Sentenza 2 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 00012 402 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 5 180/99 Cron.12 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE. Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. 300 SENTE NZA per diritti L GEN 2002 sul ricorso proposto da: ANCELLIERE FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI €1,55 L.3000 E SERVIZI, in persona del legale rappresentante pro CANCELLERIA tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE MICHELANGELO 9 presso lo studio dell'avvocato MARESCA DH675645 ARTURO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciate copia legale RESCAal Sin MARESCA IC MARIA, APPEZZATI EL, BRACCIA CIRO, BIANCO per diritti + il 2.9 GEN. 2002. CA AF, BR TA, CC IG, IL CANCELLIERE DELLA TORRE NI, DE MARCO OTTAVIO, DE SANCTIS 2001 IG, DI LE NI, DI IO AMEDEO, FREDELLA 3597 -1- GI, DI NI, CO GI, GI GI, RA NI, LE IC, RI NI, LO AF, MA BR, CA RA, DE LENARDIS IC, DE SA DO, AC NZ, TA TI, CI IC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato IG GARDIN, 24, presso lo studio UFFICIO COPIE บ Rilasciata copia legale dagli avvocati GIANFRANCO DI rappresentati e difesi al Sig. MA, PASQUALE FATIGATO, giusta delega in atti;
per diritti. 26 GEN. 2002 controricorrenti IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 1167/98 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 19/12/98 R.G.N. 3103/97; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiest copia studio dal sig. HAPPI udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco per diritti € 4.15 "122 APR 2002- Antonio MAIORANO;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato CUSIMANO per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CANCELLERIA CANCELLERIA -2- $115033 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi al Pretore di Foggia Bianco NI RI e gli altri venticinque lavoratori indicati in rubrica, già collocati in quiescenza alla data del 31/5/95 all'esito del 9° procedimento di prepensionamento ex L. n. 141 del 1990, convenivano in giudizio le Ferrovie dello Stato Spa, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma specificatamente indicata in ciascun ricorso, a titolo di integrazione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per il 1995; precisavano che ai sensi dell'art. 52 del CCNL 1990 – 92 il - detto compenso sostitutivo doveva essere rapportato all'intero periodo feriale annuale (mentre essi avevano beneficiato di un numero di giorni inferiore) e che il mancato godimento delle ferie prima del collocamento in quiescenza era da attribuirsi all'andamento temporale troppo veloce impresso dal datore al procedimento di prepensionamento. Le Ferrovie contestavano l'applicabilità di detta disciplina convenzionale ai prepensionamenti ed in via gradata eccepivano che la stessa presupponeva che il lavoratore potesse godere del beneficio prima della risoluzione del rapporto ed in ogni caso che il diritto alla indennità sostitutiva era ammesso nei soli casi eccezionali in cui il mancato godimento fosse dovuto a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
cosa che non sussisteva nel caso di specie, in quanto la risoluzione del rapporto era dovuta alla domanda di prepensionamento avanzata dal lavoratore e la brevità della procedura non dipendeva da scelta aziendale, con la conseguenza che era applicabile solo la disciplina generale di cui all'art. 2109 C.C. del godimento proporzionato. Riuniti i ricorsi il Pretore accoglieva la domanda ed il Tribunale, investito in grado di appello ad istanza delle Ferrovie, con sentenza del 26/11 19/12/98, confermava la decisione. Precisava il - giudice del riesame che la norma convenzionale si riferiva a tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto, fino a comprendere anche l'ipotesi della “sospensione del rapporto per aspettativa per motivi privati”, con una estensione del diritto che non consentiva un'interpretazione riduttiva che ne escludesse l'applicazione nei casi di risoluzione del rapporto per iniziativa del lavoratore, come nel caso di prepensionamento. L'unica ragione ostativa alla nascita del diritto era la materiale impossibilità di fruizione dell'intero periodo annuale di ferie nella frazione di anno lavorato prima della risoluzione del rapporto, come risultava chiaro dall'esame della successiva normativa contrattuale, con la conseguenza che quando le ferie (pari all'intero periodo annuale) sarebbero state in astratto fruibili, ma non erano state godute per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore;
