Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SURRAMA DI CASSAZLONE052-2828 /03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 21805/00 Consigliere Cron.11552 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.10/01/03 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CORIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 35, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO CATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CO CE AV;
- intimato avverso la sentenza n. 886/00 del Tribunale di NAPOLI, " depositata il 23/02/00 R.G.N. 41365/97; . 2003 - udita la relazione della causa svolta nella pubblica 77 I -1- udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanni | AMOROSO;
udito l'Avvocato CATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. ! -2- 21805/2000 r.g.n. ud. 10 gennaio 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore di Napoli AC CE IO chiedeva la condanna della società CORIT S.p.A. - datrice di lavoro sino al 31 dicembre 1993 - al pagamento della somma determinata dall'accordo stipulato tra ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i Concessionari del Servizio di Riscossione Tributi) e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori il 21 dicembre 1994 a copertura del servizio relativo al periodo 1° gennaio 31 dicembre 1993. La CORIT S.p.A. resisteva in giudizio eccependo di essere cessata dalla veste di Concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e di datrice di lavoro alla data del 31.12.1993 e quindi di essere da tale data decaduta da socia dell'ASCOTRIBUTI e ciò in forza dello statuto di quest'ultima; talché essa non era vincolata da accordi successivamente stipulati dalla ASCOTRIBUTI. Con decisione del 26-27 febbraio 1996 il Pretore del lavoro di Napoli respingeva la domanda ritenendo in particolare non vincolante per la società resistente l'accordo collettivo invocato dal ricorrente. A seguito di appello dell'originario ricorrente, nel contraddittorio con la società appellata, il tribunale di Napoli con sentenza 26 novembre 1999 - 19 febbraio 2000 riformava la pronuncia di primo grado accogliendo parzialmente la domanda del lavoratore appellante e compensando le spese del doppio grado di giurisdizione. In particolare il Tribunale di Napoli conveniva col Pretore sull'inapplicabilità dell'accordo collettivo del dicembre 1994. Però riteneva che le parti collettive, con il medesimo accordo, avevano sancito l'insufficienza della retribuzione percepita dai 21805/2000 r.g.n. 3 ud. 10 gennaio 2003 dipendenti delle società concessionarie nel corso del 1993 e che. pertanto. quanto riconosciuto per detta annualità "a totale copertura retributiva" andasse comunque corrisposto, depurato degli scatti di anzianità. ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. Avverso questa pronuncia la società appellata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di impugnazione, illustrati anche da successiva memoria. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. 11 ricorso è articolato in due motivi.
1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. nonché vizio di motivazione. Deduce in particolare la difesa della società che le domande azionate in primo grado avevano avuto ad esclusivo oggetto la pretesa degli aumenti contrattuali di cui all'accordo sindacale del dicembre 1994. Non era stata articolata anche una domanda tesa a far accertare l'insufficienza della retribuzione percepita ed a far condannare la convenuta a pagare la retribuzione sufficiente: da ciò la violazione del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Inoltre era stata omessa qualsiasi motivazione sull'eccezione di inammissibilità in merito sollevata dalla società.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia omnessa. insufficiente. contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento agli artt. 1362 ss. c.c.. nonché agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. La lettura della cit. fonte collettiva consentiva di verificare - secondo la difesa della società ricorrente - che non era stata affatto sancita dalle parti stipulanti l'insufficienza della retribuzione percepita nel 1993 dai lavoratori. ud. 10 gennaio 200321804/2000 rg.n 4 L'importo corrisposto per l'anno 1993 e fissato per ciascun inquadramento nella allegata tabella A era definito dall'art. 1 "a totale copertura del servizio relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1993" senza che la norma gli attribuisse minimamente la veste di integrazione al minimo salariale. Il successivo art. 4 faceva si riferimento alla "totale copertura retributiva". ma. al di là della genericità e della scarsa significatività dell'aggettivo, la qualificazione era evidente sinonimo di "copertura economica". Nell'interpretare. dunque. l'accordo collettivo de quo e nell'affermare che le parti stipulanti avevano sancito la insufficienza della retribuzione dell'anno 1993 ed avevano inteso individuare, con il compenso stabilito per il 1993. il minimo inderogabile della retribuzione per tale anno, il giudice di appello aveva violato le regole dell'ermeneutica contrattuale stravolgendo il significato letterale dell'intesa e la comune intenzione delle parti, senza correlare le clausole le une con le altre. attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato. La stessa società ricorrente, trascrivendo testualmente parti del contenuto dell'originario ricorso dell'intimato, non può disconoscere che fin dall'atto introduttivo del giudizio il lavoratore aveva dedotto di aver diritto all'integrazione retributiva riconosciuta dall'accordo del 1994 anche perché la retribuzione sarebbe altrimenti sperequata in virtù del combinato disposto degli artt. 2099 cc. e 36 Cost.>>>>: sicché il tema della retribuzione proporzionata e sufficiente già apparteneva alla causa fin dall'inizio, come ha ritenuto implicitamente il tribunale di Napoli prendendo in considerazione questa concorrente causa petendi senza necessità di argomentare in ordine ad essa, essendo di tutta evidenza la rituale e tempestiva deduzione della stessa da parte del lavoratore appellante. Non senza considerare che questa Corte (Cass. 20 ottobre 1998, n. 10398) ha già affermato e qui ribadisce - che nella domanda in cui il lavoratore abbia dedotto - l'insufficienza della retribuzione e chiesto il pagamento di quanto spettantegli in base ad un titolo determinato deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.. La decisione impugnata risulta quindi comunque conforme a diritto sicché non decisivo è l'ipotizzato difetto di motivazione. 21804/2000 r.g.n. 5 ud. 10 gennaio 2003 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La società ricorrente censura l'interpretazione, accolta nell'impugnata sentenza, dell'accordo collettivo del dicembre 1994, stipulato nella contingenza del protrarsi del mancato rinnovo del contratto collettivo di categoria al termine del triennio 1990-1992 ed avente, tra l'altro, ad oggetto (retrospettivamente) il riconoscimento di un'attribuzione patrimoniale "a totale copertura retributiva" per l'anno 1993, oltre che il riconoscimento (in prospettiva del futuro rinnovo contrattuale) di alcune somme "a titolo di acconto sui futuri miglioramenti economici" per il periodo a partire dal 1° gennaio 1994. Il tribunale di Napoli, muovendo dall'ormai non più contestato) presupposto dell'inapplicabilità diretta del menzionato accordo collettivo alla società ricorrente perché non più associata all'ASCOTRIBUTI, ha ritenuto, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, che la prima attribuzione patrimoniale, depurata degli scatti di anzianità, avesse, in tale più limitata misura, la funzione di integrazione della retribuzione dei dipendenti di società concessionarie del servizio di riscossione tributi per l'anno 1993, periodo in cui la retribuzione era rimasta ancorata ai livelli retributivi fissati dal precedente (ed ormai scaduto) contratto collettivo e che quindi secondo le associazioni stipulanti era divenuta inadeguata. In particolare il tribunale ha - valorizzato il testuale ed esplicito riferimento, contenuto nell'accordo, alla funzione di "totale copertura retributiva" del servizio prestato nell'anno 1993 dai dipendenti delle Concessionarie, computabile pro quota in caso di eventuale minor servizio prestato nell'anno; funzione che quindi esplicitava l'idoneità dell'attribuzione patrimoniale in questione ad integrare i livelli retributivi divenuti insufficienti dopo la scadenza del contratto collettivo 1990-1992 ed in ragione del protrarsi del ritardo nel rinnovo dello stesso. La difesa della società ha censurato questa interpretazione evidenziando soprattutto la "sterilizzazione" di tale attribuzione patrimoniale al fine del (così escluso) computo nella base di calcolo degli "istituti contrattuali", nonché parimenti la non computabilità ai fini della previdenza aziendale. Ma si tratta di rilievi inconferenti in quanto non 21805/2000 r.g.n. 6 ud. 10 gennaio 2003 svelano alcuna contraddizione della motivazione dell'impugnata sentenza atteso che tali specifiche clausole dell'accordo collettivo, evocate dalla difesa della società ricorrente, riguardano null'altro che il dimensionamento di altri e diversi istituti (quelli c.d. indiretti e la previdenza aziendale), mentre la pretesa del lavoratore intimato attiene unicamente all'integrazione della retribuzione. La riconosciuta idoneità dell'emolumento in questione ad integrare la retribuzione proporzionata e sufficiente, quale inderogabile canone quantitativo posto dall'art. 36 Cost. e direttamente applicabile al rapporto (cfr. recentemente C. cost. 22 novembre 2002 n. 470), ha consentito al Tribunale di Napoli di fare applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e che qui ulteriormente si ribadisce, secondo cui per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. i contratti collettivi postcorporativi, ancorché non direttamente applicabili al rapporto, possono però essere utilizzati quale parametro e la valutazione compiuta dal giudice di merito ai fini della determinazione della giusta retribuzione>> si risolve in un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione in ordine agli elementi in concreto utilizzati (ex plurimis Cass. 28 agosto 2000 n. 11293). Generico è poi il rilievo finale, mosso dalla difesa della società ricorrente, secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato la percezione da parte del lavoratore intimato del trattamento retributivo previsto dal precedente (e già scaduto) contratto collettivo;
a fronte dell'accertata finalità (ed idoneità) dell'attribuzione patrimoniale in questione, nella sua componente risultante dallo scorporo della parte imputabile ad aumento per anzianità di servizio, ad integrare la giusta retribuzione>> percepita nell'anno 1993 a contratto collettivo scaduto, la difesa della società semmai avrebbe dovuto (e ciò non ha fatto) richiamare specifiche pattuizioni di tale contratto collettivo, dedotte nel giudizio d'appello e non di meno non considerate dal Tribunale, al fine di far valere, anche sotto questo ulteriore profilo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
4. Il ricorso pertanto va interamente rigettato. 21805/2000 r.g.n. 7 ud. 10 gennaio 2003 Non occorre provvedere sulle spese non avendo l'intimato svolto alcuna difesa.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore (Ettore Mercurio) (Giovanni Amoroso) слиз Give wem. K IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Aggci, 3 APR 2003 KANCELLIERE CANCELLIERE C1 Slovanni Cantelmo 21805/2000 r.g.n. 8 ud. 10 gennaio 2003