Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
2000 LIRE LIRE 2000 8483150 AS431915 01 387 /01 NONE DE PO TA ANO BB483205 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Prelazione urbana e SEZIONE TERZA CIVILE trascrizione domanda Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10452/98 Dott. Giovanni Silvio COCO Presidente 10453/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 30.10 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere - Dott. Alberto TALEVI Consigliere - Rep.477 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere - Ud. 02/06/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 6000 per diritti L. FEB 2001 AR,IV PO OR, elettivamente il IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio LIRE 3000 dell'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che li difende CANCELLE unitamente all'avvocato DI MAJO GIACQUINTO ADOLFO, giusta delega in atti;
CG408443 ricorrenti
contro
CG408450 CE DD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX DELL'ERBA FRANCO, SETTEMBRE 4, difesa dall'avvocato giusta delega in atti;
18 DELL'ERBA 2000 4600016 controricorrente - 20:495 1098 nonchè contro ju RN EL, RN EL, intimati DE ANGELIS 14.000+6 e sul 2° ricorso n 10453/98 proposto da: 06 GIU.2001 RN EL, RN EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato DE ANGELIS OR, che li difende UFFICIO COPIE Richiesta copia studio unitamente all'avvocato TRANQUILLI LEALI RITA, giusta dal Sig. CATALA NO per diritti L. 6000 delega in atti;
1.3.0 AGO 2001 - controricorrenti e ricorrenti incidentali - IL CANCELLIERE
contro
CE DD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato DELL'ERBA FRANCO, che la difende, giusta delega in atti;
0,77 L.1500 controricorrente al ricorso incidentale - - nonchè
contro
IV AR, PO OR;
- intimati 1548329 avverso la sentenza n. 1825/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 23/4/1997, depositata il 02/06/97; J548334 RG. 3759+3792/93; LIRE 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 02/06/00 dal Consigliere Dott. France sco TRIFONE;
BE140344 udito 11 Avvocato• gi ocato DI MAJO GIACQUINTO ADOLFO. LUCIO DE BE140343 ☐ AT981061 ANGELIS;
N udito l'Avvocato DELL'ERBA FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il DI rigetto entrambi dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I coniugi ON IP e IL L'IA, pro- prietari alla piazza Bologna n. 27 in Roma di un immo- bile condotto in locazione per uso commerciale da DA SI, in data 21.12.1979 comunicavano alla condut- trice, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978, che la figlia LA IP, cui l'immobile sarebbe stato donato, aveva stipulato preliminare di contratto di permuta del bene con altro locale di pro- prietà dei coniugi AR IV e RE PP ed invitavano, perciò, la stessa a dichiarare se intendeva esercitare il diritto di prelazione, indicando a tal fine il prezzo in lire settanta milioni. DA SI, con atto notificato il 12.2.1980, di- chiarava ai coniugi IP-L'IA di volere esercitare il diritto di prelazione e li invitava, per- ciò, a depositare presso un notaio il testo della pro- messa permuta per potere stipulare l'atto di trasferi- mento del bene a suo favore alle condizioni ivi indica- te. Il 25.2.1980 i proprietari locatori notificavano 3 The che era loro interesse perfezionare la permuta con coniugi IV-PP e non la prelazione richiesta dalla SI, che, a sua volta, con atto notificato il 13 e 14 marzo 1980, ribadiva la volontà di esercitare la prelazione con invito agli stessi ed alla figlia a stipulare l'atto pubblico di compravendita. in data I proprietari locatori notificavano che giustificavano con 27.3.1980 il loro rifiuto, l'avvenuta decadenza della conduttrice dall'esercizio del preteso diritto di prelazione, in conseguenza dell'omesso versamento del prezzo nel termine di novan- ta giorni ex art. 38, 4° comma, legge n. 392 del 1978. LA IP, cui intanto l'immobile era stato donato, ne effettuava la permuta con i coniugi IV - PP con atto pubblico del 21.4.1998, trascritto nei registri immobiliari il 22.4.1980. DA SI, perciò, con atti di citazione notifi- cati 1'8 ed il 9 maggio 1980, conveniva in giudizio in- nanzi al Tribunale di Roma i coniugi locatori IP e L'IA, la figlia LA IP ed i coniugi IV ed PP perché si desse atto del legittimo esercizio da parte sua del diritto di prelazione e fos- sero stabilite le modalità di pagamento del prezzo;