questi aveva diritto alla indennità sostitutiva, senza che fosse necessario indagare sulla sussistenza di una eventuale colpa del datore di lavoro. Nel caso di specie il datore aveva "arbitrariamente determinato la materiale impossibilità per i lavoratori di fruire del periodo feriale completo"; tale impossibilità era "dipesa proprio dai tempi ristretti imposti alla procedura concorsuale di prepensionamento dalla 2 ingiustificata volontà datoriale”: con foglio disposizioni n. 12 del 14/4/95 la società aveva dato corso alla procedura di cui alla L. n. 141 del 1990, fissando il termine ultimo per la prestazione delle domande al 10/5/95; in data 19/5/95 "veniva sottoscritto un accordo sindacale con il quale venivano accertati i profili professionali in esubero ed individuato il plus di personale e fissato il numero di domande da ammettere al prepensionamento incentivato;
con foglio disposizioni n. 13 del 22/5/95 venivano pubblicati gli elenchi dei lavoratori ammessi e fissata la decorrenza unica della risoluzione del rapporto al 31/5/95. “Il datore di lavoro, quindi, ha dato un ritmo tale al procedimento, che ha reso (esso solo) materialmente impossibile ai lavoratori di fruire dell'intero periodo feriale che sarebbe spettato ex art. 52, comma 9, del CCNL". La ristrettezza di tempi imposti alla procedura era al limite della legalità, essendo stata fissata la data iniziale del termine di presentazione delle domande in data anteriore alla pubblicazione del foglio disposizioni del 14/5/95. Il termine ultimo di vigenza della L. n. 141 del 1990 scadeva il 27/6/95 e c'erano i margini di tempo per dare alla procedura di prepensionamento una cadenza meno serrata e quindi per fissare un risoluzione del rapporto tale da consentire ai lavoratori di fruire del beneficio delle ferie annuali complete;
da ciò derivava che il mancato godimento era addebitabile al datore di lavoro e pertanto ai lavoratori spettava la indennità sostitutiva, così come riconosciuta dal Pretore. La sentenza quindi doveva essere confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la 3 Ferrovie dello Stato Spa, fondato su due motivi. Resistono i lavoratori con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, erronea interpretazione dell'art. 52, comma 9, CCNL dei ferrovieri 1990 - 1992 in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., dell'art. 36 Cost. e 2109 c.c., nonché omessa motivazione, deduce il ricorrente che il Tribunale ha errato nel ritenere che le ferie come disciplinate dal CCNL nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, siano equiparabili a quelle riconosciute dall'art. 36 della Cost. e 2109 c.c.: queste ultime sono destinate al recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore ed alla cura delle sue relazioni affettive e sociali (come emerge dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 66/1963 e della Corte di Cassazione n. 3093/1997) e comunque sono legate al principio di proporzionalità della maturazione del diritto con riferimento alla effettività della prestazione lavorativa. L'altro periodo di ferie, non conseguente alla effettiva prestazione lavorativa, deve invece essere disciplinato esclusivamente in forza della disposizione convenzionale di cui all'art. 52, comma 9, del CCNL 1990 - 1992, con la conseguenza che non può essere riconosciuta l'indennità sostitutiva: la detta norma, infatti, prevede solo il diritto al godimento delle ferie annuali solo ove le stesse "possano essere godute prima della data di risoluzione", senza possibilità di fruire della indennità sostitutiva, non prevista dalla 4 norma convenzionale. Il Tribunale non ha tenuto conto della lettera della norma, violando così la regola d'ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 c.c.. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 141/90, deduce il ricorrente che ha sbagliato il Tribunale a ritenere che il datore di lavoro sia responsabile del mancato godimento delle ferie annuali per i tempi ristretti imposti alla procedura. La tesi secondo cui gli stessi sarebbero rimessi alla sua libera determinazione è smentita da quanto disposto con la L. n. 141/90, che non rimette certo alle arbitrarie decisioni del datore le scansioni temporali della procedura di prepensionamento, ma prevede che il complesso sviluppo del programma deve essere concordato con le OO. SS., con la conseguenza che la società è vincolata per la scelta dei tempi e le modalità di perfezionamento della procedura: il 14/4/95 veniva dato corso alle procedure dell'esodo incentivato, mentre proseguivano gli incontri sindacali conclusi col verbale di accordo del 19 maggio, con il quale nel "pieno rispetto degli accordi sottoscritti a livello decentrato ... (vennero) individuati i quantitativi numerici dei dipendenti ..ammessi al 9° procedimento .."; solo in data 22/5/95 la società è stata in grado di pubblicare gli