di cui all’art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il trattenuto a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015, 5 bisd.l. 13/2017 e 14 comma 3 d.lgs. 286/98 (d’ora innanzi, anche T.U.I.) Il provvedimento impugnato, a parere del ricorrente, è nullo in quanto adottato da un giudice funzionalmente incompetente. Infatti, al momento dell’adozione da parte del Questore di Trapani del decreto di trattenimento ex art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015 lo straniero non poteva più essere considerato richiedente protezione, poiché la domanda era stata rigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione territoriale in data 28 gennaio 2026. Ciononostante, il Questore di Tapani in data 29 gennaio 2026 adottava un provvedimento di trattenimento ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015 e ne richiedeva la convalida alla Corte di Appello. Il ricorrente ribadiva, poi, una argomentazione difensiva già sottoposta alla Corte di appello e riguardante la declaratoria di irreperibilità del condannato nel procedimento svoltosi avanti al Tribunale di sorveglianza di Firenze;
conseguentemente, il provvedimento di espulsione ex art. 86 DR 309/90 emesso dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, che costituisce il presupposto per il trattenimento è illegittimo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8139 Anno 2026 Presidente: DE RZ IU Relatore: ZO AR EC Data Udienza: 27/02/2026 Il Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1 L’eccezione di incompetenza funzionale, come illustrata dal ricorrente, è infondata. Come chiarito in motivazione da Sez. 1, n. 36944 del 12/11/2025, S., Rv. 288949 – 01, in tema di trattenimento amministrativo dello straniero, la competenza a convalidare il provvedimento questorile si determina in base al titolo giuridico del trattenimento: se il trattenimento è disposto ai sensi dell'art. 6, 6-bis o 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015 (richiedente protezione internazionale), la competenza spetta alla Corte di appello ex art.
5- bis d.l. n. 13/2017, conv. in I. n. 46/2017; se il trattenimento è disposto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), per l'esecuzione dell'espulsione, la competenza spetta al Giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata. La formulazione dell'art.
5-bis d.l. 13 del 2017 circoscrive infatti la competenza della Corte d'appello ai casi in cui il trattenimento è disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. 142 del 2015 (cioè trattenimento del richiedente asilo) e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, T.U.I., nonché per le misure alternative ex art. 14, comma 6, d.lgs. 142 del 2015, ma non per i trattenimenti pre-espulsivi. Infatti, l’art. 14 d.lgs 286/98 stabilisce che il trattenimento del cittadino straniero che non può essere espulso con immediatezza viene disposto dal Questore che trasmette copia degli atti per la convalida al Giudice di pace territorialmente competente: dunque, a fronte di un trattenimento pre-espulsivo è il Giudice di pace l’organo competente per la convalida. Ciò conferma che la ripartizione di competenza fra la Corte di appello e il Giudice di pace non discende dalla qualifica dello straniero, se, cioè richiedente protezione oppure no, bensì dalla natura del trattenimento se, cioè, pre-espulsivo, oppure no. Nel caso in esame il trattenimento è stato disposto dalla Questura di Trapani ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015, posto che lo straniero, in data 19 gennaio 2026 aveva formulato richiesta di protezione internazionale;
pertanto, determinandosi, come visto, la competenza in capo alla Corte di appello ratione materiae in ragione del tipo di trattenimento disposto, è evidente che, trattandosi, appunto, di trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 l’unico giudice che poteva convalidarlo era la Corte di appello. La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui la convalida non avrebbe dovuto essere richiesta dal Questore alla Corte di appello ex art. 6 d.lgs 142/2015, non avendo più il ricorrente la qualifica di richiedente protezione internazionale, non è questione che in questo giudizio rilevi, posto che oggetto del vaglio di questa Corte è la legittimità del provvedimento di convalida, correttamente emesso dalla Corte di appello sul presupposto di un trattenimento «secondario». Ad abundatiam, il trattenuto, nel corso dell’udienza di convalida avanti alla Corte ha rivendicato la sua qualità di «ancora richiedente protezione», posto che ha evidenziato la perdurante pendenza dei termini per impugnare la decisione della Commissione territoriale: ciò che conferma che nessuna questione sulla legittimità del titolo è stata posta dinanzi al giudice di merito.
