Sentenza 30 gennaio 2017
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 193 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (apertura ed esercizio abusivo di case od istituti di cura medico chirurgica) la gestione non autorizzata di un ambulatorio in cui più medici svolgano attività avvalendosi di una organizzazione non elementare ed in maniera promiscua ed impersonale. (Fattispecie relativa allo svolgimento di attività medica da parte di tre sanitari in un centro estetico).
Commentari • 2
- 1. AMBIENTEDIRITTO.it – I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA n.1Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Art. 153 d.lgs. n. 152/2006 – Disciplina speciale – Applicabilità della disciplina in materia di uso delle strade e del canone di cui all'art. 27 Cod. Strada – Esclusione. TAR LAZIO, Roma – 6 dicembre 2016 * APPALTI – Appalto pubblico di servizi – Categoria dei contratti speciali di diritto privato – Disciplina derogatoria dei contratti di diritto comune, contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 – Necessaria onerosità – Affidamento del servizio di elaborazione, stesura e redazione integrale del Piano Strutturale – Bando – Stima del valore della prestazione pari ad 1,00 euro – Qualificazione dell'appalto “a titolo gratuito, salvo rimborso …
Leggi di più… - 2. AMBIENTEDIRITTO.it – I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA n.2Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2017, n. 53126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53126 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2017 |
Testo completo
53126-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del 30 gennaio 2017 Dott. Aldo CAVALLO Presidente SENTENZA N.зна Dott. Donatella GALTERIO Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Emanuela GAI Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Antonella CIRIELLO Consigliere n. 30266 del 2015 51477 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RI OB, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 1051/15 del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe CORASANITI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. Paolo MUNGO, del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 26 gennaio 2015 il Tribunale di Roma ha dichiarato la penale responsabilità, per quanto ora interessa, di SO OB per avere, in qualità di legale rappresentante della Stel Srl, mantenuto in esercizio, attraverso l'adempimento delle obbligazioni scaturite dal contratto di consulenza intercorrente fra la predetta società e lui stesso ed altri due medici, un ambulatorio medico senza la prescritta speciale autorizzazione regionale di cui all'art. 193 del regio decreto n. 1265 del 1934, e lo ha, pertanto, condannato alla pena di euro 600,00 di ammenda. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il SO, articolando a tal fine 4 motivi di impugnazione. Il primo riguarda la asserita violazione di legge compiuta dal Tribunale di Roma nel ritenere che la struttura gestita dal SO rientrasse fra quelle che necessitavano della puntuale autorizzazione per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie ivi somministrate. In particolare il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui in essa si è ritenuto che la struttura gestita dalla Stel Srl, della quale il SO era legale rappresentante, fosse una di quelle per le quali era necessario il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 193 del regio decreto n. 1265 del 1934, sebbene nella stessa non fossero svolte attività mediche di una qualche complessità. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si è doluto del fatto che il Tribunale di Roma, con motivazione contraddittoria ed illogica, avrebbe fatto discendere la necessarietà della predetta autorizzazione dalla asserita qualificazione della struttura imprenditoriale gestita dal SO come ambulatorio medico, laddove invece in essa erano somministrati solo trattamenti estetici. Il terzo motivo di censura concerne la riferita illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella quale sarebbe stato più volte travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi ascoltati in dibattimento. ас Infine con il quarto motivo di censura si è osservato che il termine prescrizionale dei reati contestati al SO sarebbe comunque decorso nel periodo intercorso fra la lettura del dispositivo della sentenza ed il deposito della relativa motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo, in sostanza, il