in subordine, in caso di perfezionamento della permuta, perché detto atto fosse dichiarato nullo con pronuncia 4 зи di sentenza che tenesse luogo dell'atto pubblico al fi- ne del trasferimento del bene a suo favore. Il tribunale di Roma prima e, quindi, la Corte d'appello rigettavano la domanda, perché, ammessa anche la prelazione in caso di permuta dell'immobile locato, la conduttrice era decaduta dal diritto non avendo ver- sato il prezzo di settanta milioni nel termine di no- "denuntiatio", ex art. 38 legge n. vanta giorni dalla 392 del 1978. Su ricorso della SI questa Corte, con sentenza n. 8247 del 1987, cassava la suddetta decisione in base alla considerazione che doveva ritenersi errato il col- legamento automatico, stabilito dal giudice di merito, tra il mancato versamento del prezzo nel termine di cui alla norma suddetta e la decadenza dall'esercizio della prelazione. Disponeva, altresì, che Occorreva accerta- re, in primo luogo, se un più ampio termine per la sti- pulazione dell'atto definitivo non fosse stato pattuito con il promissario acquirente e, successivamente, veri- ficare comunque, in caso di superamento del termine di legge o di quello più ampio pattuito, la sussistenza di un concreto interesse del locatore al tempestivo adem- pimento da parte del conduttore. Nel giudizio riassunto dalla SI, la Corte di Appello, con sentenza del giorno 11.12.1990, dichiarava 5 ju inefficace nei confronti della stessa il contratto di permuta e dichiarava trasferita la proprietà dell'immobile alla conduttrice, subordinatamente al pa- gamento del corrispettivo di lire settanta milioni, da versare entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ai coniugi IV ed PP. Per la cassazione della sentenza proponevano sepa- rati ricorsi i coniugi IV ed PP nonché EL IP e LA IP, quest'ultima anche nella qualità di erede, unitamente al germano, dei genitori IP e L'IA; alle impugnazioni resisteva Ed- da SI. Questa Corte, con pronuncia n. 3208 del 18.3.1993, cassava la impugnata sentenza in accoglimento del moti- VO comune ad entrambi i ricorsi, con il quale -denun- ciandosi la violazione delle norme di cui agli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 nonché degli artt. 2644, 2653 n. 1 e 2652 n. 2 cod.civ., unitamente all'omesso esame di circostanze decisive- i ricorrenti censuravano la sentenza di appello in base al rilievo che la stessa, una volta riconosciuto il valido eserci- zio del diritto di prelazione da parte della conduttri- ce, non avrebbe potuto fare poi applicazione della nor- mativa relativa al diritto di riscatto, onde, essendo la vicenda acquisitiva legata all'esercizio della pre- 6 зи lazione, si sarebbe dovuto fare riferimento alla tra- scrizione della domanda e non alla trascrizione della sentenza. In particolare, la sentenza n. 3208/93 di questa Corte ribadiva che si era formato il giudicato sulla questione relativa all'ammissibilità della prelazione con riguardo al contratto di permuta dell'immobile lo- cato e sul fatto che non poteva essere considerato gra- ve il ritardo con il quale i locatori erano stati con- vocati innanzi al notaio;
rilevava che la Corte di ap- pello non avrebbe potuto esimersi dall'obbligo di os- servare il principio di diritto enunciato con la sen- tenza n. 8247/87 (secondo cui, in tema di prelazione urbana, la vicenda acquisitiva si perfeziona con la di- chiarazione del conduttore di volere esercitare il di- ritto di prelazione, idonea a produrre il trasferimento dell'immobile), ancorchè il detto principio di diritto fosse stato successivamente superato dalla diversa in- terpretazione delle Sezioni Unite;
