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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2023, n. 30726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30726 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IE GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 06/06/2022 dalla Corte di Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dottssa Lucia Odello che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 30726 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di GI IE, avv. Vincenzo Calabrese, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza pronunciata, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto ad anni uno e mesi quattro di reclusione la pena irrogata e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. La difesa articola due motivi ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, quale amministratore di diritto della fallita "Giorni Felici s.r.l.", ravvisando l'elemento psicologico del delitto, nonostante dall'istruttoria dibattimentale fosse emerso il ruolo di mero prestanome da lui ricoperto, nonché la durata dell'incarico per un periodo di soli due anni - iniziato quando le azioni creditorie già erano state intraprese e terminato immediatamente prima della dichiarazione di fallimento -, senza procedere alla corretta individuazione dell'amministratore di fatto, identificabile nel socio di maggioranza NI Lombardi. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 217 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, senza adeguata motivazione, hanno omesso di riqualificare la fattispecie contestata in quella di bancarotta semplice documentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure formulate sono manifestamente infondate. 2. Con entrambi i motivi di ricorso il ricorrente reitera le medesime censure dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione del giudice distrettuaie che, nel richiamare la conforme sentenza di primo grado - a cui si salda per formare una sola entità in considerazione non solo dell'identico epilogo decisorio quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ma anche dell'omogeneità dei criteri di giudizio adottati (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) -, ha puntualmente e logicamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico e all'impossibilità di qualificare la condotta quale bancarotta semplice documentale. 2 3. Se è vero, infatti, che l'amministratore di diritto risponde del delitto anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società (cd. "testa di legno"), in quanto è lui il diretto destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri contabili (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Demajo, Rv. 257950), deve in ogni caso essere fornita la prova che egli abbia avuto effettivamente consapevolezza delle violazioni contestate, volte a recare pregiudizio ai creditori. Invero, non può automaticamente affermarsi la responsabilità dolosa dell'amministratore di diritto sulla base dell'integrazione dell'elemento materiale del reato e della carica ricoperta, diversamente attentandosi al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio;
Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni;
Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Dennajo, Rv.257950; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816). 4. Ciò detto, in entrambi i gradi di giudizio i giudici di merito, nel ritenere la penale responsabilità dell'imputato, con motivazione logica e coerente, hanno considerato non solo l'assunzione della carica di amministratore formale della società per ben due anni, ma hanno stigmatizzato anche il comportamento assunto dal ricorrente, consistito nel mancato deposito del bilancio presso l'ufficio della Camera di Commercio;
nel totale disinteresse in ordine al luogo ove erano stati trasferiti i libri contabili;
nella presenza, retribuita, presso la sede legale della società al fine di non farne risultare la fittizietà; nell'incuranza manifestata della gestione societaria anche durante il periodo nel quale l'Auriennma aveva ricoperto l'incarico di amministratore di fatto. Tali valutazioni, formulate sulla base dello scrupoloso esame delle risultanze istruttorie, hanno poi portato la corte distrettuale, sulla base di un ragionamento logico e privo di aporìe, a escludere la possibilità di qualificare la condotta quale bancarotta semplice documentale, non potendo certo ravvisarsi, alla luce di quanto sopra illustrato, un semplice mancato controllo dell'operato dell'amministratore di fatto, da imputarsi a negligenza, quanto piuttosto una condotta volontaria e consapevole volta a omettere l'esercizio dei poteri - doveri di vigilanza e controllo, con conseguente pregiudizio per i creditori. 5. Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dottssa Lucia Odello che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 30726 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di GI IE, avv. Vincenzo Calabrese, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza pronunciata, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto ad anni uno e mesi quattro di reclusione la pena irrogata e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. La difesa articola due motivi ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, quale amministratore di diritto della fallita "Giorni Felici s.r.l.", ravvisando l'elemento psicologico del delitto, nonostante dall'istruttoria dibattimentale fosse emerso il ruolo di mero prestanome da lui ricoperto, nonché la durata dell'incarico per un periodo di soli due anni - iniziato quando le azioni creditorie già erano state intraprese e terminato immediatamente prima della dichiarazione di fallimento -, senza procedere alla corretta individuazione dell'amministratore di fatto, identificabile nel socio di maggioranza NI Lombardi. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 217 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, senza adeguata motivazione, hanno omesso di riqualificare la fattispecie contestata in quella di bancarotta semplice documentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure formulate sono manifestamente infondate. 2. Con entrambi i motivi di ricorso il ricorrente reitera le medesime censure dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione del giudice distrettuaie che, nel richiamare la conforme sentenza di primo grado - a cui si salda per formare una sola entità in considerazione non solo dell'identico epilogo decisorio quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ma anche dell'omogeneità dei criteri di giudizio adottati (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) -, ha puntualmente e logicamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico e all'impossibilità di qualificare la condotta quale bancarotta semplice documentale. 2 3. Se è vero, infatti, che l'amministratore di diritto risponde del delitto anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società (cd. "testa di legno"), in quanto è lui il diretto destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri contabili (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Demajo, Rv. 257950), deve in ogni caso essere fornita la prova che egli abbia avuto effettivamente consapevolezza delle violazioni contestate, volte a recare pregiudizio ai creditori. Invero, non può automaticamente affermarsi la responsabilità dolosa dell'amministratore di diritto sulla base dell'integrazione dell'elemento materiale del reato e della carica ricoperta, diversamente attentandosi al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio;
Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni;
Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Dennajo, Rv.257950; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816). 4. Ciò detto, in entrambi i gradi di giudizio i giudici di merito, nel ritenere la penale responsabilità dell'imputato, con motivazione logica e coerente, hanno considerato non solo l'assunzione della carica di amministratore formale della società per ben due anni, ma hanno stigmatizzato anche il comportamento assunto dal ricorrente, consistito nel mancato deposito del bilancio presso l'ufficio della Camera di Commercio;
nel totale disinteresse in ordine al luogo ove erano stati trasferiti i libri contabili;
nella presenza, retribuita, presso la sede legale della società al fine di non farne risultare la fittizietà; nell'incuranza manifestata della gestione societaria anche durante il periodo nel quale l'Auriennma aveva ricoperto l'incarico di amministratore di fatto. Tali valutazioni, formulate sulla base dello scrupoloso esame delle risultanze istruttorie, hanno poi portato la corte distrettuale, sulla base di un ragionamento logico e privo di aporìe, a escludere la possibilità di qualificare la condotta quale bancarotta semplice documentale, non potendo certo ravvisarsi, alla luce di quanto sopra illustrato, un semplice mancato controllo dell'operato dell'amministratore di fatto, da imputarsi a negligenza, quanto piuttosto una condotta volontaria e consapevole volta a omettere l'esercizio dei poteri - doveri di vigilanza e controllo, con conseguente pregiudizio per i creditori. 5. Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2023.