ricorrente deduce l'erronea interpretazione normativa operata dal Tribunale di Roma, laddove ha ritenuto che la autorizzazione prevista dall'art. 193 del regio decreto n. 1265 del 1934 fosse necessaria per la attivazione di qualsivoglia "ambulatorio medico", rimanendo estraneo al campo di operatività della disposizione dianzi citata solamente l'esercizio della professione sanitaria nell'ambito di uno "studio medico", dovendo elevarsi a criterio distintivo fra tali due concetti la esistenza nel primo di una apprezzabile struttura aziendale, intesa quindi come complesso di beni organizzati al fine di meglio realizzare l'esercizio della attività diagnostica o terapeutica, laddove nel secondo non vi è una evidente e preponderante prevalenza dell'aspetto professionale su quello organizzativo. Infatti, secondo l'avviso del ricorrente, alla luce della normativa regionale territorialmente pertinente vigente in materia, normativa che sarebbe rilevante secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, non è tanto questo il criterio che deve essere seguito ai fini della distinzione fra struttura sanitaria il cui esercizio è subordinato al preventivo rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 193 del cosiddetto Tu delle leggi sanitarie, quanto il criterio della attività svolta all'interno della struttura, dovendosi ritenere soggette alla preventiva autorizzazione le sole strutture all'interno delle quali siano somministrate prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Ritiene il Collegio che la tesi del ricorrente sia destituita di ogni fondamento. Va precisato, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in un'epoca ampiamente successiva alla riforma del Servizio sanitario nazionale ed al decentramento in sede regionale della cura della relativa materia, debbono intendersi per "istituzioni sanitarie private" svolgenti attività ambulatoriale, soggette all'autorizzazione ex art. 193 Tu delle leggi sanitarie, gli ambulatori dotati di propria individualità e autonomia organizzativa o comunque aperti al pubblico, a eccezione degli studi privati senza dipendenti e che non presentano targhe di pubblicità sanitaria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 maggio 2005, n. 17434; nell'occasione la Corte ebbe a precisare che in pratica sono esclusi dal regime autorizzatorio solamente quegli studi privati, sovente coincidenti con l'abitazione del sanitario, dove questi, senza strutture di sorta, riceve i propri pazienti). Nello stesso senso sostanziale questa Corte ha ulteriormente esemplificato, precisando che sono soggette alla autorizzazione di cui sopra tutte le strutture in cui è possibile individuare una organizzazione di tipo imprenditoriale, della cui presenza può essere indice ora la utilizzazione di specifiche apparecchiature (Corte di cassazione, Sezione III penale, giugno 2007, n. 21806), ora la adibizione alla attività diagnostica ed eventualmente terapeutica di una pluralità di soggetti, pur singolarmente a ciò abilitati, di tal che la prestazione da loro fornita perde il suo carattere di individualità professionale (Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 dicembre 2011, n. 48077). Nel caso in esame il Tribunale ha avuto cura di chiarire che presso la struttura dell'imputato operavano, in regime di apparente indifferenziata promiscuità, ben tre medici, il che porta ad escludere che la struttura stessa fosse caratterizzata da quei livelli di elementarità organizzativa che avrebbero potuto giustificare la sua operatività in assenza di apposita autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. D'altra parte, rileva il Collegio, l'eventuale adesione alla tesi propugnata dal ricorrente si presterebbe a conseguenze aberranti;
dovrebbe essere, infatti, esclusa la necessità della autorizzazione, ad esempio, per tutte le strutture preposte alla medicina sportiva ovvero alla medicina legale, quand'anche siano esse caratterizzate da una complessa organizzazione, essendo gli atti medici che sono ivi svolti non aventi finalità terapeutiche e nti comunque non comportati di regola, rischi per la salute del soggetto che ad esse si sottoponga, mentre sarebbe soggetta ad autorizzazione la struttura, del tutto privata, del medico che, nella propria abitazione tenga un elettrocardiografo, strumento diagnostico avente una certa complessità ovvero, radicalizzando il concetto di procedura terapeutica che comporti un rischio per la sicurezza del paziente, tenga l'ordinario corredo di farmaci salvavita o antalgici, il cui uso, improprio, ben potrebbe determinare seri rischi per la integrità fisica dell'individuo ove gli stessi fossero a lui inadeguatamente somministrati. Come, è, invece, evidente il riferimento alla necessaria autorizzazione delle strutture sanitaria private laddove le stesse siano connotate da un profilo di prevalenza dell'elemento impersonale rispetto a quello legato al rapporto strettamente personale col soggetto che svolge la prestazione professionale, sgombera il campo da tali possibili, sia pur diversamente orientati, eccessi. 