considerava che i ricorrenti, nella prima parte del comune mezzo di do- glianza, sostanzialmente si erano lamentati proprio della mancata applicazione del suddetto principio di diritto, laddove -censurando la impuganta sentenza poi- ché essa non aveva tenuto conto del fatto che l'esercizio della prelazione aveva avuto di per sé un 7 the immediato effetto traslativo e costitutivo- avevano de- nunciato che sulla vicenda traslativa precedente e sull'influenza che la stessa aveva o poteva determinare nei rapporti tra le parti in causa la medesima sentenza specie con riferi-non svolgeva alcuna considerazione, mento agli effetti della mancata trascrizione della do- manda nei confronti degli acquirenti, avendo esaminato la vicenda acquisitiva sotto il profilo dell'esercizio del diritto di riscatto;
nei limiti suddetti riteneva la censura fondata, disponendo che in ordine al suddet- to punto si fosse proceduto a nuovo esame da parte del giudice di rinvio, il quale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, in virtù della precedente sentenza di cassazione, l'esercizio del diritto di prelazione aveva prodotto automaticamente l'effetto traslativo dell'immobile con conseguente conclusione della vicenda acquisitiva. La Corte di appello di Roma in sede di rinvio, con sentenza del 2.6.1997, rilevava la inefficacia nei con- fronti di DA SI del contratto di permuta dell'immobile, che dichiarava trasferito alla stessa per effetto dell'esercitata prelazione, con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza. In particolare, ai fini che questa sede ancora in- 8 и Н teressano, sulla richiesta dei coniugi IV ed Ippo- liti che, invocando a loro favore la normativa di cui agli artt. 2644, 2653 n. 1 e 2652 n. 2 cod. civ., assu- mevano che solo con la trascrizione della citazione iniziale anteriormente alla trascrizione della permuta da essi stipulata la appellante SI avrebbe potuto ottenere una sentenza ricognitiva del diritto di pro- prietà sull'immobile, opponibile come tale ad essi CO- niugi, del tutto estranei al rapporto posto in essere con la prelazione- i giudici di appello premettevano che, sulla questione, la indagine doveva essere condot- ta sotto il profilo del difetto di motivazione, secondo la direttiva impartita dalla Cassazione, onde non era preclusa la conclusione nel sensorella irrilevanza del- la stessa questione dato che la sentenza n. 3208/90 non poneva anche per il giudice di rinvio un obbligo di va- lutare siccome essenziale la trascrizione della doman- da. Su tale premessa i giudici di appello, in via di principio, ricordavano che le disposizioni che prevedo- no la trascrizione delle domande giudiziali e la oppo- nibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi sono tassative, nel senso anche che detti effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicate nelle norme 9 зи stesse, per cui, richiamato il principio di questa Cor- te (Cass. n. 10434/93) secondo cui non sono trascrivi- bili le domande di accertamento giudiziale trasferimento della proprietà di un benedell'avvenuto immobile per scrittura privata non autenticata, impli- citamente ritenevano inapplicabile nella specie la nor- ma di cui all'art. 2953 n. 1 cod.civ. In forza del principio di diritto, fissato dalla sentenza n. 8247/87 di questa Corte, la Corte territo- riale, attesa la operatività immediatamente traslativa della prelazione, considerava anche inconferente il ri- chiamo all'art. 2652 n. 2 cod. civ. sulla trascrivibili- tà delle domande dirette ad ottenere l'esecuzione spe- cifica dell'obbligo a contrarre;
escludeva, infine, da- to il principio suddetto di tassatività, che potesse applicazione la norma dell'art. 2653 n. 3ricevere cod.civ., concernente la trascrizione delle domande di riscatto nella vendita di beni immobili;
