Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4899 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
C I Z A REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Presidente-04 8 9 9 /03 Composta dagli Ill i Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele R.G.N. 12971/00 Dott Alfredo Cron.·10886 MENSITIERI Dott. Rosario DE JULIO Rep. 1340 Consiglie e Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.15/01/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: Sitt SOLEMA COSTR GEN SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed Amm.re Unico Geom. elettivamente domiciliato in ROMA, ANNIBALE GALEOTTI, 1111 COSTANTINO MORIN 12,VIA presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CERTO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NT BA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ARGENTINA 11, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO DI MATTIA, che lo difende, giusta delega in2003 61 atti;
-1- % - controricorrente 0 1 avverso la sentenza n. 18071/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredoudienza del 15/01/03 dal MENSITIERI;
udito 1'Avvocato CERTO Giuseppe, difensore della ricorrente che ha chiesto laccoglimento del ricorse;
udito 1'Avvocato DE MATTIA Giampaolo, difensore del il resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore s Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso peril u rigetto del ricorso. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La SOLEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Roma, BA LO per sentirlo condannare al pagamento della somma di £. 4.500.000, oltre interessi e spese, a fronte di opere edilizie dalla stessa effettuate e non rientranti nell'iniziale preventivo di spesa. convenuto eccepiva che i lavori Costituitosi,il rientravano nel prezzo di £. extra-progetto 13.125.000 originariamente concordato e che nulla pertanto egli doveva a controparte. Escussi alcuni testi ed acquisita documentazione a cura di parte attrice, con sentenza del 28.11.1994 il giudice adito accoglieva la domanda attorea condannando il LO alle spese di lite. Proposto gravame dal soccombente, il Tribunale di Roma accoglieva 1'impugnazione e per l'effetto rigettava la domanda della SOLEMA, compensando tra le parti le spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la SOLEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso BA LO. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia 'in riferimento all'art.360 n.ri 4 e 5 cpc,"error in procedendo" in ordine alla produzione e valenza documentale della fattura 18/92 nonché contraddittoria motivazione sul punto. Lamenta la ricorrente che il Tribunale abbia erroneamente affermato che la fattura in discorso sia stata prodotta per la prima volta in sede di appello dal LO, nonostante che il verbale di udienza di prima comparizione dinanzi al Pretore del 6 marzo 1993 la elencasse al n.4 dei documenti prodotti da parte attrice con la dizione "fatt. 18/92, lavori concordati ed eseguiti nel locale del convenuto". Ne era derivata la erronea conclusione del giudice d'appello che il primo giudice avesse deciso senza conoscere tale documento , ritenuto invece in secondo grado prevalente rispetto alla prova orale. Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento 360 n. 5 cpc, insufficiente all'art. e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il giudice del gravame di merito, nel ritenere esaustiva la dicitura a saldo dei lavori "1 concordati ed eseguiti nel Vs. locale di Piazza S. Ignazio n. 169 Roma" aveva fatto malgoverno delle risultanze istruttorie e della stessa impostazione dell'atto introduttivo di lite che pure avevano evidenziato non solo che quella fattura non comprendeva affatto l'importo anche dei lavori c.d. extraprogetto ma che del credito complessivo e concordato tra le parti vantato da essa Solema per i lavori c.d. contrattuali, quello esposto in fattura non rappresentava affatto il totale ну complessivo. я Con il terzo motivo si denunzia, in riferimento all'art.360 n.3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 2697 comma secondo cc, nonché insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia non essendo emersi dalla richiamata all'assunto del giudice fattura, contrariamente d'appello che ad essa attribuito valore aveva esaustivo quindi transattivo, gli elementi essenziali del negozio transattivo, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni. mezzo si ed ultimo Con il quarto applicazione deduce, infine, violazione e falsa dell'art. 345 secondo comma cpc "ante novellam" ,in quanto il giudice di secondo grado, avendo dato 5 ingresso alla eccezione di estinzione del debito sollevata per la prima volta in appello da parte del LO, avrebbe dovuto comunque condannare costui alle spese del grado (e non di certo compensarle totalmente), secondo il disposto dell'art. 92 cpc, in relazione all'art.88 stesso codice. Il ricorso non può essere accolto. Tutte le doglianze contenute nei quattro motivi di ricorso, che pertanto possono essere congiuntamente esaminati, si incentrano sulla errata valutazione da l parte del giudice d'appello sia della tempestività A di produzione (in prime cure o soltanto in sede di gravame di merito) sia della natura, transattiva ○ meno, sia della valenza probatoria rispetto alle risultanze della espletata prova orale, della fattura n. 18/92 che sarebbe stata emessa il 16/7/92 а saldo di lavori concordati ed eseguiti nel locale del LO. Senonchè di tale documento, a parte il parziale e generico riferimento ad una frase in esso contenuto concernente il saldo di lavori concordati ed eseguiti nel locale di Piazza S. Ignazio n. SRL non 169, Roma, la Solema ha provveduto all'integrale necessaria, per il trascrizione 6 principio di autosufficienza del consolidato cassazione, a consentire al giudice di ricorso di legittimità il controllo sulla decisività delle risultanze da esso desumibili e che si assumono ignorate dal giudice di prime cure e non valutate 0) insufficientemente valutate) da quello d'appello, controllo che questa Suprema Corte deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative ( v. Cass.n.3356/93, n.1161/95, n.6863/95, n.7692/96, n.1091 3/98,n.2602/2001, n.2613/2001, n.3692/2001,n. .7434/200 1, n. 9554/2001, n.10484/2001,n. 15124/2001). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i] ricorso е condanna la ricorrente al pagamento, in favore di BA LO, delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 91,00 oltre ad euro 1.000, 00 per л onorari. и т Roma 157 200315 gennaio е IA 3. R effach E Mersifier et. 1 0 L C м L 0 E 2 E C IN . R N R IE A O P d T C IL CANCELLIERE C1 L A n L A T a I E Francesco Catania er S 1 C 7 O s B N P - e E c A a n D C a m r IL o F R