Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 835
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A contratto a termine per sostituire il lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, è legittima la fissazione di un termine mediante indicazione di una data determinata, successiva alla scadenza del periodo di assenza obbligatoria, indipendentemente dall'evento dell'effettivo rientro al lavoro della lavoratrice in maternità, non essendovi alcun obbligo del datore di lavoro di protrarre il rapporto a termine fino all'effettivo rientro del lavoratore sostituito e restando indifferente la circostanza che, dopo la scadenza del termine del contratto con la lavoratrice chiamata in sostituzione, le mansioni della assente siano state espletate da altra dipendente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 835
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 835
    Data del deposito : 20 gennaio 2004

    Testo completo