Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/06/2017, n. 45889
CASS
Sentenza 30 giugno 2017

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Massime1

Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora si proceda per il reato di maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori ai danni del coniuge dell'istante, non si tiene conto dei redditi del coniuge che abbia abbandonato la casa familiare per sottrarsi a tali reati, sia per la mancanza del requisito della convivenza previsto dal comma dell'art. 76, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia perché gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli del coniuge ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 76.

Commentario1

  • 1Patrocinio a spese dello Stato: non computabile reddito del familiare in situazione conflittuale (Cass. 27423/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/06/2017, n. 45889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45889
Data del deposito : 30 giugno 2017

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