Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/12/2002, n. 17748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17748 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
N IO 6 8 Z 9 1 A / 5 R /4 . T S N 6 I 2 G . B .R E IA R P L D D L A A 1774 8 / 0 2 A L D E . Z B D E U A I T IB S T N N 1 E E A R 3 S I S T 1 E I R . A E N IN NO IE D L POP LOITA JANⱭ T A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 248/00 Cron.41717 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 07/03/02 ConsigliereDott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: XILCOM DI RI GO & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DANDOLO 19, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DEL MORO, difesa dall'avvocato MICHELE GAMBULI, giusta mandato in calce;
- ricorrente
contro
FINANZE UFF REGISTRO CITTA' DI MINISTERO DELLE CASTELLO;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 258/98 della Commissione 1192 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il -1- D 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GAMBULI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 comma 2°, L. n. 413 del 1991; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito di ricorso proposto dalla LC di LL GO & C. s.n.c. avverso avviso di accerta- mento emesso dall'Ufficio del Registro di Città di Castello avente ad oggetto l'acquisto di un terre- no, mediante rogito notarile del 30-7-1993, il cui valore finale veniva aumentato da £ 90.000.000 a £ 124.540.000, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con sentenza n. 833/96, confer- mava l'accertamento dell'Ufficio. Proponeva appello la LC e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con la decisione in esame, rigettava il gravame. Ricorre per cassazione, con tre motivi, la LC;
non ha svolto attività difensiva l'intimato Ufficio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 57, 2° comma, della 1. n. 413/1991 per non avere i giudici di secondo grado ritenuto che il potere di accertamento dell'Ufficio del Re- gistro in ordine a detto atto di conferimento immobiliare, registrato il 2-8-1993, avrebbe dovuto esercitarsi, a pena di decadenza, entro il termine biennale di cui agli artt. 52-76 del D.P.R. n. 131/86, e quindi entro il termine del 2-8-1995, e non potendosi applicare alla vicenda in esame la sospensione dei termini di cui all'art. 57, 2° comma, suddetto, rientrando l'atto in questione, stipu- lato il 30-7-1993, tra gli atti non condonabili e non suscettibili di "dichiarazione integrativa". Si sostiene, inoltre, la formazione del giudicato interno, a seguito della pronuncia della Commissio- ne di primo grado, in ordine alla non operatività nella fattispecie in esame di detta sospensione dei ermini. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la congruità del valore dichiarato in ordine al conferi- mento immobiliare in questione. Con il terzo motivo si sostiene la violazione degli artt. 11-13 del D.P.R. n. 643/1972 per non avere l'Ufficio considerato le spese incrementative del valore iniziale indicate dai ricorrenti in £ R 1.700.000, riducendo le stesse a £ 160.000. Il ricorso è infondato in ordine alle suesposte doglianze. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che con esso si propone la questione dell'applicabilità della sospensione dei termini prevista dall'art. 57, 2° comma, seconda parte, della l. n. 413/91 anche alle controversie tributarie escluse ratione temporis dal condono: in proposito va osservato, con specifi- co riferimento all'imposta di registro, che detta norma prevede la sospensione fino al 31-12-1993 dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione, senza subor- dinarne l'applicazione alla possibilità in astratto di presentazione della dichiarazione integrativa. Tale previsione è particolarmente significativa ove si consideri che la prima parte di detto comma due dell'art. 57 in questione, riguardante la proroga di due anni dei termini non ancora scaduti alla data del 31-12-1991, fa espresso riferimento invece “ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa”, limitando chiaramente in tal caso la proroga solo all'ipotesi in cui sia consentita ratione temporis la presentazione della dichiarazione integrativa. Detta interpreta- zione, tra l'altro conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 12869/99 m. 531334), ha una sua valida ragione giustificatrice nella necessità di consentire agli uffici tributari di far fronte al maggior carico di lavoro derivante dalla verifica delle dichiarazioni integrative ove pre- sentate. Ne deriva che la sospensione in questione deve ritenersi prevista dal legislatore non a favo- re del contribuente ma per l'Amministrazione, per cui, in tema di avviso di accertamento in au- mento relativo ad acquisti immobiliari la sospensione, ex art. 57 della 1. n. 413/91, del termine di decadenza biennale dell'art. 52, 2° comma, della stessa legge, si applica anche nel caso in cui detto avviso di accertamento riguardi un atto registrato in un periodo di imposta escluso dal condono, in quanto successivo, come nel caso in esame, al termine del 31-12-1991. Sempre con riferimento a quanto dedotto con la prima censura, deve rilevarsi a proposito della sol- levata questione del giudicato interno in ordine alla sospensione dei termini in oggetto, che la Commissione di primo grado si è pronunciata sulla validità dell'atto di accertamento ma non ha mi- nimamente statuito in ordine all'applicabilità all'atto stesso della decadenza biennale dell'Ufficio dal relativo potere. for Infine manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale di detto art. 57, nella parte in questione, sollevata all'odierna udienza dal difensore della società ricorrente, sia per le ra- gioni sopraesposte in ordine all'individuazione della relativa ratio legis, sia perché comunque gene- ricamente formulata senza specifico riferimento a eventuali principi e norme costituzionali violate. Inammissibili sono, poi, le doglianze di cui al 2° e 3° motivo: le stesse, infatti, hanno ad oggetto valutazioni di circostanze di fatto (valore dell'immobile e spese incrementative) su cui si sono già pronunciati i giudici di secondo grado e che non è più possibile riesaminare nella presente sede di legittimità. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provve- ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 dere in ordine alle spese della presente fase. N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA
P.Q.M.
MATERIA La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 7-3-2002 L'estensore الله م II Presidente мой вотива дити E ره N O I Z A ILA ls Quare S 12 DIC. 2002 A сове