Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 1
Integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 136, comma settimo, cod. strada - e non il reato contravvenzionale di guida senza patente - la condotta dello straniero residente in Italia da oltre un anno che guidi con patente straniera non convertibile in corso di validità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2013, n. 30229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30229 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IZZO Fausto - Presidente - del 04/06/2013
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1162
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 466/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR MA AY n. il 2.12.1970;
avverso la sentenza n. 113/2012 pronunciata dal Tribunale di Lecco il 22.6.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 4.6.2013 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Policastro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 22.6.2012, il Tribunale di Lecco ha condannato RR MA AY alla pena di Euro 2.257,00 di ammenda, per esser stato colto alla guida del proprio veicolo con patente non valida nel territorio italiano (ma valida nel paese di origine, il Senegal, dell'imputato), in Annone Brianza il 3.8.2009. Avverso tale sentenza, ha proposto appello il difensore dell'imputato, censurando la sentenza impugnata per aver condannato il RR in relazione a un illecito non costituente reato bensì unicamente una violazione di carattere amministrativo. Con nota del 28.12.2012, il presidente della Corte d'appello di Milano, sul presupposto dell'inappellabilità della sentenza di primo grado, ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione per la trattazione dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è fondato.
Come osservato da questa Corte (cfr. Cass., Sezione 4, n. 22059/2012, Rv. 252961), la disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da paesi stranieri è contenuta negli artt. 135 e 136 C.d.S., secondo cui lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall'inizio della residenza in Italia;
lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l'illecito amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma 7, (guida con patente con validità scaduta);
lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno stato estero non più in corso di validità, commette il reato contravvenzionale di guida senza patente;
lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l'illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità (art. 126 C.d.S., comma 7).
In tal senso, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa corte, sia in relazione al codice della strada previgente (non differente in tema, peraltro, da quello attuale), che al codice in vigore (v. Cass., Sez. 4, n. 3699/1998, Rv. 213144; Cass., Sez. 4, n. 6821/2011, Rv. 249356). Converrà evidenziare, per completezza, che il nuovo disposto dell'art. 135 C.d.S., comma 14, stabilisce testualmente che il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea 0 allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11. Nel caso di specie, il ricorrente, pacificamente residente in Italia da oltre un anno, è stato sorpreso alla guida in possesso di patente rilasciata dallo stato di provenienza (Senegal) in corso di validità (cfr. fl. 2 della sentenza impugnata).
3. - Dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013