Sentenza 30 giugno 2017
Massime • 1
Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora si proceda per il reato di maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori ai danni del coniuge dell'istante, non si tiene conto dei redditi del coniuge che abbia abbandonato la casa familiare per sottrarsi a tali reati, sia per la mancanza del requisito della convivenza previsto dal comma dell'art. 76, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia perché gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli del coniuge ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 76.
Commentario • 1
- 1. Patrocinio a spese dello Stato: non computabile reddito del familiare in situazione conflittuale (Cass. 27423/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/06/2017, n. 45889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45889 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2017 |
Testo completo
ACR 45889-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/06/2017 1139/17 FAUSTO IZZO Presidente - Sent. n. sez. Rel. Consigliere - CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N. 1846/2017 PASQUALE GIANNITI ED CH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AR DI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2016 del GIP TRIBUNALE di TRANI sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Piero Gaeta che ha chiesto l'annullamento della adivause impuguata RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 12 dicembre 2016 il Tribunale di Trani revocava il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio concesso a NG RI AD, a seguito di una verifica dell'Agenzia delle Entrate, che aveva accertato per l'anno di imposta 2014 un reddito complessivo familiare pari ad € 15,429,66, superiore al limite previsto di € 11.528,41. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per violazione ed erronea applicazione dell'art. 76 del D.P.R.n. 115/2002. Lamenta che dall'allegato prospetto di verifica era indicato il reddito dell'anno 2014 di € 15,429,66 e del 2015 di € 4.551,84 senza specificazione di quale fosse stato quello prodotto dall'istante e quello degli altri componenti del nucleo familiare anagrafico. Aggiunge che fin dal giugno 2014 era cessato lo stato di convivenza con la moglie e che con la stessa vi era conflitto di interessi, stante il procedimento in corso per i reati di cui agli artt. 572, 61 n.2, 582, 612 bis, commi 2 e 3, c.p. Inoltre doveva tenersi conto della rilevante variazione di reddito intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che comportava la possibilità di ammissione al beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi dell'art. 76 D.P.R.n.115 del 2002, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad una determinata soglia, che viene annualmente aggiornata con decreto ministeriale, e che per l'anno di imposta che interessa, il 2014, era di € 11.528,41 (comma 1). Salvo quanto previsto dall'art. 92 - secondo cui se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni dell'art. 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'art. 76, comma 1, sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è - costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante (comma 2). Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi (comma 4). 2 3. Ciò posto dal punto di vista della disciplina normativa, si osserva che nella richiesta di revoca del beneficio trasmessa al G.I.P. dall'Agenzia delle Entrate viene indicato genericamente il reddito complessivo familiare accertato nell'anno 2014, pari ad € 15.429,66, senza alcuna specificazione soggettiva, nel senso che in tale ammontare non è indicata quale sia la quota di esso effettivamente imputabile all'odierno ricorrente. Tale omessa precisazione in ordine alle varie voci di reddito individuale, che confluiscono nel reddito familiare, appare di particolare rilievo nel caso che interessa, poiché il NG era stato ammesso al gratuito patrocinio nell'ambito di un procedimento che lo vede incolpato dei delitti di cui agli artt. 572, 61 n.2, 582, 612 bis, commi 2 e 3, c.p. ai danni della moglie TO AN e dei due figli minori. Nell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trani il 26 aprile 2016 ed allegata all'odierno ricorso, si legge che la TO, esasperata dalla situazione ormai insostenibile dovuta alle gravi condotte del marito, era stata costretta in data 28 giugno 2014 ad abbandonare l'abitazione coniugale ed a rifugiarsi con i bambini a casa dei suoi genitori, allo scopo di proteggere l'incolumità psichica e fisica sua e dei figli. La convivenza tra i coniugi dunque era cessata nel 2014. Ciò comporta come conseguenza che un eventuale reddito della TO non concorre più da tale momento a costituire il reddito familiare sia perché di fatto è cessato lo stato di convivenza presupposto per l'applicazione dell'art.76, comma 2, del citato D.P.R.n.115/2002, sia per l'evidente conflitto di interessi tra le parti, trovandosi la TO, in proprio e quale madre di due minori, a contrapporre l'interesse ed il diritto di essere protetta, insieme ai bambini, dalle violenze e vessazioni di cui il coniuge è chiamato a rispondere ai loro danni, all'interesse ed eventuale diritto del marito ad una tutela legale gratuita nel processo (art. 76, comma 4), riservata ai non abbienti.
4. Si impone pertanto l'annullamento dell'impugnato provvedimento di revoca, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani, il quale terrà conto del seguente principio: "Il reddito del coniuge che abbia abbandonato la casa coniugale per sottrarsi ai maltrattamenti ed agli atti persecutori dell'altro coniuge, il quale, imputato di tali reati, abbia avanzato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, non costituisce reddito familiare ai fini del calcolo della soglia che consente di usufruire di tale beneficio, e ciò sia per la cessazione oggettiva dello stato di convivenza, sia per il conflitto di interessi originato tra le parti dalle azioni delittuose (art.76, commi 2 e 4, D.P.R.n.115/2002)". Resta assorbito l'ulteriore motivo di ricorso. 3
P.Q.M.
Annulla i provvedimento impugnato, con rinvio al esame. Così deciso in Roma il 30 giugno 2017 Il Consiglere estensore Carla MenichettiCarla 4 Tribunale di Trani per nuovo Il Presidente Fausto Izzo Depositata in Cancelleria Oggi, -5 OTT. 2017/ Il Funzionario iudiziario Patrizia Corra