Sentenza 6 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2002, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
2 o 67549 r.g.0494 0/ 02 10 702 getto: ilor, a eve zioni;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Croy 1259hou LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE composta dai magistrati presidente Michele Cantillo consigliere rel. Giulio Graziadei .. Antonio Merone Vittorio Ragonesi 66 Achille Meloncelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 67549 N. SENTENZA sul ricorso principale proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. IPSOA contro per diritti €1.55 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE €0,77 11500 UFFICIO COPIE 1112.04.02 CANCELLERIA Richiesta copia studio IL CANCELLIERE dal Sig. IPSOA 1 per diritti€1.55 3 12.04.02 IL CANCELLIERE S.p.a. IT, Società Italiana Sali Alcalini, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde n. 7, presso il prof. avv. Pietro Adonnino, dallo stesso e dal prof. avv. Romano Vaccarella difesa per procure speciali in atti;
resistente e sul ricorso incidentale proposto dalla S.p.a. IT, Società Italiana Sali Alcalini, in persona del legale rappresentante, come sopra domiciliata e difesa;
ricorrente
contro
Amministrazione delle finanze, inpersonadel Ministro;
intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 99/13 del 10 giugno-23 luglio 1999, notificata il 22 ottobre successivo;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Criscuoli, per l'Amministrazione, e gli avv.ti Adonnino e Vaccarella, per la Società; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'inammissibilità od in subordine il rigetto del ricorso incidentale. N 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.p.a. IT ha chiesto in via amministrativa il rimborso di lire 148.589.000, versata per addizionale-ilor inerente al 1985, adducendo di godere dell'esenzione decennale da detta imposta prevista dal d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, e poi, impugnando il silenzio-rifiuto, ha riproposto l'istanza in via giudiziale. La domanda è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 99/13 depositata il 23 luglio 1999, ha respinto l'appello dell'Ufficio ed ha integralmente compensato le spese del giudizio, fra l'altro osservando: -che la richiesta di rimborso era stata correttamente indirizzata all'Intendente di finanza, all'uopo competente;
-che l'IT, esercente attività di estrazioni minerarie e lavorazioni industriali dei relativi prodotti, aveva imponenti programmi di ristrutturazione ed ammodernamento di impianti nel Mezzogiorno, la cui validità non era stata messa in dubbio dall'appellante; -che sussistevano i requisiti soggettivi ed oggettivi tanto per la riduzione del 50% dell'irpeg, quanto per l'esenzione dall'ilor, ai sensi del citato d.P.R. n. 218 del 1978, come acclaratosi anche con altre sentenze pronunciate fra le medesime parti;
M 3 -che il beneficio in discussione era invocabile in via d'impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso, senza necessità di un'apposita istanza di riconoscimento dell'agevolazione rivolta all'Ufficio delle imposte;
-che giusti motivi per la compensazione delle spese scaturivano “dall'anomalo comportamento delle parti, dovuto anche alla scarsa regolamentazione normativa della materia, non sempre di agevole collocazione nel sistema delle agevolazioni tributarie, ed alle recenti innovazioni introdotte nel rito del contenzioso tributario". Il Ministero delle finanze, con ricorso notificato il 20 dicembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza d'appello, con due motivi connessi, tornando a sostenere che l'agevolazione in questione postula una preventiva istanza di concessione da presentarsi con la dichiarazione annuale in sede amministrativa, mentre non può essere reclamata con domanda di rimborso, e poi addebitando alla Commissione regionale di non aver offerto un'adeguata motivazione circa la sussistenza della condizioni occorrenti per godere della agevolazione medesima. La IT ha replicato con contro\ricorso. Con contestuale ricorso incidentale ha criticato la compensazione delle spese, a suo avviso priva di logiche e pertinenti ragioni. La IT ha depositato memoria. L'Amministrazione ha presentato note in replica alle conclusioni del Procuratore generale. M 4 MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. La IT ha in questa sede prodotto copia della sentenza n. 102 della stessa Sezione tredicesima della Commissione tributaria regionale della Sicilia, con attestazione di mancata impugnazione (e conseguenziale definitività. di essa in data successiva alla proposizione del controricorso e ricorso incidentale), e sostiene che tale sentenza, affermando con forza di giudicato la propria esenzione per il 50% dall'irpeg nel 1986 e l'opponibilità del beneficio in fase giudiziale, determinerebbe l'inammissibilità del ricorso principale, quantomeno in parte, in ragione dell'incontestabilità per l'intero decennio dell'accertamento della sussistenza dei presupposti comuni a tutti i benefici di cui al d.P.R. n. 218 del 1978 e della loro invocabilità in causa. La deduzione non è scrutinabile, in quanto basata su documento irritualmente acquisito, con conseguente ultroneità del quesito circa l'efficacia vincolante del giudicato intervenuto per un determinato periodo d'imposta rispetto a contesa riguardante un'annualità diversa (ove sia coincidente la problematica dibattuta). Il potere-dovere di questa Corte di rilevare anche d'ufficio il giudicato esterno è stato riconosciuto dalle Sezioni unite, con sentenza 25 maggio 2001 n. 226 (poi seguita da univoco indirizzo M 5 delle Sezioni semplici;
