CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15757 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA AN nato a [...] il [...] AR RA nato a [...] I 08/10/1979 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udlifo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore D'IN "ve ha concluso chiedendo QU RA udito il difen ore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15757 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con sentenza del 1.6.2022 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra gli altri, di AB AN e LL AN che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dall'essere stato commesso il fatto da più persone riunite. 2.Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3.11 difensore di LL, con i due motivi dedotti, lamenta che la Corte di appello ha confermato la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose asserendo che questa si verifica "quando viene mutata la destinazione del bene. Volendo pertanto aderire alla tesi difensiva si deve comunque affermare che l'amotio della 'placca antitaccheggio' ha mutato la funzione di essa", laddove nel caso di specie la placca antitaccheggio era stata semplicemente rimossa e non danneggiata;
rimozione che di per sé non muta la destinazione del bene 4.11 difensore di AB lamenta che la Corte di Appello non ha rilevato la prescrivine del reato intervenuta durante il giudizio di secondo grado. 5. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi. 6.1 ricorsi sono inammissibili. Preliminarmente va precisato che a seguito dell'entrata in vigore, in data 30.12.2022, della cd. Riforma Cartabia - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come integrato dall'art. 6 del d.i. 31 ottobre 2022, n, 162 (cd. decreto rave), convertito in legge dalla 1. 30 dicembre 2022, 199, che inserendo nel digs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dai n ovembre 2022 a! 30 dicembre 2.022 l'entrata n vigore dell'intera riforma, reaii7zata in azione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 - pur essendo il reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dalle più persone riunite divenuto procedibile a querela, nel caso di specie, stante la inammissibilità del ricorso proposto dagli imputati, non è rilevabile l'eventuale difetto della querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, ha affermato che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela;
e in motivazione - ragionando rispetto ad un'ipotesi di 2 sopravvenuta procedibilità a querela di un reato prima procedibile di ufficio, speculare pertanto a quella in esame, ha osservato che << È anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela e, ancor prima, la procedura finalizzata all'eventuale accertamento della improcedibilità per mancanza di querela a seguito dell'esito negativo della informativa data alla persona offesa, possano essere ritenute idonee ad operare come una ipotesi di abolitio criminis (e finalizzazione all'accertamento di abolitio criminis), capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso. La sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera infatti come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. È invero da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità. Ed anche nel giudizio di legittimità, la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata.»). 6.1.11 ricorso nell'interesse di LL è aspecifico perché la Corte territoriale ha esplicitamente affermato, sia pure in risposta a motivo di appello analogo posto anche da AB, che la placca antitaccheggio era stata strappata e non rimossa;
laddove la precisazione in diritto, svolta in sede di esame dell'appello di LL, secondo cui la rimozione della placca antitaccheggio avrebbe in ogni caso mutato la funzione della cosa, si aggiunge al presupposto in fatto già in precedenza indicato ed è resa al solo fine di controbattere all'argomento dell'appellante. La censura, pertanto, limitandosi a contestare solo genericamente l'assunto - strappo - a cui è nella sostanza ancorata la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante in parola nella sentenza impugnata, pecca di aspecificità intrinseca ed estrinseca. 7.11 ricorso proposto nell'interesse di AB è volto a denunciare l'omesso rilievo d'ufficio, da parte del giudice di appello, della prescrizione nei suoi confronti, in quanto, a differenza degli altri imputati, non recidivo. La censura è inammissibile. Ed invero - di là del rilievo che, trattandosi di una doglianza circa un aspetto che la Corte territoriale non avrebbe dovuto prendere esplicitamente in considerazione ove non decorso il termine, in assenza di una richiesta in tal senso dell'appellante, l'accertamento implicito sulla mancata estinzione del reato avrebbe dovuto essere contrastato nel ricorso con una puntuale illustrazione dell'iter processuale che 3 desse conto nel giudizio di legittimità di tutte le cause di sospensione e interruzione del giudizio, onde poterne apprezzare, già dal testo del ricorso, l'effettiva decorrenza, salvo poi verificarne la conformità agli atti processuali e la correttezza del calcolo - va osservato che in ogni caso la doppia aggravante di cui all'art. 625 cod. pen. fa sì che la pena massima a cui rapportare il termine di prescrizione è quella di anni dieci, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione è nel caso di specie pari a dodici anni e mezzo, sicchè essendo stato il reato consumato il 18.12.2012 esso non è - e non era quindi - decorso (venendo a maturazione solo il 18.6.2025). 8. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/2/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udlifo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore D'IN "ve ha concluso chiedendo QU RA udito il difen ore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15757 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con sentenza del 1.6.2022 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra gli altri, di AB AN e LL AN che li aveva dichiarati colpevoli del reato di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dall'essere stato commesso il fatto da più persone riunite. 2.Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3.11 difensore di LL, con i due motivi dedotti, lamenta che la Corte di appello ha confermato la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose asserendo che questa si verifica "quando viene mutata la destinazione del bene. Volendo pertanto aderire alla tesi difensiva si deve comunque affermare che l'amotio della 'placca antitaccheggio' ha mutato la funzione di essa", laddove nel caso di specie la placca antitaccheggio era stata semplicemente rimossa e non danneggiata;
rimozione che di per sé non muta la destinazione del bene 4.11 difensore di AB lamenta che la Corte di Appello non ha rilevato la prescrivine del reato intervenuta durante il giudizio di secondo grado. 5. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi. 6.1 ricorsi sono inammissibili. Preliminarmente va precisato che a seguito dell'entrata in vigore, in data 30.12.2022, della cd. Riforma Cartabia - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come integrato dall'art. 6 del d.i. 31 ottobre 2022, n, 162 (cd. decreto rave), convertito in legge dalla 1. 30 dicembre 2022, 199, che inserendo nel digs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dai n ovembre 2022 a! 30 dicembre 2.022 l'entrata n vigore dell'intera riforma, reaii7zata in azione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134 - pur essendo il reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dalle più persone riunite divenuto procedibile a querela, nel caso di specie, stante la inammissibilità del ricorso proposto dagli imputati, non è rilevabile l'eventuale difetto della querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, che in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, ha affermato che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela;
e in motivazione - ragionando rispetto ad un'ipotesi di 2 sopravvenuta procedibilità a querela di un reato prima procedibile di ufficio, speculare pertanto a quella in esame, ha osservato che << È anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela e, ancor prima, la procedura finalizzata all'eventuale accertamento della improcedibilità per mancanza di querela a seguito dell'esito negativo della informativa data alla persona offesa, possano essere ritenute idonee ad operare come una ipotesi di abolitio criminis (e finalizzazione all'accertamento di abolitio criminis), capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso. La sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera infatti come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. È invero da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità. Ed anche nel giudizio di legittimità, la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata.»). 6.1.11 ricorso nell'interesse di LL è aspecifico perché la Corte territoriale ha esplicitamente affermato, sia pure in risposta a motivo di appello analogo posto anche da AB, che la placca antitaccheggio era stata strappata e non rimossa;
laddove la precisazione in diritto, svolta in sede di esame dell'appello di LL, secondo cui la rimozione della placca antitaccheggio avrebbe in ogni caso mutato la funzione della cosa, si aggiunge al presupposto in fatto già in precedenza indicato ed è resa al solo fine di controbattere all'argomento dell'appellante. La censura, pertanto, limitandosi a contestare solo genericamente l'assunto - strappo - a cui è nella sostanza ancorata la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante in parola nella sentenza impugnata, pecca di aspecificità intrinseca ed estrinseca. 7.11 ricorso proposto nell'interesse di AB è volto a denunciare l'omesso rilievo d'ufficio, da parte del giudice di appello, della prescrizione nei suoi confronti, in quanto, a differenza degli altri imputati, non recidivo. La censura è inammissibile. Ed invero - di là del rilievo che, trattandosi di una doglianza circa un aspetto che la Corte territoriale non avrebbe dovuto prendere esplicitamente in considerazione ove non decorso il termine, in assenza di una richiesta in tal senso dell'appellante, l'accertamento implicito sulla mancata estinzione del reato avrebbe dovuto essere contrastato nel ricorso con una puntuale illustrazione dell'iter processuale che 3 desse conto nel giudizio di legittimità di tutte le cause di sospensione e interruzione del giudizio, onde poterne apprezzare, già dal testo del ricorso, l'effettiva decorrenza, salvo poi verificarne la conformità agli atti processuali e la correttezza del calcolo - va osservato che in ogni caso la doppia aggravante di cui all'art. 625 cod. pen. fa sì che la pena massima a cui rapportare il termine di prescrizione è quella di anni dieci, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione è nel caso di specie pari a dodici anni e mezzo, sicchè essendo stato il reato consumato il 18.12.2012 esso non è - e non era quindi - decorso (venendo a maturazione solo il 18.6.2025). 8. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7/2/2023.