Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7221 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
65160 ESENTE D STRAZIONE GETTO: A REGI ee - AI SENSI D tre butureo EL D .P.R . 26/4/1986 uzioso ITALIANT TA Course ch B. ALL . B REPUBBLICA ery tienic. - - N . 5 f MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETHE STERE Ja love inferiore * 5' mhoni - Non necessita CI ILE SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Cristarella O. Francesco Presidente R.G.N.11650/99 Dott. Merone Antonio Consigliere Simonetta Consigliere 16077 Cron.Dott. Sotgiu Rep. Consigliere Dott. Spagna Musso Bruno Ud. 14/11/02 Dott. Benini Stefano Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: AT VI, in qualità di amministratore pro tempore dell'Associazione A.GE.CO., elettivamente domiciliato in Roma, via Catanzaro 9, presso l'avv. Giuseppe Agostini, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ricorrente 65160
contro
Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 controricorrente - 1 4135 avversO la sentenza della Commissione Regionale di Ancona n. 58/11/98 del 24.4.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.11.2002 dal Relatore Cons. Stefano Benini;
Udito l'avv. Agostini per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito l'avv. Gentili per il resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contro l'accertamento dell'Ufficio Iva di Pesaro, che addebitava all'Associazione A.GE.CO. di non aver presentato la dichiarazione Iva riguardo all'anno d'imposta 1989, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Pesaro, deducendo che l'attività di prestazione di servizi, svolta in favore dei propri associati, non aveva carattere lucrativo, e quindi non poteva essere assoggettata ad Iva. di accoglimento era appellata La decisione ed anche dalla A.GE.CO., in via dall'Ufficio, incidentale. 2 La Commissione regionale delle Marche, con sentenza 60/11/98 accoglieva il gravame dell'Ufficio, argomentando essere accertato che 1'A.GE.CO. aveva emesso ricevute per contributi associativi nei confronti del Consorzio Umex, ed effettuato consulenze in materia di finanziamento a cooperative, emettendo fattura, in favore del consorzio C.I.M.U.A.: era dunque ravvisabile attività di prestazione di servizi a favore di soggetti estranei all'associazione. Stando alla specificità delle consulenze e dei corrispettivi, la A.GE.CO. doveva esser considerata soggetto d'imposta, obbligato al pagamento del tributo. Ricorre per cassazione AT VI, in qualità di amministratore dell'A.GE.CO., in base a cinque motivi, cui si oppone con controricorso il Ministero delle finanze. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, AT VI, nella amministratorequalità di dell'Associazione A.GE.CO., della costituzione dell'appellato invalidità denuncia i procedimenti pendenti al 1.4.1996, non avendo per ricevuto ordinanza di farsi assistere da un difensore, ai fini della regolarità processuale, nel trasferimento delle controversie pendenti dalla vecchia Commissione 3 tributaria di secondo grado alla nuova Commissione regionale. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente, denunciando mancata e/o falsa applicazione dell'art. 6 d.p.r. 26.10.1972 n. 633, e dell'art. 11 d.p.r. 22.12.1986 n. 917, censura la sentenza impugnata per non aver escluso che le attività prestate a favore degli associati о partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici, rientravano nelle finalità istituzionali dell'associazione. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11 d.p.r. 917/86, commi 3, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, come sostituiti dall'art. 5 comma 1, lett. a) e b) d.lgs.
