Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8139
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza funzionale del giudice

    L'eccezione di incompetenza funzionale è infondata. La competenza a convalidare il provvedimento questorile si determina in base al titolo giuridico del trattenimento. Nel caso in esame, il trattenimento è stato disposto ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, in ragione della richiesta di protezione internazionale formulata dallo straniero. Pertanto, la competenza spetta alla Corte di appello.

  • Inammissibile
    Illegittimità del provvedimento di espulsione ex art. 86 DPR 309/90

    Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta un vizio procedurale che avrebbe inficiato il giudizio svoltosi avanti al Tribunale di sorveglianza. Tale provvedimento ha costituito il presupposto del trattenimento primario disposto dal Questore di Lucca, non del trattenimento convalidato dalla Corte di appello. Inoltre, il controllo sulla legittimità del provvedimento espulsivo giurisdizionale non può essere demandato al giudice della convalida del trattenimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8139
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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