conclusivamen- te affermava che la disciplina di carattere pubblici- stico, regolante il diritto di prelazione, non rende applicabile l'istituto della trascrizione, quale previ- sto dal codice al fine di dirimere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso alienante, poiché, in virtù del meccanismo di acquisto di stampo legale della pre- lazione medesima, esso si sovrappone, superandolo, а 10 зиг quello di stampo contrattuale, eventualmente posto in essere dal proprietario dell'immobile. Per la cassazione della sentenza hanno proposto di- stinti ricorsi sia AR IV e RE PP, sia LA ed EL IP, tutti affidando le ri- spettive impugnazioni a quattro mezzo di doglianza di analogo contenuto. Resiste con controricorso DA SI. Hanno presentato memorie i coniugi IV-PP nonchè DA SI. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, distinte impugnazioni della medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo mezzo di doglianza, comune a tutti i ricorrenti, si denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione delle norme di cui agli artt. 384 e 394 c.p.c. in rapporto alle norme di cui agli artt. 2644, 2653 n. 1 e 2652 n. 3 cod. civ. nonché la contraddittorietà della motivazione sul punto. Si assume da parte dei ricorrenti che la impugnata sentenza, nella erronea supposizione che la cassazione derivante dalla sentenza n. 3208/93 fosse stata dispo- sta soltanto per difetto di motivazione, non si era at- tenuta al principio di diritto, pure enunciato con la predetta sentenza di questo giudice di legittimità, se- 11 The condo cui per stabilire se la vicenda acquisitiva della proprietà dell'immobile, derivante alla SI dall'avvenuto esercizio della prelazione, fosse opponi- bile e potesse prevalere sulla ulteriore vicenda tra- slativa riguardane la permuta del medesimo immobile а favore dei coniugi IV PP, Occorreva tener conto della anteriorità della trascrizione della doman- da giudiziale della stessa SI rispetto alla tra- scrizione dell'atto di permuta. La censura è fondata. Il principio di diritto, cui il giudice di rinvio Occorre che si uniformi, ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c., è costituito dalla regola giuridica as- sunta dalla Corte di cassazione con la sentenza di an- nullamento, anche quale premessa logico-giuridica della decisione adottata, con conseguente preclusione sia della possibilità di rimettere in discussione questioni di fatto о di diritto, che siano il presupposto di quella decisione;
sia della possibilità di tener conto di eventuali mutament di giurisprudenza della stessa Corte, che fossero intanto intervenuti, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l'esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (da ul- 199).Allo sesso modo, anche la Corte timo: Cass. 11290/99 di Cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso зри 12 la sentenza pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato per verificare se di esso sia stata data attuazione, senza possibilità di modificarlo neppure sulla base di un nuovo orientamento giurispru- denziale dello stesso giudice di legittimità (da ulti- mo: Cass. 12701/99). Con la ulteriore conseguenza che la immutabilità del principio di diritto, nei limiti innanzi indicati, deve costituire anche il criterio in- terpretativo essenziale della sentenza di successivo annullamento da parte della Corte di Cassazione, al fi- ne di identificare la regola esatta di diritto, cui il giudice di rinvio deve attenersi, nella corrispondenza logica e coerente delle distinte successive statuizioni del giudice di legittimità. Orbene, nella complessa vicenda originata dalla ci- tazione di DA SI -con oggetto sia l'accertamento della legittimità e della operatività della esercitata prelazione, in sentenza che avesse tenuto luogo dell'atto pubblico di trasferimento a suo favore dell'immobile locato;
sia la declaratoria di nullità del successivo atto di permuta del medesimo immobile da parte del locatore ai coniugi IV-PP- occorre, innanzitutto, tener conto del fatto che la sentenza n. 8247 del 7.11.1987 di questa Corte, in sede di primo r 13 The annullamento con rinvio della decisione di secondo gra- do della Corte territoriale, espressamente stabiliva (e sul punto la decisione è irretrattabile e ad essa biso- gna continuare ad uniformarsi) essere automaticamente avvenuto a favore della SI il trasferimento di proprietà dell'immobile condotto in locazione in virtù dell'esercizio del suo diritto potestativo di prelazio- ne, nelle forme e nei tempi dovuti. Considerava