Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
1 C.C. 63095 ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO MATERIA TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEXIONE TROBUTAN00 207 / 0 3 Tributaria Composta dagl Ill Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 871/99 Consigliere - Cron. 383 Dott. Massimo ODDO Rel. Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Consigliere Dott. Nino FICO Ud. 24/05/02 Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI R. SUP DI C ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA 63095 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TI LO;
intimato avverso la sentenza n. 51/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2002 17/11/97; 2348 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 51/27/97 del 17 novembre 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto che legittimamente il sig. OR RI avesse operato, per l'anno 1992, l'opzione per il regime IVA così detto "analitico", per facta concludentia. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, essendo ormai pacifico che nell'ipotesi chę contribuente assuma di aver diritto alla detrazione dell'imposta assolta acquisti, avendo barrato per errore, nella dichiarazione a fini I.V.A., la casella relativa all'opzione di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 per le imprese che effettuano operazioni esenti, occorre accertare, anche con riferimento ad annualità di imposta antecedenti al decreto dei 1991, se il contribuente ha osservato gli adempimenti prescritti dall'applicazione del regime ordinario dell'I.V.A., non avvalendosi in concreto della dispensa accordata dall'art. 36 bis (cfr. Cass. 2001/2878, 2001/2886; 2001/5931, 2001/6886, 2001/11455, 2001/5450; nonché Cass. 21 maggio 2001 n. 6886), Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 24 maggio 2002 ML PRESIDENTE 16 C onstan ERIA IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO 10 / 2003 CasanЧа ш Oggi IL CANCELLIERECU