Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2007, n. 38903
CASS
Sentenza 10 ottobre 2007

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Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224, comma secondo, cod. proc. pen., e fino al sopravvenire di una normativa "ad hoc", non è consentito eseguire coattivamente prelievi di reperti organici sulla persona dell'indagato/imputato al fine di espletare accertamenti peritali; resta, tuttavia, legittima la raccolta di qualsiasi elemento probatorio posta in essere tramite il corretto uso del potere-dovere di perquisizione e sequestro, anche se sia finalizzato alla raccolta delle cosiddette tracce biologiche (capelli, sangue, cute, saliva e sperma).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2007, n. 38903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38903
    Data del deposito : 10 ottobre 2007

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