Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2004, n. 31339
CASS
Sentenza 28 aprile 2004

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La disciplina in materia di sostanze stupefacenti nel consentire che queste siano somministrate per fini terapeutici, secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto, non prevede procedure o protocolli legali, ma affida la diagnosi e la specifica articolazione terapeutica al singolo medico, con il solo limite delle conoscenze scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, nell'apprezzare l'eventuale rilevanza penale della condotta del sanitario che abbia somministrato farmaci contenenti sostanze stupefacenti, deve limitarsi a verificare, sul piano dell'elemento soggettivo, se quello terapeutico sia stato il fine prefissatosi dal medico nel praticare il trattamento della tossicodipendenza a base di sostanze stupefacenti e se, sul piano della causalità, ed allo stato della scienza medica, tale trattamento sia o no coerente a quanto la scienza medica ritenga foriero di risultati in termini di "guarigione".( Nella fattispecie, la Corte ha altresì osservato che non può ritenersi di portata assoluta il principio secondo cui la somministrazione di sostanze stupefacenti per fini terapeutici dovrebbe essere necessariamente caratterizzata da prescrizioni in dosi decrescenti e da una durata temporale ragionevolmente limitata, in quanto il sistema normativo prevede la somministrazione lecita per "uso terapeutico" con la specifica finalità della guarigione del paziente). paziente). Difforme a Sez.IV, 29 settembre 1995, n.12270, Moncalvi, non massimata.

Il giudice, nell'apprezzare l'eventuale rilevanza penale della condotta del sanitario che abbia somministrato farmaci contenenti sostanze stupefacenti ad un tossicodipendente, può escludere che la condotta del sanitario sia stata ispirata da una legittima finalità terapeutica quando l'obiettivo terapeutico della guarigione risulti essere stato comunque effettivamente raggiunto, solo quando sia stata rigorosamente provata l'eventuale origine causale alternativa della guarigione ed altrettanto rigorosamente provato, senza ragionevole dubbio, che la guarigione non sia da ricondurre alla cura praticata. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di condanna dalla quale non risultava adeguatamente dimostrato e motivato l'assunto in forza del quale l'intervenuta guarigione del paziente sarebbe stata da ricondurre non alla somministrazione di farmaci da parte del sanitario, bensì all'intervento della polizia giudiziaria).

La condotta del medico che, sia pure al solo fine di una terapia di mero mantenimento della tossicodipendenza, abbia praticato una terapia a base di sostanze stupefacenti, riveste le connotazioni del particolare valore morale e sociale, qualora sia provato che, in mancanza di tale pur "impropria terapia", il paziente sarebbe stato indotto a fare ricorso al circuito del narcotraffico, in tal modo arrecando grave vulnus alla propria salute o alla propria condizione umana o sociale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2004, n. 31339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31339
Data del deposito : 28 aprile 2004

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