Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE, UFFICIO PROVINCIALE IVA MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO TELETIME DI RO DI & C. SAS in persona del Curatore del Fallimento VELIA MAURI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VESCOVIO presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo difende, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 51/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 16/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato MANFEROCE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Amministrazione finanziaria ricorre per Cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 51/37/99 del 16 marzo 1999 Con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia rigettava l'appello dell'ufficio, confermando la condanna della Amministrazione al rimborso dei crediti IVA risultanti al momento del fallimento. Il Fallimento Teletime s.a.s. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 30, d.p.r. 26 ottobre 1972, n 633. in relazione agli artt. 38/bis e 74/bis dello stesso d.p.r. (art. 360. primo comma, n.
3. c.p.c. ed art. 62 2^ comma, D. lgs. 31 dicembre 1992. n. 546). La Amministrazione sottolinea che non si controverte sulla sussistenza del credito esposto dal curatore fallimentare, ne' sul diritto di ottenerne il rimborso, ma sulle modalità e sui tempi per consentire il rimborso stesso, in conformità con le vigenti disposizioni di legge e con i conseguenti riflessi sulla decorrenza degli interessi.
Il motivo deve essere rigettato in conformità a quanto deciso con sentenza di questa Corte n. 13091 del 10 dicembre 1992 secondo cui la disposizione contenuta, nell'ultimo comma, dell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche non può riferirsi che alle imprese in attività, che hanno, quindi, la possibilità di recuperare l'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni nel corso delle future operazioni imponibili: ciò, invece, non è possibile nel caso di fallimento dell'impresa, che versa nell'impossibilità di effettuare ulteriori operazioni imponibili e che deve quindi ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero del suo credito di imposta.
Nei medesimi termini - come riconosce la stessa Avvocatura - sono poi i pareri espressi dalla Amministrazione. Infatti la legge "consente che il contribuente, a sua scelta, computi l'importo della eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero ne richieda il rimborso". E tale ultima possibilità non può non essere riconosciuta al contribuente che, a causa della cessazione della attività, per qualsiasi motivo essa avvenga, non abbia e quindi non potrà effettuare operazioni imponibili.
Argomentando al contrario, e cioè sostenendo l'esclusione, nei casi di cessazione dell'attività del diritto in rassegna, si concretizzerebbe la fattispecie civilistica di "arricchimento senza causa" dell'Amministrazione finanziaria con conseguente esperibilità da parte del contribuente dell'azione generale di arricchimento. Con il secondo motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 30 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ed omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art 360 primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. ed all'art. 62 primo comma D. Lvo 31 dicembre 1992 n. 546.
Sostiene cioè la Amministrazione che il rimborso sarebbe comunque condizionato alla cessazione dell'attività ovvero alle particolari ipotesi tassativamente previste dai commi 3 e seguenti dell'art. 30 del d.p.r. 633/1972. E la C.T.R. non avrebbe verificato se nel caso di specie si siano verificate tali condizioni, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione, stante la possibilità per l'impresa fallita di proseguire l'attività ex art. 90.
Si tratta per altro di una eventualità (esercizio provvisorio) eccezionale che può verificarsi solo su disposizione del Tribunale fallimentare, e dunque sarebbe stato onere della amministrazione fornire la relativa prova.
Anche il secondo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004