Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' ? REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPPEMA D1 5 01 3/0 1 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 4311/98 - Consigliere Cron..10709 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Ud.30/01/01 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ITALSTRADE SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIApro tempore, 2001 SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato FERZI CARLO, 510 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato -1- MENICHINO FILIPPO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2624/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 08/03/97 R.G.N. 1155/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 31 luglio 1995 l'INPS appellava la sentenza del Pretore di Milano, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Italstrade S.p.A. per il pagamento di contributi, ritenendo che il decreto fosse affetto da nullità non essendo in esso indicati gli elementi della domanda. Si costituiva la società e chiedeva la conferma della sentenza del Pretore, rilevando che non era stata posta in grado di difendersi dalle pretese dell'INPS, che aveva fatto riferimento solo all'attestazione di credito del Direttore della Sede provinciale dello stesso Istituto per provare il credito ingiunto. Rilevava comunque che la pretesa di assoggettare a contribuzione i tickets della mensa era infondata in quanto essi non avevano natura retributiva e non venivano, infatti, sostituiti con indennità per chi non ne usufruisse. Con sentenza dell' 8 marzo 1997 il Tribunale di Milano confermava la pronuncia di primo grado osservando, per un verso, che la società non aveva alcuna possibilità di difesa in giudizio non risultando specificati, nella attestazione del direttore dell'INPS, gli elementi occorrenti per individuare le ragioni del vantato credito;
e, per altro verso, che i tickets di cui beneficiavano i lavoratori costituivano una misura assistenziale predisposta dall'azienda a favore dei dipendenti, piuttosto che elementi di natura retributiva, tenuto conto che alla mancata fruizione del pasto non faceva riscontro alcuna indennità. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con due mezzi di impugnazione. Resiste la Italstrade s.p.a. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di gravame, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.638, 635 secondo comma e 633 c.p.c., nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove il Tribunale di Milano aveva affermato preliminarmente la nullità del ricorso per decreto 1 ingiuntivo, proposto dallo stesso Istituto, in quanto l'attestazione del Direttore dellaSede INPS non consentiva alcuna difesa nel giudizio di cognizione piena mancando i riferimenti idonei ad individuare le ragioni del vantato credito. Secondo l'Istituto, la decisione del Tribunale sarebbe censurabile sia perché detta attestazione conteneva i dati sufficienti per la individuazione del credito, tanto che la società aveva avuto modo di difendersi adeguatamente nel merito;
sia perché contravveniva all'orientamento di questa Corte, secondo cui l'attestazione del dirigente della Sede provinciale dell'ente previdenziale creditore integra prova scritta ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c. Il motivo è fondato. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che l'attestato scritto del direttore di una sede provinciale dell'Inps, riguardo all'ammontare dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro all'Istituto, costituisce prova idonea per l'emissione della ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ.; e cio' in quanto il superiore gerarchico ha il potere di sostituirsi al funzionario incaricato nell'attestare l'effettivita' dell'accertamento eseguito e dei suoi risultati a conclusione di un procedimento amministrativo interno (Cass. 19 novembre 1996 n. 10104; Cass. 18 agosto 1983 n. 5388; Cass. 19 ottobre 1977 n. 4480). Sennonché i Giudici di Milano, piuttosto che mettere in dubbio siffatta asserzione, hanno sostenuto che l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'Istituto, ove in essa non siano specificati i titoli, la data o altro riferimento idoneo ad individuare le ragioni del credito, non consentirebbe alcuna difesa nel giudizio di cognizione piena, che proprio per questo motivo sarebbe affetto da nullità. Pertanto, poichè ad avviso del Tribunale-, nella specie ricorreva tale situazione, la società, non potendo conoscere il fondamento delle pretese dell'INPS per essere in grado di difendersi opponendosi al decreto ingiuntivo con il ricorso ex art.414 2 c.p.c., veniva inevitabilmente ad incorrere, suo malgrado, nelle decadenze rigorosamente previste dal processo del lavoro;
il che non appariva accettabile. Tali considerazioni, apparentemente suadenti, non tengono tuttavia conto che la domanda volta ad ottenere il decreto ingiuntivo è disciplinata dalla normativa propria del procedimento per ingiunzione, non dalla normativa processuale del lavoro e previdenziale, la quale riceve applicazione soltanto "in seguito all'opposizione” (art. 645, secondo comma, c.p.c.). diQuesta Corte ha già avuto occasione di rilevare che nelle controversie opposizione ad ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito di controversia individuale di lavoro (e di controversia previdenziale) l'art. 414 c.p.c., inapplicabile al ricorso per ingiunzione, deve trovare applicazione con riferimento alla memoria difensiva del convenuto in opposizione, attesa la M posizione sostanziale di attore da lui rivestita (Cass. 17 maggio 1997 n.4422; Cass. 8 novembre 1995 n. 11625). Ne discende che la valutazione del Giudice di merito, circa la possibilità di adeguata difesa da parte dell'ingiunto, andava effettuata con riferimento a detta memoria difensiva ed alla documentazione con essa prodotta e non-come invece avvenuto con riguardo al solo ricorso per ingiunzione, corredato dall'attestazione del "Direttore di Sede", e relativo decreto. L'accoglimento di tale motivo comporta l'assorbimento del secondo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell'art.6, quinto comma, della legge n.359 del 1992. L'impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che dovrà attenersi, nel riesaminare la controversia, al principio di diritto sopra enunciato, e che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
3 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Milano. Roma, 30 gennaio 2001. Il Presidente Il Consigliere est. дебные Challe IL CANELLIERE Depositate Cancelleria oggi, APR. 2001 IL CANCELLIEREPle V O N H C S I I I N S I D I L U L H C O ' 1 I V 1 I O - S V 8 - E O 4 N 8 S D N I O N K ' A 1 T G S E V E C I I O T V S O ' S V a I ن 4