Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2003, n. 15429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15429 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PAGAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE PRESTAZIONE PROFESSIONALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Presidente R.G.N. 23034/00 SPADONE Rel. Consigliere 31370Cron. Dott. Alfrédo MENSITIERI 1542 9 03 069 Dott. GI SE Consigliere Ud.29/05/03 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: CH OV NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio difende unitamente all'avvocato FERDINANDO ROBERTI, My dell'avvocato SABINA CICCOTTI FRANCESCO E, che lo giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SICCE SPA, in persona del legale rappresentante Sig.LO PE, elettivamente domiciliato in ROMA. FERRATELLA 41, presso lo studioVIA DELLA 2003 dell'avvocato ROMOLO ANDREINI, difeso dagli avvocati FRANCESCA MAGGIOLO, giusta delega in 904 WANDA FALCIANI, * -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 873/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato CICCOTTI Sabina, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimentodel ricorse;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso Generale il per rigettodel ricors;
; - - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Avverso la sentenza del 23 febbraio 1995 del Tribunale di Padova appellava il professionista soccombente ingegner GI IO CH, con atto del 27 marzo 1996, chiedendo che, in sua riforma, vinte le spese del doppio grado e previa ulteriore istruttoria, fosse accolta la già respinta sua domanda di condanna della pretesa committente, Sicce Spa, al pagamento in suo favore di prestazioni professionali per £. 120.000.000 oltre accessori, come da parcella opinata, perché la prova emergeva vuoi dalle dell'incarico ricevuto t assunte, vuoi da un documento del deposizioni e nt legale della società, tal rappresentante o EN, con il quale costui lo aveva invitato espressamente all'emissione di una pur ridotta fattura riguardante l'attività svolta, con ciò confessando la sussistenza della dedotta obbligazione. Costituitasi, l'appellata instava, invece, per il gravame, vinte le ulteriori rigetto del spese, ribadendo che detta scrittura non aveva rilevanza probatoria, essendo priva di data, nonchè di sottoscrizione e non essendo riferibile, con certezza, alle stesse parti in causa, mentre alcunché 3 era emerso dal generico testimoniale, se non gli accordi di massima, non andati a buon fine, in ordine alla costituzione di una nuova società tra l'ingegnere e il EN, donde l'interesse meramente personale e non retribuibile del primo circa l'attività svolta. Con sentenza del 10 maggio 2000 la Corte d'appello di Venezia rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione GI IO CH sulla base di quattro motivi. t u Resiste con controricorso la Sicce Spa. A ± MOTIVI DELLA DECISIONE motivo di ricorso si denunzia, in Con il primo all'art. 360 n.ri 3 riferimento e 5 cpc, omessa, insufficiente e contraddittoria della controversiamotivazione su punti decisivi per avere la Corte del merito, nel rigettare la domanda dal professionista proposta in prime cure: ed a) immotivatamente giudicato come totalmente esclusivamente inerenti all'attività preordinata alla costituzione di una società tra il EN e l'attuale ricorrente le prestazioni professionali 4 del predetto in favore della Sicce spa nel corso del 1986 senza considerare che del tutto estranee erano queste ultime prestazioni а trattative finalizzate alla costituzione di una società tra le persone fisiche del CH e del EN e che comunque lo svolgimento di tali trattative non era ontologicamente di ostacolo a diversa attività svolta dal professionista in favore della vecchia compagine sociale;
b) ignorato la circostanza, emergente dalla compiuta istruttoria, che le trattative per la costituzione t della società tra il CH e il EN si u erano sviluppate non prima dell'estate 1986 mentre A l'attività dell'attuale ricorrente in favore della Sicce aveva avuto inizio nel febbraio 1986 e si era protratta per tutto l'anno; c) fondato la motivazione sulla , oltretutto errata, valutazione di un elemento di fatto (le trattative) qualificato dallo stesso giudice d'appello come accessorio e quindi potenzialmente non sufficiente per il rigetto della domanda. E' infondato. Pur dovendosi ritenere pacifico in causa come evidenziato dallo stesso interpello del CH- che il professionista aveva operato effettivamente 5 all'interno della Sicce Spa nell'anno 1986, realizzando talune progettazioni per 'apparecchiature ed organizzazione aziendale tutto ciò, ad avviso del giudice d'appello, appariva affatto irrilevante al fine della prova del dedotto incarico, essendo oltretutto incontrovertibile, attraverso l'interpello medesimo, come l'attuale ricorrente fosse in trattative con il EN per la costituzione di altra società in cui lo stesso professionista avrebbe avuto piena cointeressenza, divenendone anche amministratore delegato. ы Era dunque del tutto comprensibile, secondo il н giudice del gravame di merito, che il CH о avesse operato, secondo suele competenze proprie, all'interno della Sicce, in vista dei vantaggi futuri, che legittimamente si attendeva dall'esito degli accordi in corso, senza pretendere alcun compenso, stante l'interesse personale nell'affare come del resto emergeva pure univocamente dalla circostanza che mai risultava richiesto un acconto un fondo spese, anche a prescindere dalla mancata formalizzazione dell'incarico, tutto sommato passibile pure di conferimento solo verbale, nonostante la non usualità della cosa. Né alcun apporto probatorio avevano fornito i testimoni i quali, mentre nulla potevano sapere circa il preteso incarico, come dipendenti, era ovvio avessero riferito affermativamente circa l'attività svolta dall'attuale ricorrente presso la Sicce, essendo questa un dato di fatto pacifico ma altrettanto privo di rilievo perché equivoco a fronte degli evidenziati patti parasociali in corso. E neppur rilevanti potevano considerarsi documenti invocati dal CH circa le consegne effettuategli, essendo queste pertinenti a rapporti che il predetto aveva con la stessa Sicce, per essere socio accomandatario della Strada SAS che, appunto, era cliente della prima. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla insussistenza dell'espletamento da parte del CH di un incarico professionale in favore della Sicce con conseguente diritto a compenso non solo completo ed esaurente, ma altresì sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità, anche con riguardo alla valutazione delle risultanze emergenti dalla 7 compiuta istruttoria che parte ricorrente vorrebbe sottoporre ad un non consentito riesame più rispondente alle proprie tesi difensive. Con il secondo mezzo si deduce , in riferimento ' all'art. 360 n. ri 3 e 5 cpc, violazione ° falsa applicazione dell'art. 2230 CC, nonché omessa ○ contraddittoria motivazione su insufficiente punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale erronemante ritenuto necessaria la presentazione da parte del CH di un t preventivo di attività e spese in allegato alla u parcella e giudicato irrilevante la presentazione A di quest'ultima, pur approvata dal competente ordine professionale, in quanto proveniente dalla parte stessa. Invero, rileva il ricorrente, il giudice del gravame di merito avrebbe dovuto ammettere come provata indicata in parcella, non avendo lal'attività Sicce contestato l'effettuazione delle prestazioni in essa descritte ma solo il titolo in base alle quali esse erano state prestate. La censura non ha pregio giacchè ogni giudizio circa il valore probatorio della prodotta parcella professionale resta nel caso di specie superato dalla statuita indimostrata sussistenza di 8 conferimento al CH di un incarico professionale da parte della Sicce. Con il terzo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 5 cpc, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e nullità della sentenza del procedimento ex art. 360 n. 4 stesso codice in relazione all'art. 112 cpc per la mancata pronuncia e valutazione da parte della Corte veneta circa la natura delle dedotte prestazioni svolte dal CH per la Sicce così come dettagliatamente а н indicate in entrambi i gradi del giudizio, natura а chiaramente dimostrativa della circostanza che non poteva che trattarsi di prestazioni in favore della Sicce e non in previsione della costituzione di una società CH-EN. La doglianza è inammissibile posto che il ricorrente, nel lamentare il mancato esame, da parte della Corte veneta, delle attività concretamente da lui realizzate all'interno della Sicce, si è limitato a rimandare alla elencazione delle stesse contenuta nell'atto di citazione in appello, non consentendo così a questo giudice di legittimità il controllo della decisività della dedotta mancata valutazione circa la natura delle prestazioni 9 medesime, controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve 3 poter esser compiuto da questa Suprema Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Con il quarto mezzo si deduce, infine, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art 116 stesso codice, dell'art. 2230 CC e degli artt. 1 e 21 del DPR M e26.10.72 n. 633, nonchè omessa insufficiente A contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Reputa la ricorrente gravemente viziato l'assunto della Corte del merito secondo cui, pur non ponendosi in dubbio che la richiesta della fatturazione fosse stata avanzata dal EN, amministratore della Sicce, tale richiesta rientrava nell'ambito degli accordi personali societari del predetto con il CH. Il ritenere poi tale fatturazione come avente mera finalità fiscale contrastava con la circostanza che degli artt. essa , ai sensi 1 e 21 del DPR n. 633/72, obbligatoria per la prestazione di servizi, era mentre nessuna norma fiscale prevedeva l'obbligo di 10 fatturazione di trattative di accordi per la costituzione di una società. In sostanza la richiesta fatturazione al ricorrente si poneva come chiara confessione del rapporto professionale instauratosi tra il predetto e la Sicce Spa, stante l'interesse di quest'ultima di dedurre il relativo costo dall'imponibile fiscale. Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla у н sorte delle precedenti giacchè il giudice о d'appello, anche qui con motivazione congrua, esente vizi logici e pertanto insindacabileda nell'attuale sede, ha statuito l'irrilevanza della richiesta di fatturazione da parte del EN, posto che questa avrebbe senz'altro potuto essere eseguita, a meri fini fiscali, pur nell'ambito degli accordi societari che i due interessati stavano progressivamente costruendo, ma nulla provava invece in ordine al preteso incarico professionale che la Sicce avrebbe dovuto conferire, quale terzo estraneo, all'attuale ricorrente. Alla stregua delle svolte argomentazioni il 1 proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
11 La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della SICCE SPA, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 60,00 oltre ad euro 2.000,00 per onorari. 29 maggio 2003. Roma - Mensition est. Alfah Spandor IL CANCE UERE C1 RA TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 OTT. 2003. Roma IL CANCELLIERECY SY valaniaE CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 29-3-05 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 9937 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica art. 278 TU. n115 del 30/5/2002)- 12