Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, l'intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell'art. 379 del Regolamento al codice della strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come unità temporale minima, finalizzata ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate.
Commentari • 3
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Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 21 febbraio – 6 giugno 2019, n. 25132 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 12 settembre 2017, con cui P.B.M. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto e di Euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c), (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 2,25 g/l - in (omissis) ). La Corte di appello ha escluso la rilevanza della questione prospettata dalla difesa dell'imputato circa la presunta violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, …
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Breve commento a Cassazione penale 57936/2018 L'art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada prevede questo: “1. l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.”. I tempi e le modalità delle indagini Una recente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2017, n. 36065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36065 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
36065-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 11/04/2017 Sent. n. sez. 748/17768/17 Composta da: FAUSTO IZZO 1Presidente REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.51462/2016 UGO BELLINI VINCENZO PEZZELLA ANTONIO LEONARDO TANGA LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente Јенбеща sul ricorso proposto da: IN SI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/03/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPINA CASELLA le inamuisibilité del 2.625 che ha concluso per Udito ied fru afroce RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Trieste con la sentenza impugnata, pronunciata in data 14.3.2016, confermava integralmente la sentenza del Tribunale di Trieste che aveva riconosciuto IN SS colpevole del reato di cui all'art. 186 co.II lett.b) e co.II sexies Codice della Strada, per avere condotto l'autovettura in stato di ebbrezza alcolica e lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed € 1.200 di ammenda, applicando altresì la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata mesi sei. Nel riconoscere la correttezza dell'iter motivazionale del giudice di primo grado, evidenziava che l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica era stato correttamente eseguito dai verbalizzanti nel rispetto dell'art.379 del Regolamento al Codice della Strada laddove il richiamato intervallo di cinque minuti tra le due misurazioni doveva essere interpretato quale intervallo minimo per evitare due prove troppo ravvicinate.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale articolava due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla corretta applicazione del suddetto art.379 Reg. Esec. Codice della Strada, assumendo che il tenore della norma non lasciava alcun margine di discrezionalità, individuando un preciso arco temporale entro il quale la prova deve essere ripetuta per assegnare certezza o alto grado di probabilità giuridica al test, prendendo in considerazione tutte le possibili variabili quali l'andamento della curva alcolimetrica rispetto alla fase di ingestione e di assorbimento dell'alcol. Né ad una diversa conclusione poteva pervenirsi sulla base degli indici sintomatici pure riscontrati dagli accertatori (occhi lucidi e alito alcolico) in quanto inidonei da soli a giustificare il superamento di una particolare soglia di punibilità.
2.2 Con un secondo motivo deduceva difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza di motivazione carente sul punto, che non specificava le ragioni del rigetto della richiesta del beneficio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e va rigettato. quee Sotto un primo profilo deve evidenziarsi come appare del tutto logico ritenere, sulla base di una interpretazione logica dell'art.379 del Regolamento al Codice della Strada che il termine di cinque minuti intercorrente tra la prima e seconda prova spirometrica cui viene sottoposto il conducente di autoveicolo in presenza di indicazione di guida in stato di ebbrezza, costituisca una unità temporale minima, onde evitare che un accertamento troppo ravvicinato, possa fornire risultati troppo omogenei.
2. Peraltro nel caso in specie la questione appare del tutto ininfluente laddove il termine di cinque minuti venne prolungato in misura certamente irrilevante, atteso che il termine venne esteso a dieci minuti e che, a fronte di un primo risultato di 0,92 gr/l, la seconda prova forni un esito non discosto in termini decimali (0,98 g/l), di talchè l'esecuzione di una prova intermedia avrebbe verosimilmente fornito un risultato superiore a 0,90 gr./ considerato che il conducente, in base all'andamento della curva alcolemica, si trovava nella fase dell'assorbimento dell'alcol (Cr. Sul punto di misurazione e rilievo dell'intervallo tra le due prove sez.IV, 5.4.2013, n.50607, Facchinetto).
3. In ogni caso il vizio regolamentare eventualmente ricorrente non risulta idoneo a inficiare i risultati dell'etilometro, sia perché uno dei due valori forniva un risultato che superava la soglia prevista dal legislatore e che la prova successiva, della quale non si è contestata la regolarità formale se non per i termini di assunzione, svolta dopo circa dieci minuti, costituiva comunque corroborazione al primo esito, e ulteriore corroborazione era fornita dai profili sintomatici dell'ebbrezza alcolica, pure evidenziati dagli accertatori nel verbale delle operazioni compiute i quali, non potendo da soli fondare una valutazione in ordine ad uno specifico grado di soglia alcolica, possono peraltro essere valutati, in assenza di una prova legale dell'ebbrezza alcolica quale conferma del dato fornito da una prova spirometrica, (sez. IV, 27.6.2006, Comi, Rv.235039; 7.6.2012, Grandi 253598, 4.6.2013 De Nascimento, 255870) 4. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, questione che ha formato oggetto di censura con il secondo motivo di ricorso, il giudice di appello ha fornito una adeguata, seppure sintetica, motivazione, rappresentando come il ricorrente presentasse un 2 full precedente penale e che non sussistevano profili di meritevolezza che ne giustificassero la adozione, evidenziando che la asserita collaborazione con gli inquirenti si era limitata a sottoporsi al controllo, il cui rifiuto risulta peraltro penalmente sanzionato.
3. Al rigetto del ricorso consegue l'obbligo a carico del ricorrente del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.4.2017. Il giudice estensore Il Presidente Ugo Bellini Fausto Izzo Up full Depositata in Cancelleria Oggi. 21 LUG. 2017 Il Funzionano Giudiziario Patricia Ciorra 3