Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2002, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
A IC O 61039 L A BB R T T U IS N O G 0 I E 2 Z R BA R . ITALIANA . L P A L D D A L E . E E T D A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N I T E S S N E E 3 ORTE SURREM. S AZI2705/02 1 I A ER M T A M CIVILE SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.15149/98 Dott. Pasquale Reale Presidente Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere 6430 Cron. Dott. Achille Meloncelli Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 02/10/01 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61039 sul ricorso proposto da: domiciliato in Roma, EL Walter, elettivamente via Cicerone 49, presso l'avv. Antonio Bernardini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv.Torquato Sartori del Foro di Camerino;
- ricorrente -
contro dello Stato, Finanze Amministrazione delle domiciliata in Roma, via dei Portoghesi elettivamente l'Avvocatura Generale dello Stato, che la 12, presso rappresenta e difende per legge;
controricorrente avverso la sentenza n. 51/10/98, depositata 1'11/5/1998 6 8 8 1 dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Oggetto: accertamento di maggiori redditi. Legittimità della percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/10/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso, la Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato 1'8/9/1998, EL Walter esponeva che a seguito di una verifica della G.d. F. di Camerino, il locale Ufficio II. DD. gli aveva contestato la percezione di maggiori redditi per gli anni 1988 e 1989. La Commissione Tributaria di 1° Grado aveva parzialmente accolto il ricorso, ma sull'appello dell'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche aveva confermato integralmente l'accertamento con una decisione certamente viziata da difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, nonché da violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del DPR n. 917/1986. Sottolineava, infatti, il EL che aveva anch'egli 2 impugnato la decisione della Commissione Tributaria di 1° Grado, lamentando che l'accertamento era scaturito dall'applicazione, sul venduto del 1988, di una percentuale di ricarico calcolata sulla base dei prezzi della merce in giacenza nell'anno 1990. La Commissione Tributaria Regionale non si era minimamente pronunciata sul punto, limitandosi ad affermare che la percentuale del 40% appariva del tutto conforme ai ricavi dello specifico settore e che l'ammontare delle giacenze iniziali eguagliava all'incirca quello delle rimanenze finali, per cui appariva evidente che nell'esercizio in questione la ditta aveva effettuato un numero di vendite sostanzialmente uguale a quello degli acquisti. seconda affermazione, la CommissioneCon tale Tributaria Regionale aveva dimostrato di non aver affatto compreso il meccanismo del metodo LIFO da lui utilizzato per la stima delle giacenze finali. L'applicazione di tale metodo rendeva infatti ininfluente l'esistenza di una sostanziale identità dei valori iniziali e finali della merce, la cui necessariamentecomposizione risultava, infatti, variata. Per meglio comprendere le conseguenze di tale meccanismo, bastava del resto ricordare che le giacenze 3 finali all'11/4/1990 ammontavano а £.552.555.180 se valutate a costi specifici ed a £. 447.304.680 ove inventariate col metodo LIFO. Quest'ultimo comportava, d'altronde, anche una modifica della pecentuale di ricarico, che finiva col risultare necessariamente inferiore a quella rilevabile mediante un semplice raffronto tra prezzi di acquisto e prezzi di vendita delle calzature. In considerazione di tutto ciò, concludeva pertanto per decisione impugnata con ogni l'annullamento della correlativa statuizione. