CASS
Sentenza 10 ottobre 2007
Sentenza 10 ottobre 2007
Massime • 1
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 224, comma secondo, cod. proc. pen., e fino al sopravvenire di una normativa "ad hoc", non è consentito eseguire coattivamente prelievi di reperti organici sulla persona dell'indagato/imputato al fine di espletare accertamenti peritali; resta, tuttavia, legittima la raccolta di qualsiasi elemento probatorio posta in essere tramite il corretto uso del potere-dovere di perquisizione e sequestro, anche se sia finalizzato alla raccolta delle cosiddette tracce biologiche (capelli, sangue, cute, saliva e sperma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2007, n. 38903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38903 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento