Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2026, n. 20142
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Accolto
    Sussistenza delle esigenze cautelari

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, considerando l'attualità delle condotte, la personalità dell'indagato e il pericolo di reiterazione criminosa, nonostante la disarticolazione dell'associazione e la modifica del tenore di vita dell'indagato.

  • Rigettato
    Carenza attuale delle esigenze cautelari

    La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della personalità dell'indagato, delle modalità del fatto e del contesto socio-ambientale, nonostante le argomentazioni difensive.

  • Rigettato
    Infondatezza delle esigenze di eccezionale rilevanza

    La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del Tribunale fossero immuni da vizi di manifesta illogicità e nel rispetto dei criteri di legge, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2026, n. 20142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20142
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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