Sentenza 21 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2002, n. 18234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18234 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2002 |
Testo completo
F 1 8 2 3 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Opposizione a liquidazione di onorario di consulente tecnico Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA PRESIDENTE R.G.N. 1185/1999 Dott. Mario ADAMO CONSIGLIERE Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE Cron. 43015 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. 4878 Ud. 22.5.2002ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da US AR OD, elettivamente domiciliato in Roma, Via US Gioacchino EL n.27, presso lo studio degli Avv.ti Marco Antonelli e Vincenzo Pompa che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale a margine del ricorso -RICORRENTE -
CONTRO
IE NI, GE TI, AN AR, nonché US BE CO
- INTIMATI -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, pubblicata il 2.11.1998, pronunciata nella causa iscritta al n.13782/98 del Ruolo Generale. 2002 1195 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.5.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore del ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 4.4.1998, gli Ingegneri US EL Contarini e US AR MO proponevano davanti al Tribunale di Roma opposizione avverso il decreto in data 16.2.1998 con il quale il Giudice Istruttore della causa di petizione ereditaria pendente tra IE CH, GE BE e AN NO aveva liquidato in loro favore, a titolo di compenso per l'incarico di consulenti tecnici da essi svolto, l'importo complessivo di lire 8.471.333, a fronte di quello, richiesto, pari a circa lire 32.000.000. Contestavano i ricorrenti l'ammontare della liquidazione, censurando in particolare la mancata considerazione, da parte di detto giudice, dei criteri della tariffa professionale, dei quali deducevano la compatibilità con quelli della tariffa giudiziaria, nella parte in cui tali criteri imponevano allo stesso giudice, nelle perizie estimative relative ad una pluralità di immobili, di liquidare un separato compenso per ciascuna delle unità valutate. Il Tribunale adito, con ordinanza del 30.10/2.11.1998, respingeva il ricorso, assumendo che la pluralità di valutazioni eventualmente richieste al consulente tecnico non escludesse l'unicità dell'incarico e laconseguente unitarietà del compenso, rilevando siffatta pluralità ai fini semmai della determinazione giudiziale del compenso medesimo, fissata dalla legge tra una 2 misura minima ed una misura massima, insuperabile in ragione della natura pubblicistica dell'incarico. Avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione (esclusivamente) il AR MO, deducendo un solo motivo di gravame, cui non resistono le parti del suddetto giudizio ereditario ed il EL Contarini. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2 della legge n.319 del 1980, 13 delle tabelle approvate con d.P.R. n.352 del 1988 e 27/b della tariffa degli ingegneri e degli architetti di cui alla legge n.143 del 1949, nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della pronuncia impugnata, ai sensi dell'art.360, n.3 ee n.5, c.p.c., assumendo: a) che il Tribunale non ha esaminato la deduzione svolta al riguardo dai consulenti secondo cui, nel caso di consulenza tecnica in materia di estimo, l'importo del compenso spettante al consulente va calcolato in relazione agli scaglioni di valore previsti dalle tabelle di cui al d.P.R. 352/88, sempre con stime separate per ciascuna unità che si trovi in locali diversi ovvero che si differenzi negli elementi obiettivi e subiettivi i quali costituiscono la base delle stime medesime;
b) che il sopra citato art.2 della legge 319/80 richiama le tariffe professionali, onde queste ultime devono necessariamente integrare le tabelle richiamate dalla predetta legge e devono altresì essere considerate dal giudice chiamato a determinare i compensi al proprio ausiliario;
c) che l'art.27/b della già menzionata legge 143/49 prevede che gli onorari per 3 le stime delle singole unità immobiliari vanno sempre stabiliti separatamente, là dove dette stime abbiano comportato indagini, circa le caratteristiche degli immobili e del relativo mercato, essenzialmente diverse;
d) che nella specie è da ritenere del tutto pacifico che il ricorrente abbia dovuto svolgere più indagini, avendo avuto la relativa valutazione, per oggetto, locali con diverse ubicazioni e caratteristiche;
e) che ha quindi errato il Tribunale là dove ha ritenuto di dover escludere l'applicazione del criterio di cui all'art.27/b delle tariffe degli ingegneri e degli architetti sul presupposto dell'unitarietà dell'incarico peritale, mentre proprio un presupposto di questo genere il citato art.27/b postula e regola, non potendo negarsi l'applicazione del criterio previsto da tale disposizione alle consulenze tecniche che comportino l'estimo di beni immobili provvisti di caratteristiche diverse. Il motivo non è fondato. Giova premettere che le censure del ricorrente, secondo quanto traspare dal tenore stesso del predetto motivo quale è stato sopra illustrato, attengono alla mancata determinazione "separata” degli onorari, dovuti al medesimo ricorrente, in conseguenza della mancata applicazione del criterio di cui all'art. 27/b delle tariffe degli ingegneri e degli architetti, il quale esattamente una determinazione di tal genere prevede nel caso in cui, come nella specie, la consulenza tecnica comporti l'estimo di beni immobili che abbiano caratteristiche diverse. In questo senso, le doglianze del ricorrente riproducono puntualmente quanto dedotto in sede di opposizione, là dove - ha affermato il Tribunale con incensurato apprezzamento - si è contestato l'ammontare della liquidazione censurandosi "sostanzialmente la mancata considerazione da parte del Giudice istruttore dei criteri della tariffa professionale,...non incompatibili con i criteri della tariffa giudiziaria, nella parte in cui gli stessi imporrebbero al giudice, nelle perizie estimative relative a più immobili, di liquidare un separato compenso per ciascuna delle unità immobiliari valutate". Tale essendo, dunque, il solo ed effettivo contenuto delle doglianze del ricorrente, si deve rilevare come la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21 maggio 1990, n.4569; Cass. 6 agosto 1990, n.7905; Cass. 23 settembre 1994, n.7837; Cass. 14 maggio 1997, n.4243) sia unanime nel ritenere che, ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, la natura dell'incarico loro affidato, il quale costituisce munus publicum non assimilabile all'esercizio della libera professione, esclude che l'art.2 della legge n.319 del 1980 operi un rinvio recettizio alle "tariffe professionali", dettate per regolare i rapporti fra i professionisti ed i privati, sia pur compatibilmente con l'interesse generale, atteso che il richiamo operato dal citato art.2 al metodo di stima da adottarsi con riferimento alle predette tariffe rappresenta soltanto l'indicazione di un possibile, ma non tassativo, parametro per la predisposizione del compenso. Al riguardo, quindi, si palesa del tutto irrilevante la circostanza che il giudice a quo abbia motivato il rigetto dell'opposizione proposta dall'odierno ricorrente (e dall'altro consulente, l'Ing. EL Contarini) argomentando esclusivamente sotto il differente profilo che il criterio dell'unicità dell'incarico e della conseguente unitarietà del compenso, non escluso dalla pluralità delle valutazioni eventualmente richieste al consulente tecnico, “sono confermati da una costante e prevalente giurisprudenza di legittimità” (non espressamente 5 richiamata, ma costituita da Cass. 7837/94, cit.; Cass. 1° settembre 1997, n.8298; Cass. 8 ottobre 1997, n.9761), laddove, peraltro, la successiva sentenza di questa Corte n.4539 del 6 maggio 1999, nell'enunciare il principio di diritto secondo cui "All'esperto che abbia provveduto alla valutazione di una pluralità di cose pignorate competono distinti onorari per ognuno degli importi stimati, salva la necessità di riaccorpare i beni artificiosamente frazionati o appartenenti a un complesso di unità uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni peritali puramente ripetitive", ha avuto modo di rilevare l'inesattezza della "massima" dell'anzidetta pronuncia 7837/94 e di segnalare come dalla motivazione di quest'ultima risulti invece che, con la stessa, "è stata ritenuta legittima non già la liquidazione di un onorario calcolato sulla somma totale dei valori dei beni stimati, bensì l'attribuzione di compensi distinti per ogni cespite, salva l'unificazione delle unità immobiliari ^per gruppi aventi analoghe caratteristiche, relativamente ai quali la valutazione presentava elementi di ripetitività^". Il richiamo, infatti, alla menzionata sentenza 4539/99, adombrato dal ricorrente all'udienza di discussione e culminato, in quella sede, con la produzione documentale di copia di tale decisione, là dove introduce un profilo di censura diverso ed estraneo rispetto al contenuto del ricorso, appare manifestamente inammissibile, involgendo detta sentenza, come si è accennato, il differente aspetto che concerne, in sede di liquidazione del compenso al consulente tecnico, non già l'applicabilità o meno delle tariffe professionali, fatto oggetto di specifica (ed esclusiva) prospettazione attraverso il motivo in esame, bensì la necessità o meno, nel caso in cui l'incarico riguardi la stima di una pluralità di beni, di liquidare distinti compensi per ognuno dei cespiti senza 6 considerare il loro valore globale. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, atteso che, in questa sede, nessuno degli intimati ha resistito o comunque svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002. IL PRESIDENTE from L'ESTENSORE PodoФото Приветой CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima Sezione Civite Depositato in Cancelleria # 21 DIC. 2002. IL CANCELLIERE Luisa Passinetti IL CANCELLIERE