Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10969
CASS
Sentenza 9 agosto 2001

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La notificazione del ricorso per cassazione costituisce, a norma dell'art. 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, un atto di competenza promiscua, perché la stessa riguarda non solo la città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata e il ricorso deve essere notificato; ne consegue che l'incombenza può essere svolta anche dall'ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa.

Il rapporto di lavoro subordinato, che si instauri con un centro di istruzione professionale finanziato dalla Regione territorialmente competente, ha natura privatistica, e spetta conseguentemente alla giurisdizione del giudice ordinario, considerando che al suddetto datore di lavoro, in difetto di un'espressa previsione di legge o di uno specifico provvedimento, non può essere riconosciuta la qualità di ente pubblico, restando in proposito ininfluente la circostanza che operi per finalità di ordine generale, su delega o sotto il controllo della Regione. Detta giurisdizione del giudice ordinario deve essere riconosciuta anche riguardo alla causa di garanzia, svolta dal convenuto nei confronti della Regione al fine di essere tenuto indenne dalla pretesa del lavoratore per effetto della convenzione di finanziamento tra di essi stipulata, atteso che tale convenzione, pur avendo natura pubblicistica, costituisce, in relazione ai finanziamenti accordati, posizioni configurabili come diritti soggettivi. (Principio enunciato in fattispecie avente genesi e svolgimento anteriormente al 30 giugno 1998).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10969
    Data del deposito : 9 agosto 2001

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