1.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta un vizio procedurale che avrebbe inficiato il giudizio svoltosi avanti al Tribunale di sorveglianza e finalizzato ad accertare la attualità della pericolosità sociale del cittadino straniero al fine di ordinare l’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione della Stato applicata la medesimo con la sentenza emessa dal Giudice per le 2 indagini preliminari di Lucca il 28 febbraio 2014. Il Tribunale di sorveglianza ha accertato la perdurante pericolosità e ordinato l’espulsione e tale provvedimento ha costituito il presupposto non già del trattenimento convalidato dalla Corte di appello, e impugnato avanti a questa Corte, bensì del trattenimento primario disposto dal Questore di Lucca il 15 gennaio 2026, successivamente convalidato dal Giudice di pace, i cui effetti e termini sono sospesi in pendenza del vaglio della domanda di protezione internazionale, ex art. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015. Conseguentemente, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che dispone l’espulsione non è presupposto del trattenimento qui contestato che non ha carattere espulsivo, bensì del trattenimento primario pre-espulsivo, rispetto al quale, come già visto, nessuna competenza si radica in capo alla Corte di appello. In disparte tale assorbente considerazione, trattandosi non già di atto amministrativo presupposto, bensì di provvedimento giurisdizionale, nessun controllo sulla sua legittimità può essere demandato al giudice della convalida, prevedendo l’ordinamento un sistema di controlli sulla legittimità dell’atto attuati tramite le impugnazioni, sistema che esclude la possibilità di ulteriori vagli di legittimità del medesimo, da parte di altri organi e al di fuori degli schemi processuali suoi propri. I costanti insegnamenti di questa Corte, secondo cui il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 bis, e art. 14, comma 1, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale(Sez. 6 civ. - 1, ord. n. 17407 del 2014), riguardano, infatti il controllo incidentale di legittimità dell’atto amministrativo, non già del provvedimento espulsivo giurisdizionale. Analogamente, più di recente, è stato affermato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Sez. 1 pen., n. 15748 del 22/04/2025, B., Rv.287840 - 02; Sez. 1 civ., n. 5566 del 2025, Rv. 673928-02). Anche secondo tale più recente orientamento è pacifico che ciò che deve essere valutato - seppure incidentalmente - dal giudice della convalida del trattenimento è il decreto di espulsione, atto amministrativo, sotto il profilo della sua manifesta illegittimità e non certo la sentenza che ha applicato la misura di sicurezza dell’espulsione, ovvero il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, previa verifica della attualità della pericolosità, vi ha dato attuazione.
3. Per la ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali. Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 3 Così è deciso, 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EC ZO IU DE RZ IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI IL PG chiede il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con decreto del 30 gennaio 2026 ha convalidato il trattenimento di XXXXXXXXXXXX, straniero trattenuto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 142/2015 a seguito della domanda di protezione internazionale avanzata in costanza di trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) in esecuzione di un decreto di espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90 e contestuale decreto di trattenimento emesso dal Questore di Lucca, poi convalidato dal Giudice di pace di Trapani. La richiesta di convalida era stata formulata dal Questore di Trapani ricorrendo le condizioni di cui all’art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il trattenuto a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015, 5 bisd.l. 13/2017 e 14 comma 3 d.lgs. 286/98 (d’ora innanzi, anche T.U.I.) Il provvedimento impugnato, a parere del ricorrente, è nullo in quanto adottato da un giudice funzionalmente incompetente. Infatti, al momento dell’adozione da parte del Questore di Trapani del decreto di trattenimento ex art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015 lo straniero non poteva più essere considerato richiedente protezione, poiché la domanda era stata rigettata per manifesta infondatezza dalla Commissione territoriale in data 28 gennaio 2026. Ciononostante, il Questore di Tapani in data 29 gennaio 2026 adottava un provvedimento di trattenimento ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015 e ne richiedeva la convalida alla Corte di Appello. Il ricorrente ribadiva, poi, una argomentazione difensiva già sottoposta alla Corte di appello e riguardante la declaratoria di irreperibilità del condannato nel procedimento svoltosi avanti al Tribunale di sorveglianza di Firenze;
conseguentemente, il provvedimento di espulsione ex art. 86 DR 309/90 emesso dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, che costituisce il presupposto per il trattenimento è illegittimo. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8139 Anno 2026 Presidente: DE RZ IU Relatore: ZO AR EC Data Udienza: 27/02/2026 Il Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1 L’eccezione di incompetenza funzionale, come illustrata dal ricorrente, è infondata. Come chiarito in motivazione da Sez. 1, n. 36944 del 12/11/2025, S., Rv. 288949 – 01, in tema di trattenimento amministrativo dello straniero, la competenza a convalidare il provvedimento questorile si determina in base al titolo giuridico del trattenimento: se il trattenimento è disposto ai sensi dell'art. 6, 6-bis o 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015 (richiedente protezione internazionale), la competenza spetta alla Corte di appello ex art.
5- bis d.l. n. 13/2017, conv. in I. n. 46/2017; se il trattenimento è disposto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), per l'esecuzione dell'espulsione, la competenza spetta al Giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata. La formulazione dell'art.
