Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
La falsità di un documento accertata nel corso del processo deve essere obbligatoriamente dichiarata ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen. anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2008, n. 37665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37665 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 28/05/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 747
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 026441/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO AN, N. IL 28/01/1962;
avverso SENTENZA del 19/06/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A OC ON, imputato della violazione degli artt. 483, 48 e 480 c.p., per avere falsamente dichiarato in sede di autocertificazione alla CC.II.AA. di Roma ed al Comune di Roma di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale per essere iscritto nei ruoli di conducente servizi pubblici non di linea e di ottenere la licenza di tassista e di avere in sede di richiesta di rinnovo reiterato la falsa dichiarazione, veniva applicata la pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. con declaratoria di falsità della licenza ottenuta.
Con il ricorso per Cassazione il OC ha dedotto, come meglio si dirà , numerosi motivi di impugnazione lamentando essenzialmente la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p.. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da OC ON sono manifestamente infondati.
Con il primo ed il quinto motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 166 c.p. in relazione al L.R. Lazio n. 58 del 1993, art. 17, ed a norme del regolamento comunale di Roma sotto il profilo che due condanne per furto a meno di un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena non potrebbero essere , di per sè sole, ostative al rilascio della licenza;
a conforto della tesi sostenuta il ricorrente ha richiamato una decisione del TAR Lazio.
La tesi è manifestamente infondata perché il fatto che di per sè sole le condanne riportate possano non essere ostative al rilascio della concessione - valutazione quest'ultima che è propria dell'Amministrazione comunale - non esclude che si siano realizzate le false dichiarazioni in contestazione e che il funzionario si sia determinato a rinnovare il permesso di esercitare l'attività di tassista sulla base di elementi falsi e senza potere effettuare una regolare ed autonoma valutazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Quanto detto rende evidente anche la manifesta infondatezza del secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 117, 3 e 35 Cost.. Ed, infatti, il legislatore regionale nel prevedere che con autocertificazione si debba dichiarare di non avere subito condanne per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, non ha inteso affatto derogare nè alla normativa penale di cui all'art. 166 c.p. ne' al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ma ha inteso fornire all'Autorità amministrativa deputata a valutare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la licenza di tassista un quadro completo della posizione personale dell'aspirante tassista in relazione a condanne per alcuni tipi di reato in modo da potersi determinare con precisa cognizione di tutti gli elementi di fatto necessari.
Sussiste anche l'elemento psicologico richiesto per i delitti contestati, che, come è noto, è costituito dal dolo generico consistente nella consapevolezza di autocertificare un fatto non corrispondente alla realtà, non apparendo significativo che il ricorrente avesse ottenuto in passato la licenza, sempre, però, in base a false dichiarazioni.
Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di impugnazione perché in contestazione si parla delle autocertificazioni rilasciate per ottenere il rinnovo della licenza che sono del 2001 e del 2006. Quanto ai motivi sesto e settimo del ricorso è sufficiente osservare che con la presentazione dei documenti necessari il ricorrente ha richiesto ed ottenuto il ed rinnovo della licenza negli anni 2001 e 2006; la licenza rilasciata è, quindi, un documento falso perché fondato su falsi presupposti;
cosicché del tutto legittima appare la declaratoria di falsità della licenza di tassista rilasciata all'interessato.
I motivi sono manifestamente infondati.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di impugnazione è sufficiente rilevare che la dichiarazione di falsità di un documento di cui sia accertata la falsità nel corso del processo penale deve essere obbligatoriamente dichiarata ai sensi dell'art. 537 c.p.p. anche con la sentenza ex art. 444 c.p.p.. La richiesta di applicazione di pena concordata può essere subordinata al riconoscimento di un beneficio - sospensione condizionale della pena - che rientra nella discrezionalità del giudice riconoscere, ma non può riguardare le statuizioni che obbligatoriamente debbono essere adottate con la sentenza. Anche tale motivo di impugnazione è, quindi, manifestamente infondato.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008