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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/09/2023, n. 37508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37508 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET MA IM CUI 024NQ9V nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37508 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.ET AR IM ricorre dinanzi al Supremo Collegio tramite il proprio difensore di fiducia avverso il provvedimento con cui la Corte di Appello di Milano ha respinto ai sensi dell'art.629 bis cod.proc.pen. la richiesta di rescissione del giudicato intervenuto a seguito di sentenza 7 Ottobre 2010 del Tribunale di Lodi, divenuta irrevocabile, con la quale era stata giudicata in assenza e riconosciuta colpevole del reato di cui agli art. 56 - 624 e 625 n.7 cod.pen. 2. La Corte distrettuale ha ritenuto la infondatezza della impugnazione sul presupposto che la domanda di rescissione del giudicato costituiva mezzo di impugnazione straordinario che presupponeva la mancata conoscenza effettiva e incolpevole dello svolgimento del procedimento che, in relazione alla posizione della prevenuta, aveva già superato il vaglio della dichiarazione di assenza, intervenuta ai sensi dell'art.420 bis cod. proc.pen. Ad escludere che la ricorrente potesse richiamare una mancata conoscenza incolpevole del procedimento deponeva la precarietà del luogo dichiarato come dimora (campo nomadi), dal quale la stessa si era allontanata anche nella prospettiva di commettere ulteriori azioni furtive, sebbene nell'ambito di hinterland milanese, nonché la nomina di un difensore di fiducia cui era stato notificato il decreto di citazione a giudizio stante l'inidoneità del domicilio offerto, nonché il fatto che il suddetto difensore avesse presenziato a tre udienze, dovendo pertanto presumersi che la ET fosse in condizioni di mantenere un rapporto professionale con il difensore. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa della ET la quale assume violazione di legge e vizio motivazionale deducendo che la disciplina in materia di assenza di cui all'art.420 bis e ss. cod.proc.pen. da leggersi in collegamento con quella relativa al presente procedimento per rescissione del giudicato, non era volta ad assicurare una conoscenza del procedimento per presunzioni, quali poteva appunto essere quella garantita dalla ritualità di una notifica della citazione a giudizio, ma ad assicurare la conoscenza effettiva del procedimento, tanto da elevare a regola di rito quella della notifica eseguita alla persona in ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto che l'editto della 1 citazione a giudizio non fosse pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario. Rilevava pertanto che era viziato in punto di diritto il ragionamento del giudice distrettuale il quale aveva attribuito valenza di prova della intervenuta conoscenza del giudizio a circostanze dimostratesi assolutamente equivoche, quali la elezione di domicilio presso un campo nomadi, la cui precarietà era in re ipsa, nonché la stessa nomina di un difensore di fiducia, peraltro verosimilmente mutuato dalla coimputata nello stesso reato, atteso che era stato lo stesso difensore di fiducia ad avere dichiarato in dibattimento di non essere stato in grado di contattare la propria assistita, tanto da rimettere il mandato. Richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, evidenziava che esistevano elementi che portavano a riconoscere che non si era in presenza di persona "finta inconsapevole" del giudizio ma di persona che, non parlando la lingua italiana, aveva fornito indicazioni precarie e aveva assegnato un mandato difensivo, in assenza di una specifica accettazione, che comunque avevano determinato una divaricazione tra imputata e il processo e che in nessuna fase del giudizio, culminato con la sentenza di condanna, si era realizzato un riallineamento da cui potesse derivare un giudizio di finta inconsapevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso si presenta inammissibile, un quanto generico, privo di confronto con gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata e di conseguente analisi censoria degli stessi. 2. Invero il giudice distrettuale conformemente alla giurisprudenza di legittimità a sezioni uniti (n.23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish) non si è avvalso di alcuna presunzione di conoscenza per riconoscere che ET fosse stata posta nelle condizioni di partecipare al giudizio con consapevolezza e tempestività, ma ha svolto una serie di considerazioni, prive di contraddittorietà o illogicità evidenti, in base alle quali ha riconosciuto che la stessa si sia consapevolmente sottratta al giudizio, omettendo del tutto un minimo di diligenza necessaria per evitare un procedimento in assenza (sez.2, n.34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv.280305). 