elenchi degli ammessi al pensionamento volontario, con decorrenza unica dal 31/5/95, risultante dagli accordi e vincolante per la società a norma dell'art. 1, comma 9°, della L n. 141/90. Illegittima quindi è la tesi che la società potesse liberamente concedere margini più ampi per consentire ai lavoratori di beneficiare delle ferie prima della risoluzione del 5 rapporto. $ Il ricorso è fondato. Va innanzi tutto precisato che ai sensi degli art. 36 della Costituzione e 2109 c.c. al lavoratore spetta il diritto, irrinunciabile, alle ferie retribuite, per un periodo continuativo di durata idonea a garantirgli il ritempramento fisico e morale, da fruirsi in data da concordarsi fra le parti, tenuto conto delle esigenze della produzione;
questo periodo, costituzionalmente garantito, in quanto diretto al recupero delle energie psico fisiche, presuppone uno stretto - collegamento delle ferie alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa, con la conseguenza che il diritto a fruire di tale periodo di riposo è proporzionale al lavoro effettivamente prestato, anche se poi la quantificazione viene demandata alle specifiche indicazioni della contrattazione collettiva. La garanzia costituzionale dell'irrinunciabilità delle ferie retribuite è però limitata alla sola previsione legislativa del riposo (settimanale ed annuale) imposto dalla norma dopo un periodo di lavoro ed in funzione del recupero delle energie lavorative e rimane quindi legata al principio di proporzionalità rispetto all'attività lavorativa effettivamente prestata, senza che possa essere estesa ad ogni altro beneficio, o condizione di miglior favore che la contrattazione collettiva possa individuare, sganciata dal lavoro prestato e dalla esigenza naturale del detto recupero;
peraltro la stessa contrattazione collettiva prevede che il diritto al godimento delle ferie non maturate è subordinato alla possibilità di fruizione prima della 6 risoluzione del rapporto, riconoscendo così che si tratta di un beneficio ulteriore, non garantito dal principio della irrinunciabilità, con la conseguenza che questo secondo periodo di ferie è regolato solo dal contratto e non dà diritto a compenso sostitutivo in caso di mancata fruizione. Il Tribunale non si è attenuto a questo principio ed ha ritenuto, da una parte, che sia assolutamente irrilevante il comportamento dei lavoratori che hanno inteso accedere al beneficio del prepensionamento volontario, alla data già fissata del 31/5/95, anche se non potevano fruire dell'intero monte ore annuale delle ferie prima del pensionamento, e dall'altra che la mancata fruizione delle ferie era dovuta a colpa esclusiva del datore. La prima affermazione è errata per quanto sopra detto (in quanto la norma contrattuale non prevede l'indennità sostitutiva per il secondo periodo di ferie in caso di mancato godimento prima del collocamento in quiescenza) e quindi il primo motivo va accolto. La seconda affermazione viene censurata col secondo motivo, in ordine al quale basta osservare che la sentenza apoditticamente afferma che l'impossibilità di fruizione delle ferie da parte dei lavoratori ammessi al prepensionamento è dipesa dai tempi ristretti imposti dal datore alla relativa procedura concorsuale. Il Tribunale fa poi riferimento alle date delle comunicazioni fatte dalle Ferrovie per scandire i tempi della procedura, precisando che fra il foglio disposizioni del 14 aprile e quello 22 maggio 1995 era stato sottoscritto un accordo sindacale in data 19 maggio per individuare i 7 profili professionali in esubero e stabilire il numero dei prepensionamenti;
infine, senza esaminare il contenuto di tale accordo e senza valutare l'incidenza che lo stesso poteva avere sullo sviluppo successivo della procedura, conclude che il ritmo impresso dal datore di lavoro “ha reso (esso solo) materialmente impossibile ai lavoratori di fruire dell'intero periodo feriale che sarebbe loro spettato". E' evidente la insufficienza di tale motivazione per la mancata valutazione degli obblighi derivanti alle Ferrovie dal citato accordo sindacale e quindi anche il secondo motivo è fondato. Il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rimessione alla Corte di Appello di Bari, per nuova valutazione, alla luce del principio di diritto sopra affermato, e per la decisione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari. Roma 26 settembre 2001 CONSIGLIERE EST. а соголоM a IL PRESIDENTE hu chu wault IL CANCELLIERE * 0 * A 1 S D * Depositato in Cancelleria : S , A . O R T L N , A oggi, 2 GEN. 2002. L ' A L 3 O S L B 1 E E - I P D 8 S - D IL CANCELLIERE I I 1 S A N 1 T N G S E O E 2005 S O G P I A G D A M I E E O L , A T O D T R A I T E L R S I T L I D N E G E E D S O R E