in proposito questo giudice di legitti- interpretativo già mità -richiamando un indirizzo espresso con le precedenti sentenze n. 2521/86 e n. 2726/86 di questa Corte regolatrice, successivamente mutato a seguito delle successive statuizioni delle Se- zioni Unite con le sentenze n. 5357/89 e n. 5359/9, se- condo diverso indirizzo che, nella specie, non può, tuttavia, trovare ingresso- che la "denuntiatio" del locatore, prevista dall'art. 38 della legge n. 392/78, non costituiva una proposta di vendita, rivolta al con- duttore e suscettibile come tale di produrre la automa- tica conclusione di un contratto di vendita in esito alla accettazione dello stesso;
essa, invece, costitui- va espressione di Osservanza di un obbligo legale di informativa, diretto a mettere il conduttore in grado di esercitare il diritto potestativo di prelazione, а sua volta produttivo, nella sussistenza di ogni altro the 14 presupposto di legge, di automatico effetto traslativo dell'immobile, in virtù della sovrapposizione "del mec- canismo di acquisto, di stampo legale, rispetto a quel- che il locatore intendeva 10 di stampo contrattuale, concludere con il terzo". Precisava, tuttavia, la predetta sentenza n. 8247/87 di questa Corte che, pur conclusa la vicenda acquisitiva nel modo innanzi indicato, restavano a ca- rico delle parti, secondo il paradigma normativo di cui al quarto comma del citato art. 38 della legge 392/78, una serie di adempimenti, rivolti essenzialmente, in un quadro unitario, a fare conseguire all'alienante loca- tore il pagamento del corrispettivo dell'acquisto coat- tivo della proprietà del bene ed a consacrare documen- talmente l'avvenuto trasferimento mediante "la creazio- ne di un nuovo titolo di tipo contrattuale, idoneo а sottrarre a contestazione i contrapposti diritti, anche da e nei confronti dei terzi, e passibile di trascri- zione". Le parti cioè -spiegava ancora la sentenza n. 8247/87 di questo giudice di legittimità- erano chiama- te a prendere atto della vicenda traslativa e ad assol- vere le obbligazioni che ne erano derivate, sia per quanto concerneva il prezzo e la consegna del bene;
sia per quanto riguardava la stipulazione di un contratto и 15 з "dotato di una funzione essenzialmente accertativa ana- loga a quella che, in caso di disaccordo circa il fun- zionamento del meccanismo legale di acquisto, verrebbe ad assolvere la sentenza del giudice chiamato a dirime- re il contrasto". In base a tutte le argomentazioni così svolte, ve- niva ad essere ben chiaro, nel "decisum" della predetta sentenza, che, esclusa la applicabilità della normativa sul retratto quanto alla qualificazione dell'azione in- trodotta dalla citazione della SI, le domande che la stessa aveva proposto avevano ad oggetto il ricono- scimento a suo favore della proprietà dell'immobile 10- cato per effetto dell'esercizio del diritto potestativo di prelazione (secondo espressa qualificazione in tal senso dell'azione, in base alla ritenuta operatività di un meccanismo di acquisto di stampo legale) nonché la nullità (ovvero la inefficacia nei suoi confronti) del- successivamente conclusa dalla parte loca- la permuta trice. Inoltre, sempre dalla sentenza n. 8247/87 -in base al mirato richiamo che la medesima aveva fatto all'istituto della trascrizione del "nuovo titolo di tipo contrattuale idoneo a sottrarre a contestazione anche da e nei confronti dei terzi" il diritto del con- duttore, che aveva esercitato il diritto di prelazione те 16 era implicito l'avvertimento al con esito favorevole- non dovendosi fare applicazione giudice di rinvio che, della disciplina giuridica del riscatto ex art. 39 leg- ge 392/78, nel conflitto tra i diversi acquirenti dallo stesso dante causa del medesimo bene appariva decisiva la questione relativa alla priorità della trascrizione (art. 2644 cod. civ.). Sicchè quando al seconda sentenza della Corte di appello di Roma in data 11.12.1990 viene cassata in ac- coglimento del comune motivo di impugnazione dei ricor- renti (i quali lamentano, tra l'altro, che la impugnata decisione, circa la vicenda traslativa