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 2/10/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Commissione Tributaria Regionale ha in primo luogo rammentato che la G.d. F. aveva posto a raffronto i prezzi di acquisto con quelli di vendita, pervenendo così ad una percentuale di ricarico del 50,59%, ridotta poi al 40% in "considerazione dei noti accadimenti tipici dell'attività aziendale, quali scarti, svendite e svalutazioni". Dato atto di quanto sopra, i giudici a quo hanno peraltro riconosciuto che il contribuente aveva 4 contestato ai verificatori di essere incorsi in una grave contraddizione per avere stimato le giacenze iniziali con il metodo LIFO e quelle finali con il criterio dei costi specifici. Una censura del genere non rispondeva, tuttavia, alla "realtà dei fatti" in quanto nella ricostruzione del magazzino si aveva avuto riguardo alle valutazioni effettuate dallo stesso EL, che stante la sostanziale identità dei valori iniziali e finali delle rimanenze, doveva aver necessariamente venduto, nell'anno 1988, un quantitativo di merce "prossimo" a quello acquistato. Tenuto conto di quanto sopra e considerato, altresì, che la percentuale di ricarico calcolata dalla G.d.F. appariva in linea con quelle praticate nello specifico settore calzaturiero, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato l'operato dell'Ufficio con una decisione che il EL ha impugnato innanziuttto perché, a suo parere, i giudici а quo non avevano minimamente risposto alle sue critiche in tema di attendibilità della percentuale di ricarico. Simile doglianza non può essere davvero condivisa perché i giudici di appello hanno spiegato a sufficienza le ragioni del loro convincimento, formulando in proposito una serie di osservazioni e 5 considerazioni non sindacabili in questa sede perché sostanzialmente dirette all'affermazione della non certo arbitraria tesi secondo la quale, data anche la brevità del tempo intercorso fra i due periodi d'imposta, il ritocco apportato dalla G.d. F. e la conformità dello stesso alle medie del settore valevano a dissipare qualsiasi dubbio sulla legittimità dell'applicazione, al 1988, di una percentuale di ricarico calcolata sulla base dei prezzi praticati per la vendita nel 1990. Rigettato, perciò, il primo motivo del ricorso, non resta che passare all'esame del secondo con il quale il EL ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del DPR n. 917/1986, Commissione Tributaria Regionale di addebitando alla non aver affatto capito che oltre a rendere ininfluente la sostanziale coincidenza dei valori iniziali e finali delle rimanenze, l'applicazione del metodo LIFO comportava una sottovalutazione del magazzino che finiva inevitabilmente con l'incidere anche sulla misura della stessa percentuale di ricarico. Neppure tale doglianza può essere però condivisa, in quanto lungi dal denunciare un vero e proprio errore giuridico, finisce col risolversi in una inammissibile censura di merito, sostanzialmente diretta a confutare 6 l'accertamento compiuto in punto di fatto dai giudici di appello, di cui ha messo in discussione le conclusioni, ma non il ragionamento, astrattamente contestato soltanto in ordine ad una pretesa incomprensione del meccanismo del LIFO, che li aveva portati ad enfatizzare una circostanza in definitiva trascurabile e, soprattutto, a non rendersi conto del fatto che la valutazione del magazzino da lui compiuta avrebbe comportato la necessità di rivedere la percentuale di ricarico calcolata dalla G.d. F. Oltre ad impingere indubbiamente nel merito, entrambe le critiche risultano, per di più, generiche ed, in ogni caso, infondate. Generiche, perché il EL non ha indicato quale sarebbe stata la percentuale di ricarico da prendere in considerazione per il 1988, né ha chiarito se ed in quale misura i giudici a quo avrebbero sopravvalutato il quantitativo di merce realmente venduto nell'anno. Infondate, perché in difetto di contrari elementi ed alla luce della sostanziale parità dei valori iniziali e finali delle rimanenze, non era affatto azzardato presumere che la ditta fosse riuscita ad esitare un numero di calzature "prossimo" a quelle acquistate. Tenuto conto di quanto sopra e rilevato che, nel caso di specie, la percentuale di ricarico sembrerebbe 7 essere stata calcolata dai verificatori prescindendo del tutto dalla valutazione del magazzino e, cioè, sulla base del semplice raffronto tra prezzi di acquisto e cartellini di vendita, il ricorso del EL dev'essere pertanto rigettato, con delll'interessato al pagamento conseguente condanna liquidate in complessive £. delle spese di lite, 1.650.000, delle quali £.1.. 500.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il EL al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive £. 1.650.000, delle quali £.
1.500.000 per onorari. Roma, il 2/10/2001. IL CONSIGLIERE EST Пойст IL PRESIDENTE IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi E N IO Innocenzo Battista /1986 Z A ISTR /4 5 26 . G N . RE .R .P A A D L I D EL L R A TE D A . B T S N A U SE T B 1 I E A 13 R A N T . A M T A M 8