4.12.1997 n. 460, censura la sentenza impugnata per non aver ravvisato conferma dell'insussistenza del presupposto soggettivo ed oggettivo del tributo, nelle norme citate, che contengono la deroga alla presunzione assoluta di commercialità delle prestazioni di servizi, per le associazioni sindacali, politiche, di categoria. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando "erroneità dei presupposti, violazione di legge per insufficiente ed incongrua motivazione", censura la sentenza impugnata per non aver motivato ed evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, che viceversa aveva tenuto conto degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti come elemento essenziale della normativa applicata. Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando omesso esame di un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per non aver esaminato né lo Statuto dell'A.GE.CO., né il verbale di assemblea straordinaria dell'8.2.1989, da cui risultava che sia il Consorzio Umex che il consorzio C.I.M.U.A., sono soci della A.GE.CO. Il primo motivo è infondato. Nel nuovo processo tributario, è riconosciuta al contribuente la facoltà di stare in giudizio personalmente nel solo caso in cui la controversia risulti di valore inferiore ai cinque milioni (art. 12, comma primo, d.lgs. 546/92), salvo diverso avviso dell'organo giudicante, che può sempre imporre l'assistenza tecnica (Cass. 2.8.2000, n. 10133). Con riguardo al regime transitorio dettato dall'art. 79 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in ipotesi di controversia iniziata sotto la vigenza del d.p.r. n. 636 del 1972 senza assistenza tecnica, l'obbligo del presidente della sezione o del collegio, di fissare un termine perentorio per la regolarizzazione della 5 costituzione delle parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica riguarda dunque solo le controversie di valore superiore ai cinque milioni di lire (Cass. 12.6.2002, n. 8369). Il valore della presente causa è inferiore a L. 5 milioni (importo sanzione L. 1.272.000), onde nessun obbligo di difesa tecnica è imposto dalla legge, ed il mancato invito alla regolarizzazione, da parte del giudice di merito, è interpretabile come ritenuta non necessità in tal senso. Nessuna irregolarità del procedimento è dunque ravvisabile nel mancato invito all'appellante, da parte della CTR, a nominarsi un difensore. In via di priorità logica, Va esaminato il quarto motivo, che, censurando il vizio di motivazione della sentenza per non aver dato adeguato conto del dissenso rispetto alla sentenza di primo grado, viceversa correttamente motivata secondo il ricorrente, si rileva infondato. La sentenza d'appello assume completa autonomia rispetto alla sentenza del primo giudice, della quale soltanto possono essere denunciati vizi, senza possibilità di confronto con la sentenza da essa riformata o confermata (Cass. 7.6.2002, n. 8265). L'esame del quinto motivo, che attiene ad un vizio di 6 accertamento dei fatti per omessO esame di documenti, appare preliminare ai motivi secondo e terzo, in cui si prospetta una tesi sullain diritto, non imponibilità resi, ○ delle quote associative dei corrispettivi a soggetti appartenenti ricevute, relativamente all'associazione, applicabile unicamente ad una fattispecie, quella delle prestazioni di servizi a favore di associati, che il giudice di merito ha escluso in via di fatto. La censura si dimostra infondata. del giudice d'appello, circa L'affermazione all'associazione dei beneficiari delle l'estraneità costituisce accertamento di fatto prestazioni, insindacabile in sede di legittimità. A proposito della mancata valutazione di prove documentali da cui si devrebbe viceversa desumere la qualità di associati del Consorzio Umex e del consorzio C.I.M.U.A., va ritenuta la genericità della doglianza, posto che il ricorrente non dà elementi per porre questa Corte in condizione di ravvisare il vizio di motivazione sub specie di omesso esame di documenti. Non sono richiamati gli atti difensivi in cui si pongano specificamente all'attenzione del giudice di merito gli atti di cui si allega la decisività, e per di più, sia nel ricorso introduttivo della lite, che nell'appello incidentale, 7 si indica, come allegato, un solo documento, senza specificarne la tipologia, il che ingenera financo il dubbio che statuto e verbali siano realmente entrati nel materiale probatorio su cui il giudice tributario ha fondato la propria decisione. I motivi secondo e terzo, che sviluppano tesi in diritto applicabili sul presupposto di un accertamento di fatto, che è incompatibile con quello (non si hanno 17. 131 TAB. ALL. B - N. 5 motivi per non ritenere) correttamente compiuto dal MATERIA giudice di merito, restano così assorbiti. giusti Il ricorso Va dunque rigettato. Sussistono motivi per la delle spese di questo compensazione giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 14.11.2002 IL PRESIDENTE L'ESTENSORE Morning IL CANCELLIERE dott. Luigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 MAG 2003 - ALCANCELLIERE