CASS
Sentenza 1 settembre 2023
Sentenza 1 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 01/09/2023, n. 36548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36548 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36548 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/07/2023 Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo aveva condannato AG IO per il reato di furto tentato, aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, il ricorrente deduce che la persona offesa ha rimesso la querela e che la remissione è stata accettata. Va rilevato che: in atti, vi sono sia la remissione della persona offesa che l'accettazione dell'imputato; il reato, a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, risulta proc:edibile solo a querela di parte;
«la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto>> (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazza muto, Rv. 242959). Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36548 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/07/2023 Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo aveva condannato AG IO per il reato di furto tentato, aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, il ricorrente deduce che la persona offesa ha rimesso la querela e che la remissione è stata accettata. Va rilevato che: in atti, vi sono sia la remissione della persona offesa che l'accettazione dell'imputato; il reato, a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, risulta proc:edibile solo a querela di parte;
«la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto>> (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazza muto, Rv. 242959). Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.