Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
A contratto a termine per sostituire il lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, è legittima la fissazione di un termine mediante indicazione di una data determinata, successiva alla scadenza del periodo di assenza obbligatoria, indipendentemente dall'evento dell'effettivo rientro al lavoro della lavoratrice in maternità, non essendovi alcun obbligo del datore di lavoro di protrarre il rapporto a termine fino all'effettivo rientro del lavoratore sostituito e restando indifferente la circostanza che, dopo la scadenza del termine del contratto con la lavoratrice chiamata in sostituzione, le mansioni della assente siano state espletate da altra dipendente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO BOLOGNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASCOM SERVIZI SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 12/01 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 16/01/01 - R.G.N. 75/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/06/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato BOLOGNI VITTORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RE di IA rigettava il ricorso col quale la sig. CA RG aveva chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto con il quale era stata assunta dalla società ASCOM Servizi s.r.l. in sostituzione della dipendente RA DE IA, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni perdute dalla ricorrente sino alla effettiva reintegra. Avverso la decisione di primo grado la lavoratrice proponeva appello al Tribunale di IA che lo rigettava. Osservava il giudice del gravame che la sfasatura temporale esistente tra la data avvenuta 39 giorni prima dell'inizio della assenza per gravidanza della dipendente sostituita, non rendeva illegittima opposizione del termine in quanto l'anticipazione dell'assunzione rispetto all'assenza del dipendente da sostituire era giustificata dalla necessità per il nuovo assunto di impratichirsi con le mansioni che avrebbe dovuto svolgere, ed il periodo di "affiancamento" così realizzatosi non poteva ritenersi eccessivo in quanto i compiti affidati all'appellante (tenuta della contabilità della società), non erano meramente manuali e ripetitivi. Quanto al termine finale, successivo alla scadenza della astensione obbligatoria per maternità, la circostanza non veniva ritenuta dal Tribunale significativa, tenuto conto che la lavoratrice sostituita aveva dichiarato che era sottinteso che avrebbe usufruito anche della astensione facoltativa, come era avvenuto anche in occasione della precedente gravidanza, sicché era credibile che il datore di lavoro, in via cautelativa, avesse indicato un termine successivo a quello della scadenza dell'assenza obbligatoria;
ne' il giudice del gravame riteneva rilevante che l'assenza della lavoratrice sostituita si protraesse oltre il temine finale del rapporto con l'appellante e che le mansioni già svolte da quest'ultima venissero, successivamente, affidate ad altra dipendente.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale la sig. RG propone ricorso formulandolo in due motivi.
La società intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge per falsa e mancata applicazione dell'art. 1, primo e secondo comma lett. B) della legge 18 aprile 1962 n. 230, violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 1419, 2^ comma, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla individuazione del termine finale del contratto a tempo indeterminato, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver valutato l'assoluta arbitrarietà sia del termine iniziale che di finale del contratto a tempo determinato, da cui derivava la deficienza del nesso causale giustificativo tra l'assenza del lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro e la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione del lavoratore assente. In particolare la ricorrente sottolinea come il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro andava a scadere il 28 ottobre 1995 mentre il contratto a termine indicava sin dall'origine come termine finale il 31 dicembre 1995 e che il datore di lavoro, considerata l'imprevedibilità della durata della assenza per il decorso della gravidanza e del parto, avrebbe potuto fissare, come termine per la risoluzione del contratto a tempo determinato, l'evento del rientro al lavoro della lavoratrice in maternità, senza andare ad indicare un termine privo di qualsiasi logica;
