Sentenza 16 marzo 2000
Massime • 1
Non è impugnabile, per mancanza di espressa previsione, l'ordinanza con cui il Gip a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del PM, individuata la nullità dell'invito a presentarsi per insufficiente enunciazione del fatto e dei successivi atti da questo dipendenti, disponga che il PM provveda al relativo rinnovo. (Nella specie la Corte ha peraltro escluso che si trattasse di un atto abnorme).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2000, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 16.3.2000
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N. 1486
3. " Gennaro Marasca " REGISTRO GENERALE
4. " IO UM " N. 46796/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
avverso l'ordinanza emessa il 15-10-99 dal Gip presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di IL DA nato in [...] il [...].
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Giuliana Ferrua Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 15-10-99 il Gip presso il Tribunale di Napoli, richiesto del rinvio a giudizio nei confronti di IL DA, dichiarava la nullità dell'interrogatorio di quest'ultimo a causa della genericità dell'imputazione, ordinando la restituzione degli atti al P.M. per la rinnovazione.
Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendone l'erroneità e l'abnormità;
in particolare è stato rilevato che la pretesa nullità doveva ritenersi sanata per avere il IL accettato gli effetti dell'atto e che si era verificata una illegittima regressione del procedimento.
Il ricorso va disatteso.
In base al principio di tassatività dei casi e dei mezzi di gravame, non è impugnabile, per mancanza di espressa previsione, l'ordinanza con cui il Gip a fronte di richiesta di rinvio a giudizio, individuata la nullità dell'invito a presentarsi per insufficiente enunciazione del fatto e dei successivi atti da questo dipendenti, disponga che il PM. provveda al relativo rinnovo.
D'altro canto deve puntualizzarsi l'impossibilità di ricondurre, come assunto dal ricorrente, il provvedimento de quo alla categoria di quelli abnormi in quanto esso non è estraneo al nostro sistema processuale ne' risulta emesso in carenza assoluta di potere: invero la nullità della richiesta non preceduta dal suddetto invito (ovviamente valido) è normativamente sancita dall'art. 416 c.p. ed in tale evenienza il giudice che la dichiara ha il potere di operare la regressione del procedimento.
Ne consegue che eventuali errori nell'individuare la suddetta invalidità - ed in l'omessa considerazione della possibilità di integrare in seguito particolare l'imputazione generica, avendo l'imputato accettato gli effetti del primo atto che la conteneva, presentandosi a rispondere all'interrogatorio - non comportano situazione di abnormità ed anzi sono irrilevanti proprio perché successivamente si porrebbe comunque l'esigenza di specificare l'accusa.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2000