5-bis d.l. 13 del 2017 circoscrive infatti la competenza della Corte d'appello ai casi in cui il trattenimento è disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. 142 del 2015 (cioè trattenimento del richiedente asilo) e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, T.U.I., nonché per le misure alternative ex art. 14, comma 6, d.lgs. 142 del 2015, ma non per i trattenimenti pre-espulsivi. Infatti, l’art. 14 d.lgs 286/98 stabilisce che il trattenimento del cittadino straniero che non può essere espulso con immediatezza viene disposto dal Questore che trasmette copia degli atti per la convalida al Giudice di pace territorialmente competente: dunque, a fronte di un trattenimento pre-espulsivo è il Giudice di pace l’organo competente per la convalida. Ciò conferma che la ripartizione di competenza fra la Corte di appello e il Giudice di pace non discende dalla qualifica dello straniero, se, cioè richiedente protezione oppure no, bensì dalla natura del trattenimento se, cioè, pre-espulsivo, oppure no. Nel caso in esame il trattenimento è stato disposto dalla Questura di Trapani ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.lgs. 142/2015, posto che lo straniero, in data 19 gennaio 2026 aveva formulato richiesta di protezione internazionale;
pertanto, determinandosi, come visto, la competenza in capo alla Corte di appello ratione materiae in ragione del tipo di trattenimento disposto, è evidente che, trattandosi, appunto, di trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 l’unico giudice che poteva convalidarlo era la Corte di appello. La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui la convalida non avrebbe dovuto essere richiesta dal Questore alla Corte di appello ex art. 6 d.lgs 142/2015, non avendo più il ricorrente la qualifica di richiedente protezione internazionale, non è questione che in questo giudizio rilevi, posto che oggetto del vaglio di questa Corte è la legittimità del provvedimento di convalida, correttamente emesso dalla Corte di appello sul presupposto di un trattenimento «secondario». Ad abundatiam, il trattenuto, nel corso dell’udienza di convalida avanti alla Corte ha rivendicato la sua qualità di «ancora richiedente protezione», posto che ha evidenziato la perdurante pendenza dei termini per impugnare la decisione della Commissione territoriale: ciò che conferma che nessuna questione sulla legittimità del titolo è stata posta dinanzi al giudice di merito.
1.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta un vizio procedurale che avrebbe inficiato il giudizio svoltosi avanti al Tribunale di sorveglianza e finalizzato ad accertare la attualità della pericolosità sociale del cittadino straniero al fine di ordinare l’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione della Stato applicata la medesimo con la sentenza emessa dal Giudice per le 2 indagini preliminari di Lucca il 28 febbraio 2014. Il Tribunale di sorveglianza ha accertato la perdurante pericolosità e ordinato l’espulsione e tale provvedimento ha costituito il presupposto non già del trattenimento convalidato dalla Corte di appello, e impugnato avanti a questa Corte, bensì del trattenimento primario disposto dal Questore di Lucca il 15 gennaio 2026, successivamente convalidato dal Giudice di pace, i cui effetti e termini sono sospesi in pendenza del vaglio della domanda di protezione internazionale, ex art. 6 comma 5 d.lgs. 142/2015. Conseguentemente, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che dispone l’espulsione non è presupposto del trattenimento qui contestato che non ha carattere espulsivo, bensì del trattenimento primario pre-espulsivo, rispetto al quale, come già visto, nessuna competenza si radica in capo alla Corte di appello. In disparte tale assorbente considerazione, trattandosi non già di atto amministrativo presupposto, bensì di provvedimento giurisdizionale, nessun controllo sulla sua legittimità può essere demandato al giudice della convalida, prevedendo l’ordinamento un sistema di controlli sulla legittimità dell’atto attuati tramite le impugnazioni, sistema che esclude la possibilità di ulteriori vagli di legittimità del medesimo, da parte di altri organi e al di fuori degli schemi processuali suoi propri. I costanti insegnamenti di questa Corte, secondo cui il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nel d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 bis, e art. 14, comma 1, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo anche alla verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale(Sez. 6 civ. - 1, ord. n. 17407 del 2014), riguardano, infatti il controllo incidentale di legittimità dell’atto amministrativo, non già del provvedimento espulsivo giurisdizionale. Analogamente, più di recente, è stato affermato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Sez. 1 pen., n. 15748 del 22/04/2025, B., Rv.287840 - 02; Sez. 1 civ., n. 5566 del 2025, Rv. 673928-02). Anche secondo tale più recente orientamento è pacifico che ciò che deve essere valutato - seppure incidentalmente - dal giudice della convalida del trattenimento è il decreto di espulsione, atto amministrativo, sotto il profilo della sua manifesta illegittimità e non certo la sentenza che ha applicato la misura di sicurezza dell’espulsione, ovvero il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, previa verifica della attualità della pericolosità, vi ha dato attuazione.
3. Per la ragioni sopra indicate il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali. Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 3 Così è deciso, 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EC ZO IU DE RZ IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4