ne' il Tribunale aveva valutato che la società era solita fare assunzioni straordinarie e che il lavoro svolto dalla GI era diverso da quello della lavoratrice sostituita e che quest'ultima soltanto due settimane prima della scadenza del periodo di astensione obbligatoria aveva comunicato la sua intenzione di fruire dell'astensione facoltativa. Il motivo è infondato, Nella sentenza impugnata, di fronte alle censure dell'appellante sul punto, sostanzialmente ripetute nel ricorso per Cassazione, viene data una spiegazione del tutto plausibile della fissazione del termine in data successiva alla scadenza dell'assenza obbligatoria per maternità della dipendente RA DE IA, ne' d'altra parte vi era alcun obbligo del datore di lavoro di protrarre necessariamente il contratto a termine sino al rientro effettivo della lavoratrice assente per maternità: le ragioni della non coincidenza potrebbero essere molteplici, come a solo titolo di esempio, può indicarsi la eventuale consapevolezza da parte del datore di lavoro di un calo usuale dell'attività in alcuni periodi dell'anno, così da poter affrontare il carico di lavoro anche con un numero di dipendenti ridotto. Pertanto è del tutto indifferente rispetto al problema del nesso di causalità tra l'assunzione a termine e l'assenza della lavoratrice in maternità che, dopo la scadenza del termine del contratto con la ricorrente, le mansioni della lavoratrice assente con diritto alla conservazione del posto siano state espletate da altra dipendente. Riguardo alla non coincidenza delle mansioni della ricorrente con quelle della lavoratrice assente, a parte la giurisprudenza costante che ha affermato che la sostituzione può avvenire anche per "scorrimento", nel caso in esame dalla sentenza impugnata risulta che il RE aveva accertato che le mansioni svolte dalla ricorrente assunta a termine erano le medesime di quelle affidate alla dipendente sostituita e sul punto non risulta che l'appellante avesse sollevato specifici motivi di appello, sicché la questione deve ritenersi definitivamente acclarata e la censura non può essere proposta in Cassazione.
Infine per quanto riguarda il denunciato abuso da parte della società convenuta di contratti a termine nel periodo di maggiore attività, come correttamente ha rilevato il collegio, ciò che va accertato nella presente causa è soltanto se nel caso in esame l'assunzione della ricorrente sia avvenuta nel rispetto delle norme previste dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e non un generico comportamento non corretto da parte della società ASCOM. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione per mancata applicazione dell'art. 10, 1^ comma, della legge 8 marzo 2000 n. 53, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo quale la durata del periodo di lavoro iniziale in affiancamento e conseguente violazione per mancata applicazione dell'art. 1419, 2^ comma c.c. e violazione di legge per falsa e mancata applicazione dell'art. 1 primo e secondo comma lett. B) L. 18 aprile 1962 n. 230, censurando la sentenza impugnata per aver considerato "modesto" il periodo di 39 giorni di contemporanea presenza sui luogo di lavoro sia della ricorrente che della lavoratrice da sostituire, valutazione che non poteva essere fatta in astratto ma in relazione alle mansioni relative effettive, e per aver disatteso la legge 8 marzo 2000 n. 53 che, all'art. 10 prevede che "l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della L. 1204/71 può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva".
Anche tale motivo è infondato.
Sotto il primo profilo il Tribunale ritenendo congruo, per consentire alla nuova assunta di impratichirsi del lavoro, il periodo in cui la ricorrente aveva "affiancato" la lavoratrice che doveva sostituire, ha fatto preciso riferimento alle specifiche mansioni (tenuta dei libri di contabilità) svolte dalle stesse.
Quanto poi al richiamo della legge 8 marzo 2000 n. 53, va rilevato che tale normativa è entrata in vigore diversi anni dopo i fatti di causa e non è quindi applicabile agli stessi. La disposizione invocata, peraltro, riconosce espressamente che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato per sostituire dipendenti con diritto alla conservazione del posto possa avvenire in anticipo rispetto all'assenza dei sostituiti, pur ponendo un limite a tale periodo per evitare evidentemente possibilità di abusi: tale limite, tuttavia, introdotto successivamente ai fatti di causa, non è operante rispetto alla fattispecie in esame in cui la determinazione del periodo necessario per prendere pratica del nuovo lavoro era rimesso alla valutazione di congruità del giudicante, discrezionalità che nel caso di specie non è censurabile in sede di legittimità in quanto il giudice dell'appello sul punto ha sufficientemente motivato in modo esente da vizi logici, facendo espresso riferimento alle mansioni da espletare.
Non sono risultati pertanto motivi che facciano ritenere l'inesistenza di un nesso causale tra il contratto a termine stipulato dalla ricorrente con la società ASCOM e l'assenza della lavoratrice con diritto alla conservazione del posto, indicata nello stesso contratto come causa giustificativa della assunzione a tempo determinato.
Il ricorso, va in conclusione, rigettato.
Non si provvede sulle spese in quanto la società intimata non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla è dovuto per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004