Sentenza 16 dicembre 2002
Massime • 1
Nel caso di sentenza di proscioglimento in primo grado, contro la quale l'imputato contumace non sarebbe comunque ammesso a proporre appello, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale non integra una violazione di Legge che - a mente dell'art. 606, comma primo lett. c) cod. proc. pen. - possa invalidare la successiva sentenza di condanna pronunciata su appello del procuratore generale, posto che a detta notifica può essere equiparata quella dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero, cui si connette direttamente la decorrenza del termine per l'eventuale proposizione di appello incidentale da parte dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2002, n. 12671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12671 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.:
Dott. GUIDO IETTI Presidente
1. Dott. RENATO LUIGI CALABRESE Consigliere
2. Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere
3. Dott. GIUSEPPE PIZZUTI Consigliere
4. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VE CO N. IL 01/09/1972;
avverso SENTENZA del 05/11/2001 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere PIZZUTI GIUSEPPE;
sentito il P.G. Dott. MURA Antonio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.11.2001 la corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del tribunale di Vibo Valentia in data 5.3.2001, appellata dal p.g., dichiarava VE CE colpevole del reato di cui agli artt. 612 co. 1 e 2, 61 n. 10 c.p. (per avere minacciato TR IM e UR IN, entrambi vice sovraintendenti della Polizia di Stato, profferendo al loro indirizzo la seguente frase: "se mi muore vi faccio ammazzare tutti.... vi ammazzo tutti" in S. Calogero il 27.6.1995) e, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, condannava il medesimo VE alla pena di L. 60.000 di multa. Avverso la menzionata sentenza della predetta corte d'appello il VE proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla mancata notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Il VE chiedeva, perciò, l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell'imputato deve essere rigettato, essendo la suaccennata censura priva di fondamento.
Detta censura ripropone analoga eccezione, già respinta dalla corte territoriale, la quale ha correttamente rilevato che "nessun vulnus al diritto di difesa è stato provocato dall'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, atteso che l'effetto sostanziale di detta notifica è stato raggiunto con l'avvenuta comunicazione dell'atto di gravame proposto dal p.g., momento valido per la proposizione di appello incidentale". Tenuto conto, invero, che l'imputato, nella specie, non aveva interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento di primo grado, la notificazione al medesimo imputato dell'appello del p.g. avverso tale sentenza può essere considerata, equipollente alla notificazione dell'estratto contumaciale della stessa sentenza, di cui conteneva tutti gli elementi essenziali.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 MARZO 2003.