Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5264 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
05 2 64/02 REPUBBLICA DEL POPO CITALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tensione SEZIONE PRIMA CIVILE Die dinge Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4752/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Mario ADAMO - Consigliere Cron. 16094 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. 1188 Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO Ud. 23/01/2002 - Consigliere Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. IMMOBILIARE di CO ND & C. Sas, CO ND, 155 per diritti € 2-APR-2002 elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE", IL CANCELLIERE ARTI 8, presso l'avvocato TIBERIO SARAGO', che li €0.77 L.1500 rappresenta e difende unitamente all'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente contro 6042496 CREDITO COOPERATIVO FIORENTINO CAMPI BISENZIO SOC. G042497 COOP. а r.l., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 230, 2002 presso l'avvocato FRANCESCO MARIA FARACI, che lo 173 rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA PELLEGRINI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE CO ND & C. PROCURATORE GENERALE PRESSO LASas, CO ND, CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
- intimati avverso la sentenza n. 1215/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 29/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Saragò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Pellegrino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Istante il DI Cooperativo FI Soc. Coop. а r.l., il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa in data 10.07.1996, dichiarò il fallimento della Società Immobiliare di OR ND & C. in a.s. e di ND OR in proprio. 2 Quest'ultima, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, propose opposizione. A motivi dedusse che a) anche in considerazione della attività sociale, di natura immobiliare, non ri- chiedente la presenza di liquidità, la società non ver- sava in stato di insolvenza;
b) che l'obbligazione in relazione alla quale era stata richiesta la dichiara- zione di fallimento derivava da una fideiussione pre- stata in favore del DI Cooperativo a garanzia di obbligazioni della S.r.l. Girasole;
c) che la banca suddetta aveva assegnato un solo giorno di tempo per il pagamento provvedendo poi a richiedere un decreto in- giuntivo ed a presentare l'istanza di fallimento prima ancora che il decreto fosse notificato;
d) che il cre- dito era costituito dall'importo di due assegni per lire 33.454.552 il cui protesto era stato contrastato dalla debitrice società Girasole. Con sentenza del 23.09.1997 il Tribunale rigettò l'opposizione e la Corte fiorentina, con sentenza emes- sa il 29.09.1999 rigettò il gravame delle opponenti, confermando la pronuncia del tribunale. Osservò la Corte di merito che, ad escludere lo rilevanza né la stato di insolvenza, non assumevano consistenza patrimoniale della fallita, né il carattere controverso del credito vantato dalla banca istante, 3 giacché lo stato di insolvenza era stato ritenuto non soltanto sulla base di tale credito ma anche di quell'altro facente capo al Monte dei Paschi di Siena, che aveva richiesto ed ottenuto una ingiunzione di pa- gamento per la somma di lire 100.000.000, che 1'intimata non aveva soddisfatto, nonché di un'azione revocatoria promossa nei confronti della fallita. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per L. cassazione la S.a.s. Immobiliare OR e ND Corra- do in proprio, illustrandolo con memoria. Resiste con controricorso il DI Cooperativo FI S.c. a r.l. Motivi della decisione I ricorrenti censurano la sentenza impugnata con due motivi di cassazione, come segue rubricati e svol- ti: 1° violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge fallimentare. Sul punto dell'insolvenza, addebitano alla Corte di merito di aver omesso di valutare circostanze decisive quali il carattere controverso del credito della banca, unica istante del fallimento, la particO- lare natura dell'obbligazione della società, in quanto derivante dalla prestazione di una garanzia fideiusso- ria per la S.r.l. Girasole, e ancora il carattere fi- 4 siologico della mancanza di pronta liquidità in rela- zione all'oggetto sociale di essa Soc. Immobiliare non- ché il mancato intervento nella procedura fallimentare del Monte dei Paschi dopo l'avvenuta iscrizione ipote- caria in forza del decreto ingiuntivo - circostanze tutte, essi deducono che, se valutate, avrebbero dovuto indurre la Corte ad escludere la sussistenza dello sta- to di insolvenza. 2° violazione dell'art. 2729 C.C. omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della con- troversia sotto vari profili. 1 Ancora sul punto dell'insolvenza, il vizio di با omessa motivazione è denunciato sia in relazione alle controverse vicende del credito vantato dalla banca istante nei confronti della Soc. Girasole e all'avvenuto pagamento, da parte della società medesi- ma, già prima della presentazione dell'istanza di fal- limento, sia in relazione alla prova di tale pagamento, che essi ricorrenti avevano dedotto e richiesto con l'atto di appello;
sia, infine, in relazione al dedotto carattere pretestuoso e strumentale dell'istanza di fallimento, che il DI Cooperativo FI avrebbe presentato come mezzo al fine di contrastare tanto la pretesa risarcitoria avanzata dalla Soc. Gira- sole per l'addebito illegittimo dell'assegno già co- 5 perto per il relativo ammontare. quanto il proprio er- rore nel protesto di due assegni emessi dalla stessa società Girasole. I due motivi possono essere disaminati congiunta- mente, comune ad entrambi essendo la materia. Alla stregua dei principi di diritto secondo i quali ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato d'insolvenza deve essere valutato secondo i dati oggettivi, prescindendosi da qualsiasi indagine in ordine alle relative cause (v. Cass. n. 8374 del 2000), così come in ordine alla natura e all'origine dei debi- ti del soggetto dichiarato fallito ( ex multis, Cass. n. 1918 del 1984 ), non ostandovi, stante il carattere oggettivo dell'insolvenza, né l'unicità del credito, né l'eventuale estraneità dell'obbligazione inadempiuta rispetto all'attività d'impresa, né il carattere con- troverso del credito (v., su tali punti, Cass. n. 6856 del 1986), i motivi, in relazione al credito fatto va- lere dalla banca, il DI Cooperativo FI, sono privi di fondamento. Per di più la Corte di merito ha desunto la sussi- stenza dello stato di insolvenza da altre circostanze, quali l'esercizio di un'azione revocatoria da parte di un creditore diretto della società fallita e il mancato soddisfacimento dell'ulteriore credito fatto valere dal 6 £ Monte dei Paschi, correttamente soffermandosi sulla ri- levanza oggettiva dell'inadempimento, quale sintomo ed indice dell'insolvenza, e negando ancora corretta- che potessero aver rilievo, per escluderla, il mente - motivo sottostante all'iniziativa giudiziaria (la ri- chiesta del decreto ingiuntivo di pagamento, immediata- mente utilizzata per l'iscrizione ipotecaria) del Monte dei Paschi e la modestia dell'importo del credito a tu- tela del quale l'azione revocatoria era stata proposta. Proprio tali ultimi rilievi della Corte di merito circa l'esistenza accertata di ulteriori indici di in- solvenza rendono manifesta l'infondatezza della censura di omessa ○ insufficiente motivazione, atteso che le vicende relative all'iniziativa del DI FI (l'avvenuta estinzione del credito di quest'ultimo in tempo anteriore alla presentazione dell'istanza di fal- limento e il carattere pretestuoso e strumentale dell'iniziativa stessa ), cui il vizio denunciato ha riferimento, non costituiscono punto decisivo della controversia. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti 7 al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in eu- ro 61,57 oltre euro 2000,00 ( duemila ) per onorario. Così deciso addi 23 gennaio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musis Walter Celentano CORTE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Deposits 12 APR 2002 IL CAN CENTERE 1027 129.11 20,66 COT TOT:149,771 NZ DI ENTRATE ROMA 2 2.1 GI 2001 4 gistran 27504 14977 (euro CENT 0 2. diziari 0 2 8