3. In effetti la Corte di Appello non ha applicato alcun automatismo tra gli elementi sintomatici di una presumibile conoscenza del giudizio, quali la elezione di domicilio presso il difensore, la nomina di un difensore di 2 fiducia, la indicazione del proprio domicilio presso un campo nomadi, la circostanza che il difensore di fiducia abbia partecipato ad almeno tre udienze nell'arco temporale di un anno, chiedendo rinvii del dibattimento sebbene giustificati dalla esigenza di definire con l'imputata la strategia difensiva, ma, partendo da tali elementi sintomatici ha evidenziato come l'intera condotta dell'imputata risultasse chiaramente strumentale a sottrarsi al giudizio, del quale aveva certamente avuto adeguata cognizione. 3.1 Ha infatti rappresentato che la elezione di domicilio presso il difensore di fiducia costituiva espressione di una chiara scelta difensiva, consapevole e razionale, in quanto la ET, che si spostava lungo tutto il confine lombardo non riteneva all'uopo idoneo il proprio luogo di dimora presso il campo nomadi che pure aveva indicato alle forze dell'ordine. Inoltre il giudice distrettuale traeva spunto per affermare che la relazione con il difensore nominato fosse tutt'altro che occasionale o "di facciata", ma al contrario appariva sintomatica di un rapporto stabile e affidabile con tale difensore in quanto, in sede di nomina e di elezione di domicilio, non si era limitata a fornire le generalità, ma aveva anche indicato l'indirizzo dello studio professionale e il numero di telefono. Che poi a fronte di tale emergenze la ET avesse disatteso qualsiasi onere, anche minimo di diligenza per porsi in contatto con il difensore nominato, risultava palese dallo svolgimento dell'iter processuale che si era articolato in numerose udienze, per oltre un anno di rinvii, in attesa di consentire un nuovo contatto tra il difensore e l'assistita. In sostanza la corte di appello di Milano ha rappresentato, attraverso una articolata valutazione di merito priva di contraddittorietà o di vizi logici evidenti che la ET, dopo avere attivato i presupposti per una sua partecipazione informata e consapevole al giudizio, al momento della citazione e in epoca successiva, aveva tenuto un atteggiamento di "finta inconsapevolezza", sottraendosi al processo a fronte di una acquisita consapevolezza dello stesso così da inferire che la mancata partecipazione sia stato frutto di una sua libera scelta (sez.U, n.36848 del 17/07/2014 Burba, sez.5, n.31201 del 14/09/2020, Ramadze, Rv.280137). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuale nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, ad una sanzione in favore della Cassa delle Ammende che si determina come da dispositivo. Lt 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. rn -e) Così deciso in\Sien nella camera di consiglio del 5 Luglio 2023 Il consigliere estensore Presiden
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37508 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.ET AR IM ricorre dinanzi al Supremo Collegio tramite il proprio difensore di fiducia avverso il provvedimento con cui la Corte di Appello di Milano ha respinto ai sensi dell'art.629 bis cod.proc.pen. la richiesta di rescissione del giudicato intervenuto a seguito di sentenza 7 Ottobre 2010 del Tribunale di Lodi, divenuta irrevocabile, con la quale era stata giudicata in assenza e riconosciuta colpevole del reato di cui agli art. 56 - 624 e 625 n.7 cod.pen. 2. La Corte distrettuale ha ritenuto la infondatezza della impugnazione sul presupposto che la domanda di rescissione del giudicato costituiva mezzo di impugnazione straordinario che presupponeva la mancata conoscenza effettiva e incolpevole dello svolgimento del procedimento che, in relazione alla posizione della prevenuta, aveva già superato il vaglio della dichiarazione di assenza, intervenuta ai sensi dell'art.420 bis cod. proc.pen. Ad escludere che la ricorrente potesse richiamare una mancata conoscenza incolpevole del procedimento deponeva la precarietà del luogo dichiarato come dimora (campo nomadi), dal quale la stessa si era allontanata anche nella prospettiva di commettere ulteriori azioni furtive, sebbene nell'ambito di hinterland milanese, nonché la nomina di un difensore di fiducia cui era stato notificato il decreto di citazione a giudizio stante l'inidoneità del domicilio offerto, nonché il fatto che il suddetto difensore avesse presenziato a tre udienze, dovendo pertanto presumersi che la ET fosse in condizioni di mantenere un rapporto professionale con il difensore. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa della ET la quale assume violazione di legge e vizio motivazionale deducendo che la disciplina in materia di assenza di cui all'art.420 bis e ss. cod.proc.pen. da leggersi in collegamento con quella relativa al presente procedimento per rescissione del giudicato, non era volta ad assicurare una conoscenza del procedimento per presunzioni, quali poteva appunto essere quella garantita dalla ritualità di una notifica della citazione a giudizio, ma ad assicurare la conoscenza effettiva del procedimento, tanto da elevare a regola di rito quella della notifica eseguita alla persona in ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto che l'editto della 1 citazione a giudizio non fosse pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario. Rilevava pertanto che era viziato in punto di diritto il ragionamento del giudice distrettuale il quale aveva attribuito valenza di prova della intervenuta conoscenza del giudizio a circostanze dimostratesi assolutamente equivoche, quali la elezione di domicilio presso un campo nomadi, la cui precarietà era in re ipsa, nonché la stessa nomina di un difensore di fiducia, peraltro verosimilmente mutuato dalla coimputata nello stesso reato, atteso che era stato lo stesso difensore di fiducia ad avere dichiarato in dibattimento di non essere stato in grado di contattare la propria assistita, tanto da rimettere il mandato. Richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, evidenziava che esistevano elementi che portavano a riconoscere che non si era in presenza di persona "finta inconsapevole" del giudizio ma di persona che, non parlando la lingua italiana, aveva fornito indicazioni precarie e aveva assegnato un mandato difensivo, in assenza di una specifica accettazione, che comunque avevano determinato una divaricazione tra imputata e il processo e che in nessuna fase del giudizio, culminato con la sentenza di condanna, si era realizzato un riallineamento da cui potesse derivare un giudizio di finta inconsapevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso si presenta inammissibile, un quanto generico, privo di confronto con gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata e di conseguente analisi censoria degli stessi. 2. Invero il giudice distrettuale conformemente alla giurisprudenza di legittimità a sezioni uniti (n.23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish) non si è avvalso di alcuna presunzione di conoscenza per riconoscere che ET fosse stata posta nelle condizioni di partecipare al giudizio con consapevolezza e tempestività, ma ha svolto una serie di considerazioni, prive di contraddittorietà o illogicità evidenti, in base alle quali ha riconosciuto che la stessa si sia consapevolmente sottratta al giudizio, omettendo del tutto un minimo di diligenza necessaria per evitare un procedimento in assenza (sez.2, n.34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv.280305). 3. In effetti la Corte di Appello non ha applicato alcun automatismo tra gli elementi sintomatici di una presumibile conoscenza del giudizio, quali la elezione di domicilio presso il difensore, la nomina di un difensore di 2 fiducia, la indicazione del proprio domicilio presso un campo nomadi, la circostanza che il difensore di fiducia abbia partecipato ad almeno tre udienze nell'arco temporale di un anno, chiedendo rinvii del dibattimento sebbene giustificati dalla esigenza di definire con l'imputata la strategia difensiva, ma, partendo da tali elementi sintomatici ha evidenziato come l'intera condotta dell'imputata risultasse chiaramente strumentale a sottrarsi al giudizio, del quale aveva certamente avuto adeguata cognizione. 3.1 Ha infatti rappresentato che la elezione di domicilio presso il difensore di fiducia costituiva espressione di una chiara scelta difensiva, consapevole e razionale, in quanto la ET, che si spostava lungo tutto il confine lombardo non riteneva all'uopo idoneo il proprio luogo di dimora presso il campo nomadi che pure aveva indicato alle forze dell'ordine. Inoltre il giudice distrettuale traeva spunto per affermare che la relazione con il difensore nominato fosse tutt'altro che occasionale o "di facciata", ma al contrario appariva sintomatica di un rapporto stabile e affidabile con tale difensore in quanto, in sede di nomina e di elezione di domicilio, non si era limitata a fornire le generalità, ma aveva anche indicato l'indirizzo dello studio professionale e il numero di telefono. Che poi a fronte di tale emergenze la ET avesse disatteso qualsiasi onere, anche minimo di diligenza per porsi in contatto con il difensore nominato, risultava palese dallo svolgimento dell'iter processuale che si era articolato in numerose udienze, per oltre un anno di rinvii, in attesa di consentire un nuovo contatto tra il difensore e l'assistita. In sostanza la corte di appello di Milano ha rappresentato, attraverso una articolata valutazione di merito priva di contraddittorietà o di vizi logici evidenti che la ET, dopo avere attivato i presupposti per una sua partecipazione informata e consapevole al giudizio, al momento della citazione e in epoca successiva, aveva tenuto un atteggiamento di "finta inconsapevolezza", sottraendosi al processo a fronte di una acquisita consapevolezza dello stesso così da inferire che la mancata partecipazione sia stato frutto di una sua libera scelta (sez.U, n.36848 del 17/07/2014 Burba, sez.5, n.31201 del 14/09/2020, Ramadze, Rv.280137). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuale nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, ad una sanzione in favore della Cassa delle Ammende che si determina come da dispositivo. Lt 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. rn -e) Così deciso in\Sien nella camera di consiglio del 5 Luglio 2023 Il consigliere estensore Presiden