Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di consulenza tecnica, rientra nella discrezionalità del giudice istruttore stabilire se la mancata partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali sia stata determinata da un impedimento riconducibile ad eventi eccezionali e, in ogni caso, l'eventuale nullità della consulenza derivante dalla sua mancata partecipazione a dette operazioni ha carattere relativo e, conseguentemente, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva al deposito della relazione.
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale 2. La nomina del consulente tecnico di parte: legittimazione, forma, termine, scelta del consulente 3. Attività, poteri e limiti del consulente tecnico di parte 4. La relazione del consulente tecnico di parte 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale Innanzitutto la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE ED, nella qualità di Procuratore Generale della Sig.ra OL FE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 15, presso lo studio dell'avvocato VALERIANO VENTURI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.S.I. AZIENDA SERVIZI ITALIA SNC (già TERMOGAS SNC), in persona del socio amministratore LM RG con sede legale in AS (Tr), domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ARNALDO CROCE, con studio in 05018 ORVIETO VIA DEL DUOMO 29, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
BA NG, BR AR SA, elettivamente domiciliate in ROMA PZZA CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NEGLIA, difese dall'avvocato GIOVANNI GUARIGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
BA ZZ IL, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NEGLIA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
CC IO, OR ER;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 23406/00 proposto da:
OR ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MASCHERINO 12, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MONTAGNARO, che lo difende, giusta procura speciale per Notar Carlo Campana di San Benedetto del Tronto del 13/11/00 rep. n. 18118;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
A.S.I. AZIENDA SERVIZI ITALIA SNC (già TERMOGAS SNC), in persona del socio amministratore LM RG con sede legale in AS (Tr), domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ARNALDO CROCE, con studio in 05018 ORVIETO VIA DEL DUOMO 29, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
BA ZZ IL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NEGLIA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
BA NG, BR AR SA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NEGLIA, difesi dall'avvocato GIOVANNI GUARIGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
FE SOLE, CC IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 151/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa l'11/04/00 e depositata il 16/05/00 (R.G. 290/98 + 292/98 + 293/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Valeriano VENTURI (difensore del ricorrente FE DO);
udito l'Avvocato Arnaldo CROCE (difensore del controricorrente A.S.I.
Snc);
udito l'Avvocato Salvatore NEGLIA (difensore della controricorrente BA ZZ IA);
udito l'Avvocato Luigi MONTANARO (difensore del ricorrente incidentale AN SE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per il rigetto di entrambi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 17 novembre 1995 la signora IA AN, nella veste di proprietaria danneggiata, di un appartamento sito in Orvieto, via Beato Angelico 12, conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Orvieto, con richiesta di condanna in solido al risarcimento dei danni, la signora FE OL, quale proprietaria dei locali da cui derivavano i danni;
il direttore dei lavori architetto SE AN e l'appaltatore Eugenio CC. Si costituivano le parti convenute e contestavano il fondamento delle pretese. Era chiamata in garanzia, dalle parti convenute, la ditta TE, che aveva effettuato nell'edificio lavori idraulici;
la ditta si costituiva eccependo la prescrizione e negando di avere alcuna responsabilità in ordine ai danni lamentati dalla attrice. Quindi intervenivano in lite le comproprietarie RO MA IS e GL AN aderendo alle pretese attrici. Istruita la lite con consulenza tecnica e prove documentali, con sentenza del 5 agosto 1988 il Tribunale di Orvieto accoglieva la domanda di risarcimento dei danni e condannava solidalmente le parti convenute al risarcimento (v. amplius in dispositivo) oltre rivalutazione, interessi e spese di consulenza e di lite. La decisione era appellata dalla proprietaria FE, dal AN e dal CC, che ne chiedevano la riforma, resistevano le controparti chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 15 maggio 2000 la Corte di appello di Perugia così decideva: rigetta l'appello ad eccezione della voce di spesa relativa a "deposito documenti" delle spese di primo grado, che liquida nella ridotta misura di L. 30.000, e condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di secondo grado.
Contro la decisione, con autonomi atti, hanno proposto ricorso:
FE OL, che ha dedotto sei motivi di censura, e AN SE, che ha dedotto cinque motivi di censura. A tali ricorsi le controparti hanno resistito con controricorsi;
inoltre hanno prodotto memorie FE, AN e GL AN. Ricorsi e controricorsi sono stati previamente riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati in ordine ai dedotti motivi;
peraltro vi è coincidenza tra i primi cinque motivi del ricorso FE ed i primi cinque motivi del ricorso AN, conseguentemente l'esame dei motivi sovrapponibili avverrà in modo unitario.