4 Riguardo al secondo motivo di impugnazione, rileva la Corte che non è ravvisabile alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, nella quale è, invece, chiaramente precisato, senza alcun contrasto logico con altri punti della sentenza che, negli stessi locali ove erano ubicati taluni uffici amministrativi del centro estetico del quale il SO era di fatto ed in parte anche di diritto il dominus (locali per i quali non vi era stata pacificamente alcuna autorizzazione ex art. 193 Tu leggi sanitarie), vi erano dei piccoli ambienti ove era svolta attività di tipo diagnostico - tanto che nel corso di uno dei due sopralluoghi compiuti dal personale della Azienda sanitaria era stata effettivamente appena fatta una visita medica da parte dei tre medici il cui compito era quello di verificare, attraverso attività di consulenza medica, la propedeutica compatibilità delle condizioni fisiche degli utenti del centro con i trattamenti eseguiti presso il centro stesso. Trattandosi, all'evidenza, di atti medici in quanto destinati ad accertare le condizioni fisiche dei futuri utenti del centro estetico, non vi è dubbio che il loro svolgimento, stante la palese struttura imprenditoriale dell'ambulatorio (resa manifesta dalla sua pertinenzialità accessoria e funzionale con il ricordato centro estetico), necessitava della prescritta autorizzazione, ora regionale, imposta dalla norma di cui al ricordato art. 193 del regio decreto n. 1265 del 1934. Il terzo motivo di impugnazione è inammissibile, stante la sua chiara natura fattuale, essendo esso indirizzato a porre nel dubbio il fatto che all'interno dei locali privi della prescritta autorizzazione si svolgessero atti a contenuto medico, circostanza questa invece acclarata in sede di merito sulla base delle inequivoche risultanze probatorie emerse nel corso della istruttoria dibattimentale e riferite alla presenza nei locali, nei quali doveva essere svolta solamente un'attività di tipo amministrativo, sia dei tipici arredi propri di un ambulatorio medico, sia di strumenti che, per quanto di uso comune come un fonendoscopio od uno sfigmomanometro, hanno una chiara vocazione e destinazione ambulatoriale;
elementi questi tutti tali da fare legittimamente inferire che ivi fosse svolta un'attività, quantomeno, diagnostica. Illazione, peraltro, confermata dal fatto che in un successivo accesso ai predetti locali, secondo quanto riportato in sentenza a comprova di quanto accertato, erano state ivi rinvenute alcune persone in attesa di essere visitate ed uno dei medici, puntualmente identificato, convenzionati con il centro estetico ebbe, nell'occasione, a riferire di avere ancora indosso il consueto camice bianco in quanto aveva appena concluso una visita. 5 Il quarto motivo è del tutto inammissibile, essendo irrilevante l'eventuale maturazione del termine prescrizionale del reato contestato, ove tale maturazione intervenga in un momento successivo alla pronunzia della sentenza di merito e la impugnazione di questa sia stata dichiarata inammissibile di fronte alla Corte di legittimità, né potendo ritenersi di per sé ammissibile un'impugnazione di legittimità il cui precipuo scopo sia quello di far dichiarare la prescrizione intervenuta in un momento successivo alla pronunzia della sentenza impugnata (cfr. Corte di cassazione Sezione III penale 23 agosto 2016, n. 35278, in motivazione, ove è anche richiamata Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 21 dicembre 2000, n. 32, ove è lapidariamente precisato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra le quali la prescrizione del reato se maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). Alla inammissibilità della impugnazione del SO, segue, secondo la disciplina di cui all'at. 616 cod. proc. pen, la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente (Aldo CAVALLO) (Andrea GENTILI) finting All Co ll DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 NOV 2017 IL CAMC Luana 6