Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
Qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11919 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EZ NA, SS LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F PAOLUCCI DE CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FRATTALI CLEMENTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI ESPOSITO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NI ZO, HI AR, AR IN NA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3830/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Terza Civile, emessa il 02/12/98 e depositata il 24/12/98 (R.G. 3624/77);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Francesco CAFFARELLI (per delega Avv. Massimo Frattali Clementi);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VI ON, con atto trascritto il 16 settembre 1972, sottoponeva a pignoramento un immobile in danno di LI NA GE. Nel corso dell'esecuzione, l'immobile veniva aggiudicato a TO AS e trasferito allo stesso con decreto del giudice dell'esecuzione dell'11 marzo 1975.
Con ricorso dell'11 marzo 1976, AR OD, premesso di avere acquistato l'immobile in questione dalla AL con atto trascritto il 12 settembre 1972 e, dunque, anteriormente alla trascrizione del pignoramento, proponeva opposizione all'esecuzione, chiedendo che fosse dichiarata nulla la procedura esecutiva. Il Tribunale di Latina, qualificata l'opposizione come opposizione di terzo a norma dell'art. 619 c.p.c. e ritenuto che l'acquisto del OD era stato trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento, la accoglieva, dichiarando la nullità della procedura esecutiva e rigettando la domanda riconvenzionale di danni proposta da TO AS nei confronti del OD e dichiarando inammissibile la domanda di danni proposta dal AS nei confronti del ON.
Parallelamente al giudizio d'opposizione, Il ON con due distinti atti di citazione conveniva dinanzi al Tribunale di Latina VI BI, LI NA GE, IU GE e AR OD per sentire dichiarare simulato per interposizione di persona il contratto di compravendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione concluso tra il BI, venditore, e la GE, con dichiarazione della proprietà dell'immobile in capo a IU GE e, inoltre, per sentir dichiara la simulazione assoluta della compravendita tra la GE e il OD. Il Tribunale, riunite le cause, accoglieva entrambe le domande. La sentenza era appellata. Anche la sentenza pronunziata nel giudizio d'opposizione di terzo era appellata dal ON. E processo avente ad oggetto la simulazione veniva successivamente dichiarato estinto. Riassunto il processo sospeso relativo alla causa di opposizione di terzo, la Corte d'appello rigettava l'appello principale e quelli incidentali. La Corte territoriale riteneva che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato la simulazione, la GE non era proprietaria dell'immobile e, quindi, non poteva ne' venderlo ne' subire il pignoramento.
Avverso questa sentenza IN ZI e PA AS, eredi di TO AS, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria. Gli intimati VI ON, AR OD e LI NA GE non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza, con riferimento ad un'opposizione di terzo rispetto alla quale non trova applicazione la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Con specifico riferimento al caso di specie, non possano trovare accoglimento le conclusioni del P.M.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e ad i procedimenti di opposizione di terzo all'esecuzione (Cass. 26 aprile 2000, n. 5345; Cass. 23 ottobre 1998, n. 10544; Cass. 12 novembre 1997, n. 11166, tra le altre). Tuttavia, qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione (del medesimo tipo) per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte (Cass. 7 marzo 1990, n. 1783; Cass. 6 maggio 1996, n. 4199; Cass. 27 giugno 1997, 57777;
Cass. 29 maggio 1999, n. 5262). Nel caso di specie, nel processo di opposizione di terzo, come più avanti specificamente si dirà, erano state proposte anche domande riconvenzionali di danno e di restituzione, cosicché deve procedersi al computo dei termini di impugnazione avendo riguardo anche al periodo di sospensione nel periodo feriale. Ciò premesso, l'impugnazione appare tempestivamente proposta, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata il 24 dicembre 1998 - e non notificata - ed essendo stata l'impugnazione notificata il 18, 19 e 21 gennaio 2000.
2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 99, 112 e 15 c.p.c. Più specificamente i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata aveva pronunziato oltre i limiti della domanda e, per altro verso, aveva omesso di pronunziare sull'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione. Relativamente all'ultra petizione i ricorrenti hanno rilevato che in primo grado l'opposizione era stata accolta ed era stata dichiarata la nullità della procedura esecutiva sulla base dell'esistenza di un atto d'alienazione del bene pignorato trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento. La Corte territoriale aveva confermato la nullità della procedura esecutiva compiuta in danno di LI GE, ma adducendo motivi diversi da quelli prospettati dalle parti, e, precisamente, che quest'ultima, per effetto della sentenza che aveva dichiarato la simulazione, era proprietaria solamente apparente del bene, per essere proprietario effettivo IU GE, e, quindi "non poteva vendere il bene che non le apparteneva, ne' subire il pignoramento dello stesso". Ma l'oggetto della domanda non riguardava la legittimità della procedura sotto ogni profilo, ma esclusivamente "l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione, in quanto mancante in capo all'opponente un valido titolo". In conclusione, la Corte d'appello era pervenuta ad un accertamento d'ufficio della nullità della procedura in assenza di un'istanza di parte.
Per quanto poi concerne l'omessa pronunzia, i ricorrenti lamentano che il dante causa TO AS aveva dedotto l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione intentata dal OD, in quanto trattandosi di opposizione di terzo, poteva mirare solamente alla separazione del prezzo di vendita dell'immobile pignorato, stante l'avvenuta proposizione dell'opposizione dopo il decreto di trasferimento dello stesso. Questa pronunzia era stata completamente omessa dai giudici d'appello.
Il motivo è fondato.
A fronte della doglianza dei ricorrenti - secondo cui la sentenza impugnata, per un verso, avrebbe pronunziato oltre la domanda e, per altro verso, avrebbe omesso di pronunziare su una eccezione da loro proposta -, appare necessario definire l'oggetto del giudizio tra le parti, per quanto qui interessa.
Il Tribunale di Latina aveva accolto l'opposizione di terzo all'esecuzione, dichiarando la nullità della procedura, per avere l'opponente OD acquistato il bene con atto trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento. L'appellante principale VI ON aveva dedotto in particolare: che l'opposizione doveva essere dichiarata inammissibile;
che la causa d'opposizione all'esecuzione andava riunita al giudizio instaurato per ottenere la declaratoria di simulazione della vendita GE- OD, che, comunque, la vendita in questione era simulata. L'appellante incidentale nell'atto d'appello concludeva: per l'improponibilità o l'inammissibilità del ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. trattandosi di domanda di rivendicazione e non di separazione proposta dopo l'aggiudicazione e il decreto di trasferimento del bene;
per l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'opposizione stante l'inefficacia giuridica dell'atto di alienazione a causa dell'indisponibilità derivante dal sequestro conservativo;
in subordine, per la declaratoria che il diritto dell'opponente poteva essere fatto valere solo sul prezzo;
in ulteriore subordine per la restituzione del prezzo pagato. Da quanto sopra detto risulta evidente come la Corte d'appello sia incorsa nel vizio di ultrapetizione. La nullità della procedura esecutiva era stata dichiarata dal Tribunale sul rilievo che il terzo OD era proprietario del bene con atto trascritto anteriormente al pignoramento. Gli appelli principali e incidentali erano rivolti avverso questa statuizione. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con altra motivazione. E, cioè, con la motivazione che, essendo passata in giudicato la sentenza che aveva ritenuto sussistente la simulazione relativa per interposizione di persona, proprietario era IU GE e non LI NA GE. In tal modo ha statuito su una questione del tutto estranea al processo, stravolgendone l'oggetto e pronunziando su una causa pretendi non prospettata dall'opponente. E ha mostrato di non aver chiaramente compreso neppure il tenore della propria ordinanza del 24 agosto 1983 di sospensione del processo in attesa dell'esito di quello relativo alla declaratoria di simulazione. Nell'ordinanza, infatti, si considerava pregiudiziale la causa relativa alla declaratoria di simulazione assoluta della vendita tra GE e il OD, poiché "la inefficacia tra le parti del contratto simulato ai sensi dell'art. 1414, primo comma, c.c., comporterebbe l'inesistenza del diritto di proprietà sul quale il OD ha fondato l'opposizione di terzo all'esecuzione".
3. È anche fondata la doglianza relativa all'omessa pronunzia sull'appello incidentale con il quale si era fatta valere l'inammissibilità dell'opposizione proposta dopo l'aggiudicazione e il decreto di trasferimento e comunque l'infondatezza della stessa potendo il terzo mirare solamente alla separazione del prezzo dell'immobile pignorato.
È opportuno precisare che, avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa pronunzia è configurabile con riferimento alle domande o eccezioni di merito e non anche con riguardo al mancato esame da parte del giudice di una questione processuale (v. per es. Cass. 18 marzo 2002, n. 3927). Tuttavia con riferimento al caso di specie risulta evidente che il profilo prospettato non è di carattere processuale - benché la parte deduca anche l'inammissibilità dell'opposizione - ma attiene alla fondatezza o meno dell'opposizione, riguardando l'ambito del diritto che, secondo la prospettazione del ricorso incidentale, l'opponente potrebbe far valere.
Ciò precisato, la fondatezza del motivo deriva da ciò, che non si ravvisa nella sentenza impugnata alcuna pronunzia sui profili fatti valere con l'appello incidentale.
4. Il secondo e il terzo motivo - aventi ad oggetto rispettivamente la violazione degli artt. 1415 e 2652 n. 4 c.c., per essere stata erroneamente dichiarata la nullità della procedura esecutiva sul presupposto della mancata proprietà del bene pignorato in capo al debitore esecutato, e il vizio di motivazione sull'affermazione che la GE quale proprietaria apparente non poteva subire il pignoramento - restano assorbiti.
Per quanto detto dev'essere accolto il primo motivo, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002