Sentenza 30 giugno 2009
Massime • 1
Integra il reato di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter cod. pen.), la condotta di colui che detenga segni distintivi e contrassegni dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato acquistati via "internet", trattandosi di materiale la cui diffusione è ordinariamente affidata a canali ufficiali o ad esercizi autorizzati alla vendita solo previa verifica del titolo di legittimazione personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2009, n. 41080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41080 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 30/06/2009
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 1413
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 12739/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 27.6.2008 da:
Avv. Cavallo Maria Grazia, difensore di B.G., nato a
(OMISSIS);
avverso la sentenza del GUP del Tribunale per i minorenni di Torino del 12 giugno 2008;
Letto il ricorso ricorsi e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Giovanni Salvi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale per i minorenni di Torino dichiarava non luogo a procedere nei confronti del minore B.G. per difetto di imputabilità, ai sensi dell'art. 98 c.p.p. in ordine al reato a lui ascritto (ai sensi degli artt. 110 e 497 ter c.p., per avere, in concorso con i maggiorenni F.L. e D.C.A., illecitamente detenuto segni distintivi e contrassegni dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, compiutamente elencati nel verbale di sequestro del 25.5.2007.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto appello, con atto depositato il 27.6.2008 e la Corte di Appello di Torino, sezione penale per i minorenni, con sentenza del 3 febbraio 2009, qualificava il gravame come ricorso per Cassazione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Sostiene l'appellante l'insussistenza del reato contestato, per difetto sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo. Sotto il primo aspetto, sul rilievo che la detenzione non poteva ritenersi illecita, essendo gli oggetti detenuti originali e non contraffatti, regolarmente acquistati via internet. Peraltro, l'acquisto di tali segni distintivi dell'Autorità era favorito dagli stessi genitori, che fornivano il danaro necessario, ben contenti della tensione morale mostrata dal figlio verso i segni della legalità nonché della frequentazione dello stesso con un sedicente maresciallo dei carabinieri, come era solito qualificarsi in zona un coimputato nello stesso procedimento.
Quanto al profilo soggettivo, nel caso di specie avrebbe potuto, semmai, ravvisarsi la colpa, che non era, però, sufficiente ai fini della configurazione del reato in questione, punibile solo a titolo di dolo.
2. - La quaestio iuris posta dal ricorso in esame consiste nell'interrogativo se configuri il reato di cui all'art. 497 ter c.p., il fatto di chi detenga segni distintivi e contrassegni della polizia giudiziaria asseritamente acquistati attraverso il sito E- Bay.
La norma in questione, rubricata possesso di segni distintivi contraffatti, sanziona al n. 1 chiunque illecitamente detenga segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione.
Orbene, nel caso di specie, sono stati sequestrati vestiario, accessori, fregi e segni distintivi (gradi, alamari e stemma dei Carabinieri) ed altri oggetti la cui provenienza (acquisto via internet) lasciava ragionevolmente supporre la non autenticità, che ne rendeva illecita la detenzione, trattandosi di materiale la cui diffusione è, ordinariamente, affidata a canali ufficiali o ad esercizi autorizzati alla vendita solo previa verifica del titolo di legittimazione personale. Per altri oggetti (quali le manette prive di matricola), idonei a simulare la funzione di organo di polizia giudiziaria, la contraffazione era, invece, evidente. 3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le particolari statuizioni dettate in dispositivo, stante la minore età del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dispone l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009