Sentenza 7 gennaio 2009
Massime • 1
La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. (La S.C., nell'affermare il principio, ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di merito aveva considerato non sufficientemente provato l'avvenuto espletamento delle funzioni dirigenziali da parte del ricorrente, dipendente di azienda di trasporti, pervenendo alla conclusione che difettava all'attività espletata l'autonomia costituente l'essenza delle mansioni apicali di dirigente, ovvero l'attribuzione di funzioni estese all'intera azienda, o ad un ramo autonomo dell'azienda e destinate ad incidere sulla vita dell'impresa con carattere essenziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2009, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21995/2005 proposto da:
GI LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell'avvocato CRIPPA LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato BIASIELLO CARMINE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
e contro
A.M.A.T. S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO;
- intimata -
sul ricorso 27294/2005 proposto da:
A.M.A.T. S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in TARANTO, CORSO ITALIA, 254, presso lo studio dell'avvocato BARBERIO ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FANELLI GIUSEPPE, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GI LE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 97/2005 della SEZ. DIST. CORTE D'APPELLO di TARANTO, depositata il 29/06/2005 R.G.N. 105/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2008 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;
udito l'Avvocato BIASIELLO CARMINE;
uditi gli avvocati BARBERIO E FANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e inammissibilità dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1^ agosto 1994, ND AG chiedeva al giudice del lavoro di Taranto che, previa declaratoria del suo diritto alla qualifica di dirigente (dal 1973 o, per lo meno, dal 1987 in poi), quale dipendente dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A. - AMAT -, questa fosse condannata a pagargli le differenze retributive (oltre accessori) derivanti dal miglior trattamento economico relativo alla qualifica superiore.
In particolare, il ricorrente deduceva, tra l'altro, che il posto di dirigente di FR IS, dopo il suo pensionamento, era stato assegnato a IU TE, il quale, però, in quanto totalmente assorbito dal pregresso impegno nel settore "movimento", non aveva potuto occuparsene appieno;
che, in conseguenza di ciò, le funzioni in questione erano state affidate di fatto a lui, che le aveva esercitate ininterrottamente a far data dall'1.11.1991, maturando così il diritto al trattamento economico superiore collegato alle mansioni di fatto esercitate.
Costituitasi, l'AMAT, dopo aver sollevato varie eccezioni di improponibilità e/o improcedibilità della domanda, ne chiedeva il rigetto, rilevando che il AG, nominato funzionario principale ed inquadrato al secondo livello retributivo con decorrenza dall'1^ gennaio 1978, a partire dall'1^ gennaio 1988 aveva ottenuto il riconoscimento della retribuzione corrispondente al primo livello del c.c.n.l. di categoria, ma non aveva mai esercitato le superiori mansioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Giudice adito, con sentenza in data 18 dicembre 2003, previo accoglimento parziale della domanda, riconosciuto il diritto alla qualifica superiore di dirigente a far data dall'1^ novembre 1991, condannava l'AMAT a pagare al ricorrente le differenze retributive spettanti e maturate nel corso dell'esercizio delle funzioni più elevate.
Escluso che, alla stregua delle risultanze processuali, fosse ravvisabile lo svolgimento delle funzioni superiori nel periodo antecedente al 1991, il primo Giudice rilevava che, circa l'arco temporale successivo, fino alla cessazione del servizio da parte del ricorrente, questi aveva di fatto esercitato le funzioni apicali che, assegnate al NT dal 1991, non erano state mai da quest'ultimo svolte, a causa del contemporaneo impegno in altre funzioni dirigenziali non compatibili tra loro.
Queste circostanze, emerse anche dalla deposizione del NT, non erano smentite dall'esercizio soltanto parziale delle complessive funzioni di dirigente, essendo rilevante, sotto questo profilo, che l'attività lavorativa concretamente svolta dal ricorrente avesse le caratteristiche della qualifica dirigenziale, come l'autonomia operativa e l'elevato livello professionale.
Proponeva appello l'AMAT che, con ricorso depositato il 3 giugno 2004, chiedeva la riforma della sentenza sulla base di articolate argomentazioni.
L'appellato, costituitosi, contestava il gravame, chiedendone il rigetto.
Con sentenza dell'11 maggio - 29 giugno 2005, l'adita Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rilevato che il AG non aveva fornito la prova, sullo stesso gravante, dell'espletamento delle dedotte superiori mansioni, in accoglimento della impugnazione, rigettava la domanda proposta con il ricorso introduttivo. Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre il AG con due motivi.
Resiste l'AMAT con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo e depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposto, la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo di ricorso, il AG deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 166 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, per mancata ed errata valutazione delle risultanze probatorie, sia esse documentali che testimoniali. A detta del AG, la corretta analisi delle deposizioni rese dai testi consentirebbe di rilevare l'effettivo espletamento, da parte sua delle funzioni apicali di dirigente dal 10.1 1.1991 alla data di collocamento a riposo.
Il ricorrente, infatti, sarebbe stato "investito di attribuzioni, che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che hanno comportato, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad alto livello, al governo complessivo dell'azienda ed alla scelta dei mezzi produttivi di essa".
Sempre a detta del AG, egli "non soltanto prendeva parte alle riunioni dirigenziali, ma assumeva decisioni direttamente incidenti sulla vita aziendale, così come ricavantesi dalle deposizioni dei testi escussi".
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciando errata applicazione dell'art. 2103 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamenta che il Giudice a quo, disattendendo l'esatta portata delle testimonianze raccolte in primo grado, sarebbe incorso anche nella violazione del richiamato art. 2103 c.c., svolgendo un ragionamento volto a travisare i fatti su punti decisivi della controversia. I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.
Giova premettere che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile un mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte: infatti la citata disposizione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione. Costituisce, del resto, insegnamento consolidato di questa Corte che il giudice del merito non è tenuto ad analizzare singolarmente le deposizioni dei testimoni, essendo sufficiente che la decisione sia fondata sugli elementi che egli reputi pertinenti ed attendibili. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più' attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, 3 marzo 2000 n. 2404). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha esaminato tutto il materiale probatorio acquisito ed, in particolare, le deposizioni dei testi, le cui deposizioni sorreggerebbero, a dire del ricorrente, il proprio assunto, pervenendo, tuttavia, alla conclusione, con valutazione insindacabile in questa sede di legittimità, che l'attività espletata dal AG era priva di quella autonomia, costituente l'essenza delle mansioni apicali di dirigente, così come definite dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la qualifica dirigenziale comporta l'attribuzione di funzioni estese all'intera azienda o ad un ramo autonomo di essa e destinate ad incidere sulla vita dell'impresa con carattere essenziale (Cass. 4 febbraio 1998 n. 1151). Per contro, nella specie, il ricorrente si limita ad opporre alle valutazioni del Giudice di merito, quanto alle risultanze di causa, una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, censurando il convincimento e l'apprezzamento del giudice risultante difforme da quello auspicato e chiedendo per ciò stesso un riesame del merito non consentito in questa sede. Pertanto, le sue censure non possono trovare accoglimento.
Inammissibile è poi il ricorso incidentale, con cui l'AMAT, ribadendo le critiche già svolte dinanzi ai Giudici di merito, contesta che il AG abbia svolto le mansioni dallo stesso affermate.
Trattasi all'evidenza di un motivo implicante accertamenti estranei al giudizio di legittimità e, comunque, nella specie, assorbito dal rigetto del ricorso principale. L'alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l'obiettiva difficoltà dell'apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte:
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2009