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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27436 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile IE EL nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: O' US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
IL tA.7e, Lu L,u2... il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo j-`4— • ,J '• 2 V \ • sr.) o utlito_il—elgerisore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27436 Anno 2023 Presidente: DE MARZO US Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la sentenza del 26 febbraio 2020 resa dal Tribunale di Verona che ha ritenuto responsabile Giuseppe Sgrò, nella qualità di amministratore della GB CONSULTING s.r.I., dichiarata fallita il 7 agosto 2015, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta preferenziale e ha rigettato la richiesta avanzata dalla parte civile, NE ER, di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del contratto preliminare di compravendita di un capannone concluso dalla predetta con la società fallita. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile, avv.to Michele Massella, articolando due motivi. 2.1. Lamenta, innanzitutto, l'apparenza della motivazione adottata dal giudice distrettuale che, nel confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno, non ha esplicitato il proprio ragionamento in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto insussistente il nesso di derivazione causale tra la condotta distrattiva e il danno lamentato dalla parte civile. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine all'asserita non risarcibilità del danno mediato. 3. Il Procuratore generale, dott. ssa Perla Lort, con requisitoria scritta, ha chiesto che la causa venisse rinviata a nuovo ruolo essendo stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite la questione relativa al perimetro temporale e funzionale di applicabilità dell'articolo 573-bis cod. proc. pen.; in subordine ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso non opponendosi, in via subordinata, al rinvio della causa a nuovo ruolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I due motivi proposti dalla ricorrente possono essere trattati congiuntamente in quanto hanno riguardo entrambi a un vizio della motivazione (apparenza con riferimento al primo motivo;
carenza con riferimento al secondo) che concerne la medesima questione, ossia la negazione da parte dei giudici di merito della sussistenza, in capo alla parte civile, del diritto al risarcimento del danno sofferto per i fatti di bancarotta addebitati all'imputato in relazione al fallimento della GB CONSULTING s.r.l. . La ricorrente, creditnce, sia chirografaria che privilegiata, della società fallita, ammessa al passivo fallimentare, lamenta un danno derivante dall'inadempimento del contratto preliminare di compravendita concluso dalla GB CONSULTING s.r.I., avente ad oggetto un capannone, compromesso in vendita al prezzo di 240.000,00 già versato in parte dalla promissaria acquirente. 3. La lettura complessiva delle conformi sentenze di merito, che si saldano tra loro fornendo un unico percorso argomentativo a cui occorre far riferimento per giudicare la sussistenza dei vizi lamentati, non consente di ravvisare alcuna delle doglianze dedotte che si risolvono nell'apodittica ripetizione di quanto sostenuto con l'atto di appello senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito in fase di merito. 3.1. Occorre innanzitutto premettere che la motivazione di una sentenza è apparente e, dunque, inesistente soltanto quando, pur se formalmente esistente, sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa;
vale a dire, in tutti i casi in cui non sia possibile comprendere chiaramente l'iter logico seguito dal giudice di merito sulla formazione del proprio convincimento o il ragionamento espresso a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e, quindi, sostanzialmente inesistente (ex multis Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100). Orbene, la Corte distrettuale con motivazione stringata, ma del tutto lineare e sicuramente sufficiente per comprendere il ragionamento seguito, dopo aver richiamato la conforme motivazione posta a sostegno della decisione di primo grado — che ha, peraltro, sottolineato che la domanda della parte civile «presuppone, ma non prova, il rapporto di derivazione causale diretta e immediata fra i fatti di bancarotta di cui l'imputato è stato riconosciuto responsabile e il danno lamentato dalla parte civile» —, ne ha condiviso le valutazioni strettamente giuridiche in punto di qualificazione del danno come indiretto, in quanto i fatti di bancarotta contestati (distrazione di mobili, arredi attrezzature e impianti per un valore complessivo di euro 70.666,13; distrazione di euro 23.110,07 mediante prelievi effettuati nel 2014 per rimborso di finanziamento soci;
distrazione delle somme destinate al pagamento del canone mensile di leasing finanziario pari a euro 10.000 stipulato in data 24 novembre 2005 per l'acquisto di un capannone non necessario all'attività della fallita e di fatto utilizzato dalla Sgrò Edil Service s.r.l. di cui l'imputato era amministratore unico) non hanno avuto alcun relazione diretta con la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita del capannone. Si afferma, dunque, che se l'inadempimento è imputabile alla mala gestio della società, esso non può considerarsi effetto diretto del fatto illecito integrante il reato, in quanto le ragioni creditorie di danno sono state direttamente lese dalla condotta di inadempimento e non dagli specifici episodi di bancarotta contestati in sede penale all'imputato. Con tale motivazione entrambi i giudici di merito, nell'affermare il proprio comune convincimento, mostrano di aver fatto buon uso dei principi affermati da questa Corte di legittimità là dove si afferma che la responsabilità per il danno derivante da reato, pur comprendendo anche ì danni mediati ed indiretti, concerne comunque pregiudizi eziologícamente riferibili all'azione o omissione del soggetto attivo del reato, i quali devono costituire effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Sez. 2, n. 23046 del 14/5/2010, Cesaríni, Rv. 247294; Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, deo. 2017, Pota, Rv. 269271). In altri termini, tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto-reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che, senza di esso, il danno non si sarebbe verificato (ex multis, Sez. 6, n. 11295 del 2/12/2014, Vignati, Rv. 263170). Orbene, nella specie tale nesso di causalità non si rinviene in quanto il mancato adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla conclusione del contratto preliminare di compravendita si sostanzia in un comportamento ulteriore e distinto rispetto alla fattispecie di rilievo penale. Il danno sofferto, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, potrà trovare eventuale soddisfazione in sede fallimentare attesa l'insinuazione della parte civile nel passivo fallimentare. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere considerato inammissibile. Ne consegue che non può darsi corso alla richiesta formulata dal Procuratore generale e, in subordine, dal difensore della ricorrente, di rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione concernente l'applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data, posto che l'inammissibilità, a norma dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., è ostativa alla prosecuzione del giudizio per ì soli interessi civili. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibiie il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
IL tA.7e, Lu L,u2... il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo j-`4— • ,J '• 2 V \ • sr.) o utlito_il—elgerisore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27436 Anno 2023 Presidente: DE MARZO US Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la sentenza del 26 febbraio 2020 resa dal Tribunale di Verona che ha ritenuto responsabile Giuseppe Sgrò, nella qualità di amministratore della GB CONSULTING s.r.I., dichiarata fallita il 7 agosto 2015, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta preferenziale e ha rigettato la richiesta avanzata dalla parte civile, NE ER, di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del contratto preliminare di compravendita di un capannone concluso dalla predetta con la società fallita. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile, avv.to Michele Massella, articolando due motivi. 2.1. Lamenta, innanzitutto, l'apparenza della motivazione adottata dal giudice distrettuale che, nel confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno, non ha esplicitato il proprio ragionamento in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto insussistente il nesso di derivazione causale tra la condotta distrattiva e il danno lamentato dalla parte civile. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine all'asserita non risarcibilità del danno mediato. 3. Il Procuratore generale, dott. ssa Perla Lort, con requisitoria scritta, ha chiesto che la causa venisse rinviata a nuovo ruolo essendo stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite la questione relativa al perimetro temporale e funzionale di applicabilità dell'articolo 573-bis cod. proc. pen.; in subordine ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso non opponendosi, in via subordinata, al rinvio della causa a nuovo ruolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I due motivi proposti dalla ricorrente possono essere trattati congiuntamente in quanto hanno riguardo entrambi a un vizio della motivazione (apparenza con riferimento al primo motivo;
