Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/2002, n. 8760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8760 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C E , 1 E A 9 P N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 A - E R 1 C T 2 0 8 7 6 0,/ 0 2 I S I . D L G U E 9 I R 3 REPUBBLICA ITALIANA G A E E D 6 E 4 N T . . T IN NOME DEL POPOLO, N T E S T I S R ( 8 7 E A LA CORTE Oggetto ELIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 20813/99 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 24020 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 06/03/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: COSENZA SERVICE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 195, presso l'avvocato SILVANO BERTI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO CAVALCANTI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA MINASI VALENTINA, VALADIER 33, presso l'avvocato DOMENICO PARROTTA, VIA rappresentata e difesa dall'avvocato ELIO MINASI, giusta mandato a margine del controricorso;
2002 controricorrente 533 -1- avverso la sentenza n. 263/99 del Giudice di pace di COSENZA, depositata il 21/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato Sandulli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione in data 27-10-1998 SI NA proponeva opposizione avverso il decreto in- giuntivo n. 1457/98 emesso dal Giudice di Pace di Cosenza su istanza della Cosenza Service s.p.a., quale gestore a seguito di convenzione con il Comune di Cosenza, ed avente ad oggetto il paga- mento di £ 45.600, oltre interessi e spese, a titolo di “penale" per mancata corresponsione della ta- riffa oraria per l'uso di un'area destinata a parcheggio. L'adito Giudice di Pace, con la sentenza in esame, accoglieva l'opposizione; ritenendo, tra l'altro, il personale della Cosenza Service privo del potere di accertare, fino a querela di falso, le eventuali infrazioni commesse dagli utenti del parcheggio. Ricorre per cassazione, ex art. 111 Cost., con due motivi, la Cosenza Service s.p.a.; resiste con con- troricorso la SI. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., e relativo di- fetto di motivazione, in quanto trattandosi di sentenza resa dal Giudice di Pace secondo equità non risulta enunciata "la regola del caso concreto", né esposto i motivi in base ai quali il credito azio- nato dall'odierna ricorrente non è stato configurato come corrispettivo nell'ambito di un contratto iure privatorum bensì correlato ad una sanzione amministrativa. Con il secondo motivo si afferma "irrazionalità e apparenza della motivazione" in ordine al punto decisivo dell'asserita mancanza di potere da parte del personale della Società in ordine all'accertamento del credito in questione. Il ricorso è inammissibile. Premesso che, stante le logiche e sufficienti argomentazioni poste a base dell'impugnata sentenza, non ricorre l'ipotesi della motivazione inesistente o apparente e che, tra l'altro, il Giudice di Pace ha, con le stesse, reso agevole l'identificazione della ratio decidendi adottata, va osservato che, vertendosi in tema di impugnazione ex art. 111 Cost. avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c., non risultano dedotte quelle violazioni attinenti a norme procedurali, costituzionali, e a gravi vizi di motivazione (inesistenza, apparenza, illogicità), che secondo l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, "giustificano" detta ricorribilità. Non può, infine, non rilevarsi come, con entrambe le suesposte censure, al di là di quanto testual- mente affermato, l'odierna ricorrente prospetta un mero vizio di motivazione, comportante il riesa- me, ovviamente non consentito nella presente sede, del rapporto sostanziale intercorso tra le parti in causa in ordine all'uso da parte della SI dell'area di parcheggio in questione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces- suali della presente fase che liquida in complessivi € 442,40 di cui € 350,00 per onorario. In Roma, il 06-03-2002 Il Presidente L'estensore B DEPOSITATA IN CANCELLERIA glanieo noss 16 2002 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Oggi, π CANCELLIERE Nuzzo 4 O 7 L ) 3 L . E O N B C , E A 1 P 9 E 9 I N 1 - O D I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T D S . I L U G I 9 E 3 G R E E A D 6 N 4 . E . T T T S N I T E ( R S E A