Sentenza 4 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0LA CO TES REMA DI CASSAZIONE Oggetto ZONE TERZA CIVILEComposta dagli stadiongant Escensione Forste 07 /03 + offosizian all exceusion Fase introshettive Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI R.G.N. 18120/01 Cron..727-3 Rel. Consigli VITTORIADott. Paolo Rep. 862 Consigliere Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Ud. 20/12/02 Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL FA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASSITALIA SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, amm.re delegato dott. Giampaolo Brugnoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGNANI, che la difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente avverso la sentenza n. 31659/00 del Tribunale di ROMA, 2591 -1- Sezione VII Civile, emessa il 12/07/00 e depositata il 19/10/00 (R.G. 29317/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Stefano MENICACCI (per delega Avv. S. GRECO); udito l'Avvocato Sergio MAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1. LI, con atto di precetto notificato il - AN 2.2.1995, intimava all'Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., di dare esecuzione, nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla sentenza 28.4.1994 del tribunale di Roma, pronunciata in confronto di AN AV e della società Firs italiana di assicurazioni. Il precetto era sottoscritto dall'Avv. Nicola Staniscia, che vi si dichiarava procuratore della parte in base al mandato conferitogli nell'atto di citazione ed a margine dello stesso precetto. 2. - La società Assitalia con ricorso al pretore di Roma, giudice dell'esecuzione, depositato il 13.4.1995, dichiarava di proporre opposizione all'esecuzione. Dopo aver premesso che in base al precetto la LI aveva iniziato in suo confronto un processo di espropriazione forzata presso terzi, sosteneva che la sentenza del tribunale di Roma, pronunciata contro l'assicuratore e non direttamente contro l'impresa designata, non costituiva titolo esecutivo in suo confronto, perché a tale fine è necessario che la sentenza sia passata in giudicato e ciò non era ancora avvenuto. - L'opposizione è stata accolta dal pretore e la decisione è 3. stata confermata dal tribunale con sentenza del 19.10.2000. 4. AN LI ne ha chiesto la cassazione. L'Assitalia ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 3 1. Il ricorso contiene un motivo.
2. La ricorrente deduce che la sentenza presenta un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 137, 138, 166 e 615 dello stesso codice). 2.1. - La parte, impugnando la sentenza di primo grado, aveva sostenuto che la sentenza era viziata da nullità per violazione del contraddittorio, perché il ricorso in opposizione all'esecuzione non era stato notificato personalmente alla parte, ma nel domicilio eletto nel precetto. Il tribunale ha risposto che il creditore procedente era comparso durante il giudizio di opposizione sia pure per chiedere rinvio dell'udienza e che tale circostanza comportava il superamento dell'eccezione dovendosi ritenere comunque sanato il dedotto vizio di notifica. 2.2. - La ricorrente muove alla decisione questa critica. Il ricorso in opposizione all'esecuzione già iniziata deve notificato al creditore procedente personalmente e questoessere non era avvenuto. Tale nullità non avrebbe potuto essere considerata sanata comparizione nel giudizio di una persona definitasi suo dalla né lei s'era costituita in giudizio, perché ciò procuratore, avrebbe richiesto il deposito della copia del ricorso a lei notificata e della procura. Del resto, il pretore ne aveva dichiarato la contumacia. - Il motivo non è fondato.
2.3. Queste le ragioni. 3. - L'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, secondo comma), si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, ma può essere proposta anche oralmente in una udienza del processo esecutivo. Quando è proposta con ricorso, l'opposizione deve essere notificata al creditore procedente insieme al decreto del giudice dell'esecuzione che fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e ciò va fatto nel termine perentorio che il giudice dell'esecuzione stabilisce. alLa notificazione del ricorso e del decreto possono farsi difensore cui il creditore procedente ha conferito procura per il processo esecutivo, perché, in difetto di limitazioni, tale procura abilita il difensore a rappresentare la parte anche nei giudizi di opposizione (Cass. 2 marzo 2001 n. 3089; 19 luglio 2002 n. 10569) e quindi a ricevere per la parte le relative notifiche. Le opposizioni danno bensì luogo a giudizi distinti dal processo esecutivo, ma essi costituiscono fasi incidentali di tali processi, essendo volti a risolvere nelle forme della cognizione questioni che attengono all'esercizio dell'azione esecutiva. Orbene, dagli atti del processo risulta che il ricorso ed il decreto del giudice che per la prima volta fissava il termine perentorio per la notificazione (decreto dell'11.5.1995) è stato notificato а AN LI presso il difensore, che nel notificare il precetto, se ne era dichiarato procuratore. 5 сл Dalla copia del precetto notificata all'Assitalia e che questa depositato non risulta il conferimento della procura al ha difensore, ma la persona che in tale qualità ha sottoscritto il precetto era la stessa che aveva difeso la parte nel giudizio di cognizione. Il che era sufficiente perché potesse rappresentarla anche nel in assenza di limitazioni (Cass. 15processo di esecuzione, novembre 1984 n. 5790; 24 gennaio 1980 n. 600; 22 novembre 1974 n. 3778) che del resto la parte non ha dedotto vi fossero. Così correttane la motivazione, la sentenza si sottrae a cassazione.
4. Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 20 dicembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. Verfie IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria oggi, 04.03.03 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 6