carenza con riferimento al secondo) che concerne la medesima questione, ossia la negazione da parte dei giudici di merito della sussistenza, in capo alla parte civile, del diritto al risarcimento del danno sofferto per i fatti di bancarotta addebitati all'imputato in relazione al fallimento della GB CONSULTING s.r.l. . La ricorrente, creditnce, sia chirografaria che privilegiata, della società fallita, ammessa al passivo fallimentare, lamenta un danno derivante dall'inadempimento del contratto preliminare di compravendita concluso dalla GB CONSULTING s.r.I., avente ad oggetto un capannone, compromesso in vendita al prezzo di 240.000,00 già versato in parte dalla promissaria acquirente. 3. La lettura complessiva delle conformi sentenze di merito, che si saldano tra loro fornendo un unico percorso argomentativo a cui occorre far riferimento per giudicare la sussistenza dei vizi lamentati, non consente di ravvisare alcuna delle doglianze dedotte che si risolvono nell'apodittica ripetizione di quanto sostenuto con l'atto di appello senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito in fase di merito. 3.1. Occorre innanzitutto premettere che la motivazione di una sentenza è apparente e, dunque, inesistente soltanto quando, pur se formalmente esistente, sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa;
vale a dire, in tutti i casi in cui non sia possibile comprendere chiaramente l'iter logico seguito dal giudice di merito sulla formazione del proprio convincimento o il ragionamento espresso a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e, quindi, sostanzialmente inesistente (ex multis Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100). Orbene, la Corte distrettuale con motivazione stringata, ma del tutto lineare e sicuramente sufficiente per comprendere il ragionamento seguito, dopo aver richiamato la conforme motivazione posta a sostegno della decisione di primo grado — che ha, peraltro, sottolineato che la domanda della parte civile «presuppone, ma non prova, il rapporto di derivazione causale diretta e immediata fra i fatti di bancarotta di cui l'imputato è stato riconosciuto responsabile e il danno lamentato dalla parte civile» —, ne ha condiviso le valutazioni strettamente giuridiche in punto di qualificazione del danno come indiretto, in quanto i fatti di bancarotta contestati (distrazione di mobili, arredi attrezzature e impianti per un valore complessivo di euro 70.666,13; distrazione di euro 23.110,07 mediante prelievi effettuati nel 2014 per rimborso di finanziamento soci;
distrazione delle somme destinate al pagamento del canone mensile di leasing finanziario pari a euro 10.000 stipulato in data 24 novembre 2005 per l'acquisto di un capannone non necessario all'attività della fallita e di fatto utilizzato dalla Sgrò Edil Service s.r.l. di cui l'imputato era amministratore unico) non hanno avuto alcun relazione diretta con la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita del capannone. Si afferma, dunque, che se l'inadempimento è imputabile alla mala gestio della società, esso non può considerarsi effetto diretto del fatto illecito integrante il reato, in quanto le ragioni creditorie di danno sono state direttamente lese dalla condotta di inadempimento e non dagli specifici episodi di bancarotta contestati in sede penale all'imputato. Con tale motivazione entrambi i giudici di merito, nell'affermare il proprio comune convincimento, mostrano di aver fatto buon uso dei principi affermati da questa Corte di legittimità là dove si afferma che la responsabilità per il danno derivante da reato, pur comprendendo anche ì danni mediati ed indiretti, concerne comunque pregiudizi eziologícamente riferibili all'azione o omissione del soggetto attivo del reato, i quali devono costituire effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Sez. 2, n. 23046 del 14/5/2010, Cesaríni, Rv. 247294; Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, deo. 2017, Pota, Rv. 269271). In altri termini, tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto-reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che, senza di esso, il danno non si sarebbe verificato (ex multis, Sez. 6, n. 11295 del 2/12/2014, Vignati, Rv. 263170). Orbene, nella specie tale nesso di causalità non si rinviene in quanto il mancato adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla conclusione del contratto preliminare di compravendita si sostanzia in un comportamento ulteriore e distinto rispetto alla fattispecie di rilievo penale. Il danno sofferto, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, potrà trovare eventuale soddisfazione in sede fallimentare attesa l'insinuazione della parte civile nel passivo fallimentare. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere considerato inammissibile. Ne consegue che non può darsi corso alla richiesta formulata dal Procuratore generale e, in subordine, dal difensore della ricorrente, di rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione concernente l'applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data, posto che l'inammissibilità, a norma dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., è ostativa alla prosecuzione del giudizio per ì soli interessi civili. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibiie il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/3/2023