CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2026, n. 20142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20142 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
CC 202 SENTENZA Sul ricorso proposto da IT ZA HI nato in [...] il [...] Avverso l’ordinanza resa il 2/372026 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA IE RS;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che riportandosi alla memoria depositata ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell’avv. Giancarlo Di Giulio che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma sezione per le misure cautelari accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 16 agosto 2025, con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'odierno ricorrente, in quanto indiziato di avere partecipato ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (capo 50), con il ruolo di custode e confezionatore della sostanza stupefacente, e di avere consumato i reati fine contestati ai capi 7 e 30, ha applicato la misura custodiale. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20142 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 20/05/2026 2 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge. Osserva il ricorrente che il GIP aveva originariamente respinto la richiesta del pubblico ministero sul rilievo della carenza attuale delle esigenze cautelari, posto che l'associazione non produceva più reati fine dall'agosto del 2024 per la chiusura delle piazze di spaccio, essendosi disarticolata detta organizzazione in ragione della detenzione in carcere del suo organizzatore. Il Tribunale ha invece osservato che dall'epoca dei fatti non è trascorso un lasso temporale significativo, considerato che le attività di cessione si estendono sino ad ottobre 2024, e che le modalità organizzate della condotta e la personalità dell'imputato rendono evidente la sussistenza di un elevato pericolo di reiterazione criminosa. Detta motivazione sarebbe anche affetta da vizio logico, poiché la prova che l'indagato abbia proseguito l'attività illecita deve essere fornita dalla pubblica accusa e il giudice della cautela deve verificare l’attualità del pericolo di reiterazione, operando una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Lamenta il ricorrente che tale valutazione è stata effettuata dal Tribunale sulla base di considerazioni congetturali e apodittiche nonostante la circostanza evidenziata dal GIP della disarticolazione della struttura associativa e la produzione documentale della difesa, che attesta la modifica del tenore di vita del ricorrente che dal 2024 ha costituito un nucleo familiare e ha iniziato a lavorare. In ordine alla scelta della misura appare, infine, del tutto infondato l'assunto che sussistano esigenze di eccezionale rilevanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Va premesso che il giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata, al pari del giudizio sulla gravità indiziaria, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc pen., richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione; il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'indiziato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, 3 sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, [...]), ma piuttosto una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242) Inoltre per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, sicchè il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito. ( cfr. Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, [...], Rv. 288276 - 01) Nel caso in esame, ricorrendo in ragione dell’addebito associativo la presunzione relativa in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza ha correttamente evidenziato il breve lasso di tempo che intercorre dalle condotte contestate, che si estendono fino ad agosto del 2024, e l'assenza di elementi che possano giustificare il superamento della presunzione connessa all'addebito associativo. In particolare ha osservato che gli avvenuti arresti del capo e dei partecipi non hanno comportato un freno alla attività dell'associazione, che ha continuato ad operare incessantemente con l'unico accorgimento di spostare territorialmente le piazze di spaccio. Proprio IT ZA dopo essere stato tratto in arresto il 10/7/2024 ha continuato a coltivare il legame con il sodalizio e a svolgere la sua attività di custode e confezionatore della sostanza stupefacente, come risulta dall’episodio del 23/7/2024, mostrandosi assolutamente indifferente all'arresto suo e anche dell’esponente apicale del sodalizio, Bougrine. Anche la produzione documentale della difesa, da cui emerge che il predetto convive e ha un figlio con una coindagata, già tratta in arresto perché inserita nel medesimo contesto, è stata oggetto di specifica valutazione e non è stata ritenuta idonea a superare gli elementi concreti che militano a favore della persistenza del pericolo di recidiva, in forza di argomentazioni immuni da vizi di manifesta illogicità e nel rispetto dei criteri di legge. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.esec. cod. proc. pen. Così deciso il 20 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IE RS CI VI
udita la relazione svolta dal Consigliere MA IE RS;
preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che riportandosi alla memoria depositata ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell’avv. Giancarlo Di Giulio che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma sezione per le misure cautelari accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del 16 agosto 2025, con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'odierno ricorrente, in quanto indiziato di avere partecipato ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (capo 50), con il ruolo di custode e confezionatore della sostanza stupefacente, e di avere consumato i reati fine contestati ai capi 7 e 30, ha applicato la misura custodiale. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20142 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 20/05/2026 2 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge. Osserva il ricorrente che il GIP aveva originariamente respinto la richiesta del pubblico ministero sul rilievo della carenza attuale delle esigenze cautelari, posto che l'associazione non produceva più reati fine dall'agosto del 2024 per la chiusura delle piazze di spaccio, essendosi disarticolata detta organizzazione in ragione della detenzione in carcere del suo organizzatore. Il Tribunale ha invece osservato che dall'epoca dei fatti non è trascorso un lasso temporale significativo, considerato che le attività di cessione si estendono sino ad ottobre 2024, e che le modalità organizzate della condotta e la personalità dell'imputato rendono evidente la sussistenza di un elevato pericolo di reiterazione criminosa. Detta motivazione sarebbe anche affetta da vizio logico, poiché la prova che l'indagato abbia proseguito l'attività illecita deve essere fornita dalla pubblica accusa e il giudice della cautela deve verificare l’attualità del pericolo di reiterazione, operando una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Lamenta il ricorrente che tale valutazione è stata effettuata dal Tribunale sulla base di considerazioni congetturali e apodittiche nonostante la circostanza evidenziata dal GIP della disarticolazione della struttura associativa e la produzione documentale della difesa, che attesta la modifica del tenore di vita del ricorrente che dal 2024 ha costituito un nucleo familiare e ha iniziato a lavorare. In ordine alla scelta della misura appare, infine, del tutto infondato l'assunto che sussistano esigenze di eccezionale rilevanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Va premesso che il giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata, al pari del giudizio sulla gravità indiziaria, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc pen., richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione; il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'indiziato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, 3 sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, [...]), ma piuttosto una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242) Inoltre per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, sicchè il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito. ( cfr. Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, [...], Rv. 288276 - 01) Nel caso in esame, ricorrendo in ragione dell’addebito associativo la presunzione relativa in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza ha correttamente evidenziato il breve lasso di tempo che intercorre dalle condotte contestate, che si estendono fino ad agosto del 2024, e l'assenza di elementi che possano giustificare il superamento della presunzione connessa all'addebito associativo. In particolare ha osservato che gli avvenuti arresti del capo e dei partecipi non hanno comportato un freno alla attività dell'associazione, che ha continuato ad operare incessantemente con l'unico accorgimento di spostare territorialmente le piazze di spaccio. Proprio IT ZA dopo essere stato tratto in arresto il 10/7/2024 ha continuato a coltivare il legame con il sodalizio e a svolgere la sua attività di custode e confezionatore della sostanza stupefacente, come risulta dall’episodio del 23/7/2024, mostrandosi assolutamente indifferente all'arresto suo e anche dell’esponente apicale del sodalizio, Bougrine. Anche la produzione documentale della difesa, da cui emerge che il predetto convive e ha un figlio con una coindagata, già tratta in arresto perché inserita nel medesimo contesto, è stata oggetto di specifica valutazione e non è stata ritenuta idonea a superare gli elementi concreti che militano a favore della persistenza del pericolo di recidiva, in forza di argomentazioni immuni da vizi di manifesta illogicità e nel rispetto dei criteri di legge. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.esec. cod. proc. pen. Così deciso il 20 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IE RS CI VI