Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2002, n. 12671
CASS
Sentenza 16 dicembre 2002

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Nel caso di sentenza di proscioglimento in primo grado, contro la quale l'imputato contumace non sarebbe comunque ammesso a proporre appello, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale non integra una violazione di Legge che - a mente dell'art. 606, comma primo lett. c) cod. proc. pen. - possa invalidare la successiva sentenza di condanna pronunciata su appello del procuratore generale, posto che a detta notifica può essere equiparata quella dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, cui si connette direttamente la decorrenza del termine per l'eventuale proposizione di appello incidentale da parte dell'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2002, n. 12671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12671
    Data del deposito : 16 dicembre 2002

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