Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 2
La notificazione del ricorso per cassazione costituisce, a norma dell'art. 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, un atto di competenza promiscua, perché la stessa riguarda non solo la città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata e il ricorso deve essere notificato; ne consegue che l'incombenza può essere svolta anche dall'ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa.
Il rapporto di lavoro subordinato, che si instauri con un centro di istruzione professionale finanziato dalla Regione territorialmente competente, ha natura privatistica, e spetta conseguentemente alla giurisdizione del giudice ordinario, considerando che al suddetto datore di lavoro, in difetto di un'espressa previsione di legge o di uno specifico provvedimento, non può essere riconosciuta la qualità di ente pubblico, restando in proposito ininfluente la circostanza che operi per finalità di ordine generale, su delega o sotto il controllo della Regione. Detta giurisdizione del giudice ordinario deve essere riconosciuta anche riguardo alla causa di garanzia, svolta dal convenuto nei confronti della Regione al fine di essere tenuto indenne dalla pretesa del lavoratore per effetto della convenzione di finanziamento tra di essi stipulata, atteso che tale convenzione, pur avendo natura pubblicistica, costituisce, in relazione ai finanziamenti accordati, posizioni configurabili come diritti soggettivi. (Principio enunciato in fattispecie avente genesi e svolgimento anteriormente al 30 giugno 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10969 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - " -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. " -
Dott. PAOLO VITTORIA - " -
Dott. ERNESTO LUPO - " -
Dott. MICHELE VARRONE - " -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
REGIONE CALABRIA, in persona del presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via Sardegna n. 50, presso la sede di rappresentanza della medesima ON, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Furriolo per procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrente -
contro
US LB.
- Intimato -
e contro
O.I.E.R.M.O.- CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.
- Intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 18.3.1999 (R.G.n. 746/95);
Sentita nella pubblica udienza del 4.5.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Giovanni Lo Cascio. Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo
Con ricorso del 4 aprile 1990 LB US conveniva davanti al Pretore del lavoro di Vibo Valentia il Centro di istruzione professionale O.I.E.R.M.O., del quale era dipendente dal mese di dicembre 1973, e chiedeva che fosse dichiarato che egli non aveva mai perduto la qualifica di segretario, le cui mansioni aveva svolto dal mese di gennaio 1977 (mentre dal 1982 gli era stata conferita la formale qualifica di collaboratore amministrativ o) e che, per conseguenza, il convenuto fosse condannato, a far data dal 1^ gennaio 1988, a pagargli le differenze retributive con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e a risarcirgli gli ulteriori danni. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, deducendo che la sua attività di istruzione professionale veniva svolta con il finanziamento e sotto il controllo della ON IA, alla quale era riservata la determinazione del numero dei dipendenti, delle mansioni e dell'inquadramento ai fini retributivi.
Essendo stato disposto dal Pretore, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., l'intervento della ON IA, quest'ultima,
costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la propria mancanza di legittimazione passiva.
Assunta la prova testimoniale chiesta dal ricorrente e disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza dell'8 marzo 1995 il Pretore, disattese le eccezioni pregiudiziali dedotte dalla ON IA, dichiarava il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4^ livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e condannava in solido l'O.I.E.R.M.O. e la ON a pagare all'US le chieste differenze retributive, oltre agli accessori di legge, e a risarcirgli il danno.
Questa decisione, impugnata dalla ON IA, veniva confermata dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza del 18 marzo 1999. Il Tribunale, per quanto rileva in questa sede, osservava che l'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario derivava dal fatto che l'US aveva posto in essere con l'O.I.E.R.M.O. un rapporto di lavoro di diritto privato e che, riguardo alla individuazione della posizione di lavoro del dipendente, in vista dell'inquadramento di quest'ultimo nei ruoli regionali, vi era stata una intromissione dell'ente finanziatore, il quale non si era limitato ad esercitare una semplice funzione di controllo. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ON IA, che ha dedotto due distinti motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite per l'esame della questione di giurisdizione dedotta con il primo motivo. Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevata la regolarità della notifica del ricorso per cassazione, ancorché la stessa, tramite il servizio postale, sia stata eseguita dall'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notificazioni presso la Corte di appello di Catanzaro. Va in proposito rilevato che la notificazione del ricorso per cassazione costituisce, a norma dell'art. 107 d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, un atto di competenza promiscua, perché la stessa riguarda non solo la città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata e il ricorso deve essere notificato, con la conseguenza che l'incombenza può essere svolta anche dall'ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa (Cass. Sez. Un. 14 ottobre 1996 n. 8683; cfr. pure Cass. 27 marzo 2000 n. 3632 e, in precedenza, Cass. 31 gennaio 1984 n. 748 e Cass. 20 febbraio 1984 n. 1197). Con il primo motivo del ricorso la ON IA di nuovo prospetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato che il rapporto di lavoro dell'US aveva avuto la sua genesi in un'epoca anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. 30 marzo 1998 n. 80, con la conseguenza che si verteva in materia di pubblico impiego soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Aggiunge la ricorrente che il giudice dell'appello avrebbe pure errato nel ritenere che fosse stato violato l'art. 2103 c.c., dato che per il rapporto in questione erano state dettate dal legislatore apposite disposizioni di legge.