connessa alla prelazione, non aveva svolto alcuna considerazione con riferimento agli effetti della mancata trascrizione nei confronti degli acquirenti in base alla permuta), la enunciazione contenuta nella sentenza n. 3208 in data 18.3.1993 di questa Corte, secondo cui la censura pro- spettata dai ricorrenti è fondata "nei limiti suddetti" onde è indispensabile la nuova indagine del giudice di rinvio, vincola il giudice medesimo, innanzitutto, cir- са l'avvenuto trasferimento dell'immobile alla SI in dipendenza dell'esercizio della prelazione, siccome all'evidenza emerge dal testo letterale della motiva- zione;
ma gli impone, altresì, di verificare, quale ne- cessaria questione successivamente logica non ancora 17 ни з esaminata né risolta, se gli effetti della prelazione possano essere fatti salvi anche nei confronti dei ter- zi IV PP, aventi causa dallo stesso proprie- tario locatore, in virtù della disciplina della tra- scrizione. La sentenza di annullamento n. 3208/93, accogliendo il proposto motivo del ricorso per cassazione, ha evi- denziato, pertanto, una tipica violazione di legge;
non invece una mancanza di motivazione, siccome ha ridutti- vamente ritenuto la sentenza del giudice di merito, in questa sede di nuovo censurata. Invero, come esattamente è stato posto in rilievo dalla difesa dei coniugi IV PP, se l'annullamento con rinvio fosse stato disposto solo ai limitati fini nei quali risulta essere stato ristretto l'esame del giudice di merito, l'annullamento sarebbe risultato del tutto inutile, giacchè non si riuscirebbe davvero a spiegare perché si dovesse motivare in ordine agli effetti di una mancata trascrizione se poi l'istituto della trascrizione addirittura non si appli- cava alla domanda di accertamento dell'esercizio della avvenuta prelazione e di conseguente trasferimento del- la proprietà alla SI, che la controparte contra- stava essersi realizzato. In realtà, essendo la domanda della SI inequi- 18 и н з vocabilmente diretta ad ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà in virtù del meccanismo acquisiti- VO della prelazione secondo il meccanismo automatico nelle sue cadenze successive indicate nella predetta sentenza n. 8247/87 di questa Corte, era indubbio che la medesima, ai sensi dell'art. 2653, n. 1, cod. civ., dovesse essere trascritta agli effetti di rendere oppo- nibile l'accertamento positivo dell'avvenuta formazione della fattispecie acquisitiva ai terzi che avessero a loro volta acquistato dal medesimo dante causa in virtù di atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda. La impugnata sentenza non si è uniformata al sud- detto principio di diritto, onde, in accoglimento del primo motivo dei ricorsi, allo stato assorbiti gli al- tri motivi, essa deve essere cassata con rinvio ad al- tra sezione della Corte di appello di Roma, dovendo il giudice di rinvio, nel conflitto tra successivi acqui- renti del medesimo immobile, al fine di cui agli artt. 2644 e 2653 n. 1 cod. civ., stabilire della anteriorità o meno della trascrizione della domanda giudiziale del- la SI, diretta ad ottenere il riconoscimento degli effetti della esercitata prelazione, rispetto alla tra- scrizione dell'atto di permuta. L'accertamento suddetto richiede una indagine di иfur 19 з merito, che questo giudice di legittimità non può com- pire ed il cui risultato non è già desumibile. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al- le spese del presente giudizio di cassazione. P.T.M. La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo mo- tivo comune ad entrambi i ricorsi, assorbiti gli altri;
cassa con rinvio in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Roma, 2 giugno 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE наши при Concetta Ammeridola Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, = 1 FEB. 2001. IL CANCELLIERE C1 71 Condolee Ammendola 10 DELLE ENTR ato in detal 3. MAR. 2001 4 100000 Assicversores 350.002 350000 RECENTLINE JANTAMjLA) p. 11 Dirigente Anca Servizi (D.ssa Maria Grazia CPNPPO Il Responsabile Servisi Giudiziari (Dr. M. RACC HINY 20 0 2