CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2023, n. 8990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8990 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA AB, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2022, il Tribunale di Bologna - in accoglimento dell'appello del pubblico ministero proposto avverso l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 20 maggio 2022, con la quale l'originaria misura della custodia cautelare in carcere era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato, in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del Penale Sent. Sez. 3 Num. 8990 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 14/12/2022 1990 - ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Si lamenta, in primo luogo, la mancata verifica della legittimazione a proporre l'impugnazione parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 159 del 2011. La difesa critica l'affermazione dell'ordinanza secondo cui il magistrato del pubblico ministero ha sottoscritto il gravame, non in qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ma in qualità di pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Bologna. Si sostiene, in particolare, che mancherebbe un provvedimento di proroga dell'applicazione del magistrato in questione alla Direzione distrettuale antimafia di Bologna;
circostanza non accertata dal Tribunale in sede cautelare. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si censura l'inosservanza degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alle esigenze cautelari. La difesa lamenta che si sarebbero presi in considerazione dati già conosciuti al momento dell'iniziale emissione dell'ordinanza cautelare e assai risalenti nel tempo, da considerare, dunque, ininfluenti rispetto alla scelta della misura, quali: le dichiarazioni di alcuni soggetti arrestati, l'acquisizione delle chat di messaggistica, l'asserito incontro con tale OC, arrestato per illecita detenzione di stupefacenti. Nel provvedimento vi sarebbe, altre, un inconferente riferimento ad un altro procedimento, relativo alla violazione dell'art. 612 cod. pen., con un'ordinanza di arresti domiciliari che sarebbe rimasta in eseguita per alcuni giorni;
mentre non si sarebbe considerato il rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari. Parimenti, non si sarebbe apprezzata la lontananza nel tempo delle dichiarazioni accusatorie e la reiezione di altro appello cautelare del pubblico ministero in procedimento collegato. 2.3. La difesa ha prodotto documenti relativi alla dichiarazione di disponibilità della zia dell'indagato ad accoglierlo presso il suo domicilio e a contribuire al suo sostentamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza - riferito alla mancata prova della proroga dell'applicazione del magistrato che ha sottoscritto l'appello cautelare alla Direzione distrettuale antimafia di Bologna - è manifestamente infondato. 2 Risulta pacifico dagli atti che l'appello sia stato presentato dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna e firmato da un magistrato applicato presso tale ufficio. La difesa si è limitata a contestare la legittimazione all'impugnazione, semplicemente ipotizzando, senza alcun riferimento ad atti pertinenti, che il magistrato in questione non fosse più applicato alla Direzione in questione, pretendendo un accertamento d'ufficio da parte del Tribunale in sede cautelare, pur essendo questo privo di poteri istruttori. Tale prospettazione è stata riprodotta con il ricorso per cassazione, anche esso basato sulla mera indimostrata ipotesi della cessazione dell'applicazione di cui sopra, per mancata proroga della stessa. 3.2. Il secondo motivo di doglianza è formulato in modo AMMecifico. La difesa ritiene irrilevanti alcuni elementi presi in considerazione dal Tribunale, in quanto risalenti nel tempo, e non considera - neanche a fini di critica - la motivazione del provvedimento impugnato, che prende in considerazione il quadro indiziario affermando che: a) l'indagato si trova, insieme ai fratelli, al vertice dell'organizzazione criminale, come confermato da numerosi elementi di indagine, fra cui le dichiarazioni accusatorie di Osarobo;
b) l'attività di indagine ha portato a sequestri di quantitativi rilevanti di stupefacenti;
c) le chat di messaggistica hanno permesso di accertare che l'attività delittuosa era in corso fino a data prossima al febbraio 2022; d) mancano elementi idonei al superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; e) il decorso del tempo è irrilevante, perché la misura cautelare è in atto da pochi mesi e il soggetto è un pregiudicato specifico, caratterizzato da rilevante pericolosità, in quanto utilizza pizzerie come copertura per il traffico illecito;
f) la misura domiciliare non è sufficiente ad impedire il mantenimento dei rapporti con gli altri membri dell'associazione, avuto riguardo alla spregiudicatezza e alla professionalità mostrate dall'uso di applicazioni non intercettabili;
g) l'argomento relativo alla lontananza del luogo degli arresti domiciliari rispetto a Modena è irrilevante, perché i contatti con i sodali sono avvenuti principalmente mediante chat;
h) l'indagato, anche durante il periodo di detenzione domiciliare nel 2018, continuava a gestire traffici di droga. A fronte di tale motivazione, devono essere ritenuti recessivi i dati rappresentati dalla reclamata distanza dei fatti nel tempo e dall'asserito rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari, nonché le questioni relative alla sottrazione all'esecuzione degli arresti domiciliari in altro procedimento. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 3 A51 inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esecuz. cod. proc. pen. Così deciso il 14/12/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2022, il Tribunale di Bologna - in accoglimento dell'appello del pubblico ministero proposto avverso l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 20 maggio 2022, con la quale l'originaria misura della custodia cautelare in carcere era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato, in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del Penale Sent. Sez. 3 Num. 8990 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 14/12/2022 1990 - ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Si lamenta, in primo luogo, la mancata verifica della legittimazione a proporre l'impugnazione parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 159 del 2011. La difesa critica l'affermazione dell'ordinanza secondo cui il magistrato del pubblico ministero ha sottoscritto il gravame, non in qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ma in qualità di pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Bologna. Si sostiene, in particolare, che mancherebbe un provvedimento di proroga dell'applicazione del magistrato in questione alla Direzione distrettuale antimafia di Bologna;
circostanza non accertata dal Tribunale in sede cautelare. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si censura l'inosservanza degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alle esigenze cautelari. La difesa lamenta che si sarebbero presi in considerazione dati già conosciuti al momento dell'iniziale emissione dell'ordinanza cautelare e assai risalenti nel tempo, da considerare, dunque, ininfluenti rispetto alla scelta della misura, quali: le dichiarazioni di alcuni soggetti arrestati, l'acquisizione delle chat di messaggistica, l'asserito incontro con tale OC, arrestato per illecita detenzione di stupefacenti. Nel provvedimento vi sarebbe, altre, un inconferente riferimento ad un altro procedimento, relativo alla violazione dell'art. 612 cod. pen., con un'ordinanza di arresti domiciliari che sarebbe rimasta in eseguita per alcuni giorni;
mentre non si sarebbe considerato il rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari. Parimenti, non si sarebbe apprezzata la lontananza nel tempo delle dichiarazioni accusatorie e la reiezione di altro appello cautelare del pubblico ministero in procedimento collegato. 2.3. La difesa ha prodotto documenti relativi alla dichiarazione di disponibilità della zia dell'indagato ad accoglierlo presso il suo domicilio e a contribuire al suo sostentamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza - riferito alla mancata prova della proroga dell'applicazione del magistrato che ha sottoscritto l'appello cautelare alla Direzione distrettuale antimafia di Bologna - è manifestamente infondato. 2 Risulta pacifico dagli atti che l'appello sia stato presentato dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna e firmato da un magistrato applicato presso tale ufficio. La difesa si è limitata a contestare la legittimazione all'impugnazione, semplicemente ipotizzando, senza alcun riferimento ad atti pertinenti, che il magistrato in questione non fosse più applicato alla Direzione in questione, pretendendo un accertamento d'ufficio da parte del Tribunale in sede cautelare, pur essendo questo privo di poteri istruttori. Tale prospettazione è stata riprodotta con il ricorso per cassazione, anche esso basato sulla mera indimostrata ipotesi della cessazione dell'applicazione di cui sopra, per mancata proroga della stessa. 3.2. Il secondo motivo di doglianza è formulato in modo AMMecifico. La difesa ritiene irrilevanti alcuni elementi presi in considerazione dal Tribunale, in quanto risalenti nel tempo, e non considera - neanche a fini di critica - la motivazione del provvedimento impugnato, che prende in considerazione il quadro indiziario affermando che: a) l'indagato si trova, insieme ai fratelli, al vertice dell'organizzazione criminale, come confermato da numerosi elementi di indagine, fra cui le dichiarazioni accusatorie di Osarobo;
b) l'attività di indagine ha portato a sequestri di quantitativi rilevanti di stupefacenti;
c) le chat di messaggistica hanno permesso di accertare che l'attività delittuosa era in corso fino a data prossima al febbraio 2022; d) mancano elementi idonei al superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; e) il decorso del tempo è irrilevante, perché la misura cautelare è in atto da pochi mesi e il soggetto è un pregiudicato specifico, caratterizzato da rilevante pericolosità, in quanto utilizza pizzerie come copertura per il traffico illecito;
f) la misura domiciliare non è sufficiente ad impedire il mantenimento dei rapporti con gli altri membri dell'associazione, avuto riguardo alla spregiudicatezza e alla professionalità mostrate dall'uso di applicazioni non intercettabili;
g) l'argomento relativo alla lontananza del luogo degli arresti domiciliari rispetto a Modena è irrilevante, perché i contatti con i sodali sono avvenuti principalmente mediante chat;
h) l'indagato, anche durante il periodo di detenzione domiciliare nel 2018, continuava a gestire traffici di droga. A fronte di tale motivazione, devono essere ritenuti recessivi i dati rappresentati dalla reclamata distanza dei fatti nel tempo e dall'asserito rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari, nonché le questioni relative alla sottrazione all'esecuzione degli arresti domiciliari in altro procedimento. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 3 A51 inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esecuz. cod. proc. pen. Così deciso il 14/12/2022.