Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIA02 715 / 03 MET POF LO IT LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 25445/00 Concigliere Cron. Dott. Fernando LUPI 6175 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Rep. Dott. UI VIDIRI Kel. Consigliere Ud. 04/12/02 ! Dott. Paolo STILE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT EN ZA sul ricorso proposto da: E HNISTERO DEL TESORO,.. DELL'INTERNO in persona del Ministre pro MINISTERO domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, : tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AN CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO 11 n. 33, presso lo studio dell'avvocato MARIA MATILDE BIDE"I"TI, rappresentato → difeso dall'avvocato MICHELE DEL CUORE, giusta delega in 2002 atti;
controricorrente 5097 -1- avverso la sentenza n. 3160/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 05/09/00 R.G.N. 1273/98; ¡ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. UI VIDIRI;
udito l'Avvocato GALLO per delega DEL CUORE;
udito il P.M. in persona del Bostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 febbraio 1998 il Pretore di Lecce rigettava la domanda proposta da CO NO nei 1 confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità con la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della relativa prestazione, con interessi e rivalutazione monetaria. A seguito di gravame dell'assicurato il Tribunale di Lecce, in dell'appello, parziale accoglimento dichiarava che l'appellante aveva diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dal 1 maggio 1998 e condannava l'appellato Ministero dell'Interno al UI ER pagamento della relativa prestazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 16, comma 6, 1, 412/1991, dal giorno della maturazione del diritto nonchè pagamento delle spese delal secondo grado di giudizio, confermando sulle spese di primo grado la sentenza del Pretore. Nel pervenire a tale decisione, il Tribunale osserva che le infermità riscontrate dal c.t.u. avevano ridotto nella misura del 100% la generica capacità lavorativa del NO a decorrere dall'aprile 1998. Avverso tale sentenza i Ministeri dell'Interno e del Tesoro propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso CO NO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso i Ministeri dell'Interno e del Tesoro deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., lamentando che l'assicurato non aveva provato la sussistenza del requisito economico, costituente elemento costitutivo previdenziale, sicchè la suadella prestazione mancanza era suscettibile di essere rilevata d'ufficio anche in cassazione. 11 ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. Gunde bieden. E' giurisprudenza costante di questa Corte che in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità, rispettivamente previsti a favore degli invalidi (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, il cosiddetto requisito ed il requisito dell'incollocazioneeconomico integrano (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'INPS) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma al pari del requisito sanitario un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi 2 momento ° grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi Ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario per effetto della mancata - impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad una indispensabile premessa o presupposto ordine logico-giuridico della pronuncia) in all'esistenza del requisito economico;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda Gunster broken (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione -espressa o implicita in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico 0 dell'incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. in tali sensi da ultimo Cass. 17 marzo 2001 n. 3881). Nel caso di specie il Tribunale ha valutato soltanto le condizioni di salute dell'assicurato, non esaminando, invece, in alcun modo la sussistenza del requisito economico, in relazione al quale non si è formato giudicato atteso che il Pretore ha rigettato la domanda del NO. Ne consegue che ben poteva essere dedotto nel ricorso per cassazione per la mancanza del mancanza di un giudicato sul punto requisito economico sul quale, essendo mancata alcuna pronunzia, deve essere chiamato a decidere altro gludice di appello, cosi come richiesto dal Ministeri Guide bulunдиви ricorrenti. Per concludere, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad altro giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Lecce, il quale procederà ad ил nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie 11 ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce anche per le spese del presente giudizio di cassazione. 4 0 77 7 9 O 35 IC 8-11 OLL E IS SI IV 14 BINA 'O SNES A * YG V 0 I Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002. N5 AW D UI Violen IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE душов سلونا CANCELLIERE Papeshato in Concelleria Oggi, 21 FEB 2003 T/CANCELLIERE 5