Questo motivo è privo di fondamento.
Senza che ai fini della determinazione della giurisdizione possa avere rilievo l'applicazione al rapporto di lavoro dell'art. 2103 c.c., che attiene al merito della controversia, per quanto concerne la questione inerente alla giurisdizione va osservato che l'US nel giudizio di primo grado aveva fatto valere un suo diritto basato sul rapporto di lavoro instaurato con il Centro di istruzione professionale O.I.E.R.M.O. e non con la ON IA (non avendo rilevanza il fatto che il rapporto in questione, come sembra, sia stato poi trasferito, in un periodo successivo ai fatti per cui causa, in capo all'ente pubblico territoriale); con la conseguenza che, non sussistendo agli atti alcun elemento di prova dal quale si possa ricavare che il Centro fosse gestito direttamente dalla ON o da un altro ente pubblico, sulla natura privata del suddetto rapporto non possono sorgere dubbi, proprio perché nemmeno la ON IA ha mai allegato la natura pubblica dell'ente datore di lavoro (cfr. per un utile riferimento Cass. Sez. Un. 25 gennaio 1989 n. 435). Pertanto, non essendo pertinente il riferimento fatto dalla ricorrente all'art. 68, primo comma, d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, poi sostituito dall'art. 29 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e modificato dall'art. 18 d. lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, non occorre esaminare la questione posta dall'art. 45, diciassettesimo comma, del medesimo d. lgs. n. 80 del 1998, il quale, ai fini della applicazione della nuova disciplina, in tema di riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle controversie del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni pone lo spartiacque del 30 giugno 1998.
Piuttosto, se si tiene conto di quanto era stato fatto presente dall'US e dall'O.I.E.R.M.O. nel giudizio di primo grado (cfr. soprattutto l'atto difensivo del convenuto) in ordine all'attività, non solo di controllo, ma di vera e propria ingerenza della ON - la quale avrebbe addirittura sollecitato l'ente dalla stessa finanziato ad adottare nei confronti del lavoratore il provvedimento di dequalificazione professionale - vanno richiamati quei principi di diritto in passato già enunciati da queste Sezioni Unite in analoghi giudizi, in base ai quali è stato affermato che, nella controversia promossa da un lavoratore dipendente da un ente privato di istruzione professionale finanziato dalla ON territorialmente competente, per ottenere spettanze retributive nei confronti del datore di lavoro, qualora la ON sia chiamata in giudizio dal convenuto, che pretende di essere tenuto indenne dalle pretese formulate nei suoi confronti per effetto della convenzione di finanziamento stipulata, deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario "anche riguardo a tale pretesa di garanzia", considerando che la convenzione, pur avendo natura pubblicistica, costituisce, in relazione ai finanziamenti accordati, posizioni configurabili come diritti soggettivi" (Cass. Sez. Un. 8 novembre 1989 n. 4692 e Cass. Sez. Un. 17 ottobre 1991 n. 10960). Conclusione, codesta, alla quale nel caso in esame si deve, a maggior ragione, pervenire in considerazione dei fatti allegati nel giudizio di primo grado dall'O.I.E.R.M.O., avendo quest'ultimo, come è stato sopra rilevato, addirittura dedotto la responsabilità della ON IA a causa della sua diretta ingerenza nella disciplina del rapporto di lavoro instaurato con l'US. Nè, come è appena il caso di precisare, la Corte deve esaminare le nuove disposizioni contenute nell'art. 33 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, poi modificate dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, proprio perché, ai sensi del diciottesimo comma dell'art. 45 del medesimo d. lgs. n. 80 del 1998, "resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998".
Tenuto conto di tutte le argomentazioni che precedono, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso proposto dalla ON IA e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Gli atti debbono essere rimessi alla Sezione Lavoro della Corte per l'esame del secondo motivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame del secondo motivo.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001