Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
Il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., è caratterizzato, sotto il profilo oggettivo, da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un indebito vantaggio per lo stesso, distinguendosi da quello di concussione, il quale si configura quando la condotta del pubblico ufficiale limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato a norma dell'art. 319 quater cod. pen. la condotta di un ispettore del lavoro dell'ASL che, nel corso di una verifica presso un autolavaggio, aveva prospettato al titolare dell'esercizio di "risolvere" i problemi derivanti dalle irregolarità riscontrate in cambio della dazione di denaro ed altre utilità).
Commentari • 3
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La massima In tema di reati contro la pubblica amministrazione, qualora rispetto al vantaggio prospettato dal pubblico agente quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto. (Fattispecie, riqualificata in concussione dalla Corte, in cui gli appaltatori si determinavano al versamento …
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La massima La minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del delitto di concussione nella condotta di un carabiniere che aveva ottenuto il versamento di ingenti somme di denaro minacciando un imprenditore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
5 496 / 14 sentenza n. 1664 registro generale n. 12490-13 udienza pubblica del 7-11-13. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale composta dai signori: Presidente dott. Vincenzo Rotundo Consigliere 1. dott. Giorgio Fidelbo 2. dott.ssa Anna Petruzzellis Consigliere Consigliere 3. dott. Pierluigi Di Stefano Consigliere 4. dott. Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TT AF, nato a [...] il 15-101957, avverso la sentenza in data 13-12-12 della Corte di Appello di Roma, sezione 3° penale. Visti gli atti. Udita la relazione fatta dal Presidente, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Di Popolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319 quater c.p. el'Aw.G.MERLINO Udito l'avv. Roberto Rampioni che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO Il difensore di TT AF ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza .". indicata in epigrafe, con la quale, in data 13-12-12, la Corte di Appello di Roma, sezione 3° penale, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del predetto in primo grado, con attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il reato di cui all'art. 317 c.p., per avere, abusando della sua qualità di ispettore del lavoro in servizio presso la ASL RM/A e segnatamente minacciando sanzioni per il presunto illecito impiego di lavoratori dipendenti presso l'autorimessa sita in via Corsaglia 31, indotto AN AN a consegnargli indebitamente la somma di mille euro (in Roma il 23-12- 2005). Il ricorrente deduce in primo luogo vizio di motivazione per errata valutazione delle prove, con particolare riferimento alla ritenuta prova del passaggio di denaro e quindi della dazione dello stesso. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta accertata dai Giudici di merito, al TT sarebbero stati consegnati euro mille in contanti, di cui lo stesso si sarebbe disfatto, buttando le banconote nei pressi di alcuni cassonetti dell'Ama che si trovavano in via Nicodemi, luogo del fermo dell'imputato. Il ritrovamento delle banconote era avvenuto da parte del Carabiniere Pannuti successivamente alla perquisizione del prevenuto, il cui fermo non era stato poi convalidato dal GIP per difetto di flagranza. In realtà, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata dimostrata la presenza sul luogo dei cassonetti della spazzatura, ma anzi le banconote sarebbero state trovate vicino ad un furgone dietro all'Ama, e, in definitiva, non sarebbe stata acquisita alcuna prova in ordine alla avvenuta consegna del denaro. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in quanto la condotta posta in essere dal TT avrebbe dovuto essere qualificata come induzione e non già come costrizione, sicché il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nello schema tipico del nuovo art. 319 quater c. p. e non nell'art. 317 c.p. Infatti nel caso di specie il funzionario pubblico, lungi dall'avere annientato la libertà di autodeterminazione del privato, avrebbe agito ricorrendo a forme di pressione tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale, decidendo di versare il denaro, mirava per altro ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole. R 1 2.-. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale che si era determinato dopo l'entrata in vigore della Legge n. 190 del 2012, hanno recentemente chiarito che la fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319 quater c. p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'art. 317 c. p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto (v. informazione provvisoria n. 18, alla udienza del 24 ottobre 2013 in relazione alla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza 9 maggio 2013 DE IO + 8, la cui decisione è in corso di pubblicazione). In applicazione di questi principi, la condotta posta in essere dall'imputato [avere il TT prospettato al AN che con la dazione di mille euro in contanti e con la messa a punto delle sue automobili avrebbe risolto i suoi problemi in relazione alle violazioni riscontrate nella sua autofficina (lavoro nero;
inidoneità della autocertificazione presentata)] appare caratterizzata dalla strumentalizzazione delle funzioni dell'ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo non idonea a annientare la libertà di autodeterminazione del privato, avendo posto in essere forme di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale denunciò il fatto ai Carabinieri, e, qualora avesse deciso di versare il denaro, avrebbe in realtà mirato, oltre tutto, ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole. Ne deriva la necessità di qualificare il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 319 quater c.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte è oramai consolidata nell'inquadrare la successione normativa fra il previgente testo dell'art. 317 c. p., quello introdotto dall'art. 1 comma 75 della 1. n. 190 del 2012 e quello del nuovo ed autonomo art. 319 quater c. p. all'interno del peculiare fenomeno della successione di leggi penali, disciplinato dal quarto comma dell'art. 2 cod. pen. (v. per tutte: sentenza n. 21701 del 07/05/2013, Rv. 255075, Ancona).
P. Q. M.
Qualificato il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 319 quater c. p., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 7-11-2013. Il Presidente estenspreVincenzo RoXundo DEPOSITATO IN CANCELLERIA -· 4 FEB 2014 FREMA OF IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 2