NEL PRIMO MOTIVO (FE e AN) deducono l'error in procedendo ed il vizio della motivazione, sostenendosi che pur essendo stata dedotta nei gravami la nullità della sentenza di primo grado e l'incostituzionalità del termine di costituzione della parte convenuta, tali doglianze sarebbero state rinunciate in sede di precisazione delle conclusioni;
dunque il giudice di appello non doveva esaminarle. In senso contrario si osserva come, essendo la questione di nullità, ove fondata, rilevabile di ufficio, così come la questione di costituzionalità se rilevante e non manifestamente infondata, una volta che le questioni siano state dedotte esse appartengono alla sfera di cognizione del giudice, che le ha respinte in quanto infondate o non rilevanti. Non sussiste dunque alcun error in procedendo ne' alcuna ultrapetizione e comunque difetta l'interesse dei ricorrenti, nel cui comune interesse la perfetta regolarità del rito è stata verificata. NEL SECONDO MOTIVO (FE e AN) deducono un error in iudicando e la violazione del D.Lgs 28 ottobre 1997 n. 364, art. 1 sulla sospensione dei termini per eventi eccezionali. La tesi è che il consulente di parte aveva dedotto un impedimento alla partecipazione alle indagini peritali e che il GI non ne volle tener conto, consentendo il deposito dell'elaborato peritale;
si lamenta inoltre che la consulenza d'ufficio doveva essere ritenuta invalida perché contraria a prove documentali e perché contraddetta da ben 19 pagine di specifiche note critiche del consulente di parte. In senso contrario si osserva che il giudice istruttore ha ritenuto, nell'esercizio di un poter discrezionale, inidoneo il dedotto impedimento;
che l'eventuale nullità aveva carattere relativo e doveva essere dedotta nella prima udienza successiva al deposito della relazione (e su tale punto il ricorso difetta di specificità) (Cfr. Cass. 11 febbraio 1987 n. 1500; Cass. 26 gennaio 1984 n. 627;
Cass. S.U. 18 marzo 1988 n. 2481); che l'indagine sulla pretesa violazione dei diritti di difesa in relazione alla espletata consulenza è stata esplicitamente compiuta dai giudici del riesame (ff 9 della motivazione) ed è nel senso della piena regolarità dello svolgimento delle indagini peritali, essendo stato posto il consulente di parte nelle condizioni di potervi partecipare (cfr:
Cass. 22 aprile 1980 n. 2594). Il motivo è inoltre generico nel punto in cui avrebbe dovuto riportare analiticamente le critiche svolte alla consulenza ed i documenti in contrasto con gli accertamenti tecnici, mentre le censure sono solo riferite per relationem. Non sussiste dunque alcuna nullità od illogicità nell'elaborato peritale, che è stato correttamente utilizzato come mezzo ausiliario per la integrazione delle conoscenze del giudice. CON IL TERZO MOTIVO (FE e AN) si deduce l'error in iudicando per la violazione degli artt. 112 e 233 cpc (erroneamente citato) sul rilievo che i giudici del merito non hanno ammesso prove per interpello e per testi;
si lamenta inoltre con la indicazione di dodici circostanze, che non sarebbe stato preso in considerazione lo stato di vetustà e le preesistenze relativi a danni allo immobile, sicché gli accertamenti peritali non erano convincenti ne' per il nesso di causalità ne' per la quantificazione del danno. In senso contrario si osserva come le norme procedurali sono citate a sproposito posto che poi il motivo è argomentato come un error in iudicando;
inoltre il giudice del riesame (ff 9 della motivazione) ha motivato in ordine alla ineccepibilità, analiticità e minuziosità degli accertamenti tecnici sulle cause dei danni, aggiungendo (ff 10 della mot.) che era del tutto inutile procedere alle ulteriori prove orali o per interpello, una volta essendo chiaro il quadro tecnico e dell'imputabilità oggettiva e soggettiva.
La valutazione della consulenza d'ufficio e l'adesione alle conclusioni raggiunte, esprime dunque un prudente apprezzamento dei fatti, avvalendosi di un sussidio tecnico, insindacabile in questa sede di legittimità.
CON IL QUARTO MOTIVO (FE e AN) denunciano l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della parte attrice per lite temeraria. Il motivo è infondato essendo la parte attrice totalmente vittoriosa;
la pronuncia di rigetto di tale assurda pretesa è ovviamente implicita.
CON IL QUINTO MOTIVO (FE e AN) si denuncia la ultrapetizione per la condanna alle spese di secondo grado nei confronti della TE. In senso contrario si osserva che gli atti di appello della FE e della AN includevano la richiesta di riforma anche per la estromissione della TE, e che tali richieste erano ripetute nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 16 dicembre 1999; era dunque doverosa la condanna delle parti soccombenti anche in grado di appello nei confronti della TE. I cinque motivi comuni devono essere rigettati in quanto infondati. La FE con un SESTO MOTIVO DEDUCE LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 112 CPC, SUL RILIEVO CHE IL CC, solidale della FE, nel giudizio di appello aveva chiesto una diversa ripartizione della solidarietà, e che la FE aveva replicato sul punto deducendo l'inammissiblità di tale domanda in quanto nuova. La Corte disattendendo (ff 8 e 9) il gravame del CC, doveva considerare la sua soccombenza anche nei confronti della FE E LIQUIDARE LE RELATIVE SPESE.
In senso contrario si osserva che la responsabilità solidale deriva dall'illecito e dal fatto dannoso imputabile a più persone, tutte citate per la responsabilità civile. Il riparto interno (secondo le relative colpe) non fa parte del presente giudizio, ne' le parti oggi ricorrenti hanno concluso chiedendo la condanna del CC al pagamento delle spese di lite. Conseguentemente nessuna omessa pronuncia in punto di spese è stata posta in essere dal giudice del riesame.
Anche il sesto motivo di ricorso è dunque infondato.
Al rigetto dei ricorsi segue, per la complessità delle questioni trattate, la considerazione di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003