Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2003, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
E N се 64790 6 IO 98 Z /1 A /4 R T . 6 S 2 N I . - G .R E B .P A R I UBBLICA ITALIANA D L POOLO I IANO1 358 03 R L A L E D A A D . T E I B S T A EN T N E S IA 1 S P I 3 E T A R OR E S PR M DICASSAZIONE E . T N Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente R.G.N. 12942/99 - Consigliere Cron. 2830 Dott Stefano MONACI Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 04/06/02 Consigliere C.C. Dott Francesco RUGGIERO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64790 sul ricorso proposto da: PESARO, in MINISTERO DELLE FINANZE, UFF PROV IVA persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
NF AT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 87/98 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il2002 2443 10/06/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/06/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 12942SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 87/11/98 del 10 giugno 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per Le Marche rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto la impugnazione del sig. RE Infandoavverso il provvedimento con cui gli erano state accollate le soprattasse e pene pecuniarie inflitte alla srl Punto mobili per evasioni iva nell'esercizio 1993 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente infondato, così come rilevato dal Procuratore Generale;
infatti è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'amministratore o legale rappresentante di societa' di capitali non e' solidalmente responsabile per il pagamento di sopratasse o pene pecuniarie irrogate alla societa' per violazioni, ad essa direttamente imputabili, applicandosi il principio di solidarieta' sancito dall'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 alle sole sanzioni civili (Cass. 7212, 12317, 12340, 12699 e 14077/001); né l'Amministrazione ricorrente deduce motivi nuovi che possano indurre ad un ripensamento della questione. Non vi è luogo a provvedere per le spese. ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIAM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 giugno 2002 та са ал IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio