Sentenza 15 novembre 2012
Massime • 1
Integra i gravi indizi di colpevolezza del reato di estorsione la condotta di colui che contatti un imprenditore procurandogli un incontro con un latitante di mafia nel corso del quale lo convinca a versare una tangente, contenendo detto contatto già una intrinseca carica di coazione minacciosa che non necessita di ulteriori esternazioni di minaccia o violenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2012, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/11/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 3279
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA US - rel. Consigliere - N. 28284/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AR N. IL 31/01/1960;
avverso l'ordinanza n. 565/2012 TRTB. LIBERTÀ di BARI, del 07/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A. P. Viola che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv.to G. Guena e De Muscio, sostituto processuale dell'avv.to Chiarello.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Bari ha confermato l'ordinanza del 5 aprile 2012 con cui il giudice per le indagini preliminari ha applicato a AR BR la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il delitto di concorso, nel ruolo di intermediario, nell'estorsione aggravata compiuta, con US, ET e OM PA, in danno di AT NG, procuratore speciale della ditta R.E.M.I. srl. Di Roma, costretto, mediante minaccia, a consegnare la somma di Euro 5000,00. Preliminarmente, il Tribunale ha fatto richiamo, per semplificazione dell'onere di motivazione, al provvedimento applicativo della misura, di cui ha condiviso la ricostruzione in fatto e le argomentazioni in diritto;
ha quindi ribadito che il fatto, commesso nel dicembre 2010 e gennaio 2011, ebbe come protagonista US PA, che al tempo era latitante per la condanna irrevocabile per il reato di partecipazione al clan mafioso dei "Montanari", facente capo alla famiglia Li Bergolis.
Gli elementi indiziari relativi all'addebito cautelare sono tratti dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra AR BR e ET PA, sorella del latitante PA, conversazioni che hanno avuto ad oggetto anche il fatto estorsivo in danno di NG AT. Quest'ultimo, quando fu sentito dal pubblico ministero, pur mantenendo un atteggiamento scarsamente collaborativo, già tenuto nel corso delle assunzioni di informazioni ad opera della polizia giudiziaria, riferì che nell'estate del 2009 o del 2010 si era incontrato con PA US presso l'abitazione di AR BR, che lo aveva contattato, e che US PA, al tempo latitante, gli aveva chiesto un aiuto, che però lui non gli aveva dato. Questo incontro, peraltro, ha formato oggetto delle conversazioni intercettate tra AR BR e PA ET, che hanno smentito quanto dichiarato dalla vittima circa il mancato versamento di quanto richiesto da US PA. La somma di denaro fu consegnata a US PA dal NG tramite AR BR, in busta chiusa:
quest'ultimo, su richiesta di PA US, contattò il NG, suo datore di lavoro, favorì l'incontro con il PA presso la sua abitazione e convinse il NG a versare la tangente, recapitando poi personalmente il denaro al PA.
Il Tribunale del riesame ha poi messo in evidenza che il fatto estorsivo è stato commesso con "metodo mafioso", dal momento che la persona offesa, imprenditore della zona, fu portata al cospetto di un pericoloso latitante;
e con finalità di agevolazione mafiosa, per avere favorito il gruppo mafioso Li Bergolis, del quale il PA è partecipe. In particolare, l'attività estorsiva fu posta in essere al fine di garantire la sopravvivenza del sodalizio mediante la conservazione del controllo del territorio e la perdurante acquisizione di proventi illeciti.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Chiariello, AR BR, deducendo:
- violazione di legge e difetto di motivazione, il Tribunale del riesame si è avvalso di un inaccettabile sillogismo: PA US è un noto pregiudicato, quindi la richiesta di denaro ha natura estorsiva;
è così incorso nella violazione dei principi di tassatività e legalità, oltre che del principio di colpevolezza. Manca, infatti, anche soltanto un principio di indizio in ordine a minacce o violenze poste in essere dagli indagati nei confronti di AT NG al fine di indurlo ad aderire alle richieste di denaro, e questi, infatti, si determinò a corrispondere una certa somma di denaro, come emerge dalle conversazioni intercettate, solo in base ad un pregresso e risalente rapporto di amicizia con la famiglia PA. In ordine a questi rilievi, proposti con i motivi a sostegno della richiesta di riesame, il Tribunale non ha risposto. E peraltro, anche a voler ipotizzare il fatto estorsivo del PA in danno del NG, v'è da rilevare che il ricorrente ha assunto una posizione neutra ed incolore, essendosi limitato, da un lato, a mettere in contatto il PA ed il NG e, dall'altro, a consegnare, su richiesta del NG, una busta contenente il denaro da destinare al PA stesso. Il BR AR è rimasto del tutto estraneo rispetto ai momenti rilevanti del presunto fatto estorsivo, ossia la materiale richiesta economica, il perfezionamento dell'accordo e il conseguimento del profitto ingiusto. Egli, ancora, non ha neppure trattenuto una quota parte della somma di denaro, quale percentuale o remunerazione per l'attività di intermediazione. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Sia nella contestazione che negli elementi indiziari raccolti fa difetto un univoco collegamento tra la persona del BR AR, di cui non constano sentenze di condanna per la partecipazione a qualsivoglia associazione di tipo mafioso, e la forza intimidatrice del sodalizio criminale, al quale il PA era contiguo, ovvero al potere di pressione di un gruppo riconducibile ai requisiti di cui all'art. 416 bis c.p.. La richiesta economica non è stata avanzata con modalità
violente ovvero minacciose e, peraltro, la somma di denaro ottenuta sarebbe stata, a tutto voler concedere, funzionale, in via esclusiva, a favorire la latitanza del PA US e non l'attività ovvero il prestigio della compagine sociale di riferimento. In ogni caso la condotta non si è avvalsa di quella particolare forma di coartazione e della conseguente intimidazione ed omertà derivanti dall'organizzazione e dalla sua proiezione esterna. CONSIDERATO IN DIERITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di esposte.
L'ordinanza impugnata ha sufficientemente motivato sull'esistenza di una condotta estorsiva in danno di AT NG, seppure questi abbia tenuto un atteggiamento di scarsa collaborazione con gli inquirenti. Ha in particolare fatto riferimento ai contenuti delle conversazioni tra AR BR e ET PA, oggetto di intercettazione, da cui ha logicamente e congruamente desunto elementi di gravità indiziaria sul fatto che AT NG fu destinatario non già di una semplice e lecita richiesta di aiuto, ma di una specifica richiesta estorsiva, benché non accompagnata da espliciti atti di violenza o di minaccia. Ma l'essere contattati per un incontro con un latitante per reati di mafia è già una modalità che denota una strutturale carica di coazione minacciosa, che non necessita, ai fini dell'integrazione della fattispecie estorsiva, di esternazioni di ulteriore minaccia o violenza. Del contatto con la vittima e dell'incontro della stessa con il latitante, destinatario ultimo del denaro richiesto, fu protagonista proprio AR BR, il quale poi si occupò della ricezione del denaro versato e del recapito dello stesso al latitante PA. Si tratta indubbiamente di condotte che sono valutabili in termini di partecipazione concorsuale al fatto estorsivo.
Il secondo motivo è del pari infondato. L'uso del cd. metodo mafioso, che ha qualificato la condotta estorsiva, si coglie specificamente nel tratto di compartecipazione concorsuale di AR BR, che si è curato di mettere in contatto la vittima, alle cui dipendenze prestava attività lavorativa, con il latitante US PA, partecipe di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, perché questi, col peso della sua caratura criminale, potesse avanzare la richiesta di denaro. La forza intimidatrice del vincolo associativo ha pertanto avuto modo di dispiegarsi pienamente proprio grazie al contributo concorsuale di AR BR. Tanto è più che sufficiente per la configurazione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 anche a voler prescindere dall'articolazione soggettiva della finalità di agevolazione, che pure è stata sufficientemente illustrata dall'ordinanza impugnata nel riferimento ai bisogni economici di sopravvivenza del gruppo criminale di appartenenza del PA. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013