v. sentt. 9 agosto 2001 n. 10977 e 25 ottobre 2001 n. 13179), alla condizione che il giudicato stesso risulti dagli atti prodotti nel giudizio di merito. La riscontrabilità di un giudicato esterno, sulla scorta di atti allegati nel processo di cassazione, è in radice preclusa dall'art. 372 cod. proc. civ., che consente la produzione soltanto di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso o la nullità della sentenza impugnata (per mancanza di requisiti essenziali di forma o di contenuto), e, dunque, non anche di documenti, quali quelli relativi a detto giudicato, potenzialmente influenti sulla correttezza della statuizione di merito e sul fondamento delle censure ad essa mosse (v. Cass. 13 novembre 2001 n. 14118). La sopravvenienza del giudicato esterno dopo la proposizione del ricorso o del controricorso non può comportare deroga al citato art. 372 cod. proc. civ., né autorizzare dubbi sulla costituzionalità delle relative disposizioni, vertendosi in tema di limitazioni necessarie rispetto allo schema adottato per il processo di legittimità, non compatibile con attività d'istruzione probatoria. Il ricorso principale è infondato. L'esenzione decennale dall'ilor, per gli stabilimenti industriali che vengano installati nei territori del Mezzogiorno, e la riduzione decennale dell'irpeg, per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi, ai sensi e nel vigore degli artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, integrano benefici direttamente 6 accordati dalla legge, nel concorso di presupposti espressamente e specificamente stabiliti, e, quindi, competono indipendentemente da apposite istanze da inserirsi nella dichiarazione annuale od in tempestive integrazioni di essa (istanze richieste dall'art. 102 dello stesso d.P.R. n. 218 del 1978 al diverso fine della parziale esenzione dall'ilor degli utili reinvestiti), o da altre iniziative del contribuente in sede amministrativa, senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'ufficio tributario (v. Cass. 24 gennaio 2001 n. 1004). La natura delle agevolazioni in questione di diritti discendenti dalla legge e non abbisognanti di interventi dell'Amministrazione finanziaria, coordinata con le regole del contenzioso tributario, secondo cui la tutela giurisdizionale delle posizioni del contribuente è esercitabile solo in via d'impugnazione di determinati provvedimenti (art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e prima art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), comporta che le agevolazioni stesse possono essere fatte valere con domanda al giudice tributario di annullamento dell'atto che esplicitamente od implicitamente escluda l'esenzione dall'ilor 0 la riduzione dell'irpeg reclamando il pagamento di quanto sarebbe dovuto senza applicazione dell'una o dell'altra, ovvero dell'atto che neghi il rimborso di quanto risulterebbe pagato senza titolo in caso di applicazione dei benefici. 7 Tale impugnazione devolve al giudice il compito di pronunciare sulla spettanza delle agevolazioni, al fine della decisione sulla legittimità del provvedimento in contestazione. Questi rilievi vanno a confutare la prima delle due deduzioni della ricorrente principale, evidenziando che il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato per l'ilor, nonostante l'integrale esenzione dal tributo, è stato correttamente esercitato dalla IT con domanda all'Intendente di finanza e con successiva impugnazione del provvedimento negativo. Con riguardo poi alla denuncia d'inadeguatezza dell'indagine e della motivazione della Commissione regionale in ordine alla presenza delle condizioni per fruire del trattamento agevolato, va ricordato che la congruità del supporto argomentativo della decisione del giudice del merito deve essere valutata in relazione al tema del dibattito, e dunque, in fase di gravame, in relazione alla consistenza delle censure mosse alla pronuncia di primo grado. Ne deriva che la sinteticità della osservazioni, con cui la Commissione regionale ha fatto propria la precedente statuizione circa la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal citato d.P.R. n. 218 del 1978, non incorre nei vizi addotti dalla ricorrente principale, tenendosi conto che l'Ufficio, in sede d'appello, non è andato oltre la rinnovazione dell'assunto del difetto di quei requisiti, senza sviluppare specifiche e pertinenti censure 8 contro gli argomentati riscontri di segno contrario svolti dalla Commissione di primo grado. Anche il ricorso incidentale è infondato. La Commissione regionale, giustificando la compensazione delle spese con "l'anomalo comportamento delle parti", ha fatto esplicito riferimento, al di là di tale impropria espressione, alla complessità della problematica sostanziale ed alle difficoltà difensive discendenti dalle sopraggiunte innovazioni del rito tributario, e, quindi, non è incorsa in quella palese illogicità ed inconsistenza di motivazione che soltanto consente un sindacato di legittimità sull'esercizio del potere discrezionale conferito dall'art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 92 secondo comma cod. proc. civ. (v., ex pluribus, Cass. s.u. 15 novembre 1994 n. 9597). In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti. La reciprocità della soccombenza consiglia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta, e compensa le spese del presente giudizio. Roma, 10 gennaio 2002. Il presidente Il consigliere rel. est. Solo fawadand 9 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 - 6 APR. 2002Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio