Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10331 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE 62730 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 CC N: 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIO CIV10 331 /03- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE composta dagli ill. sig 1802/99Dott. Enrico PAPA Presidente Dott. Michele D' ALONZO Cons. relatore Dott. Nino FICO Consigliere Cron. 23084 Dott. Guido RAIMONDI Consigliere Rep. Dott. Giacinto BISOGNI Consigliere Ud. 4 feb. 2003 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto N. 62730 DAL MINISTERO delle FINANZE (ora MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, le- galmente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale dello Stato che lo di- fende ope legis RICORRENTE CONTRO s.r.
1. WIRBEL SUD, con sede in Pomezia, in persona la del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do- miciliata, in appello, presso lo studio del suo difenso- re dr. Piero Pasquale Chiusolo in Aprilia al Corso Gio- vanni XXIII n. 19 332 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1802/99 - 1/5 - INTIMATA avverso la sentenza n. 108/19/98 depositata il 23 set- tembre 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e notificata il 18 novembre 1998. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 febbraio 2003 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
udito l' avv. dello Stato Alessandro DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Umberto DE AUGUSTINIS, il quale ha con- cluso per l' accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato alla s.r.l. WIRBEL SUD il 15 gennaio 1999 (depositato il primo febbraio 1999), il Mi- nistero delle Finanze ricorreva avverso la sentenza n. 108/19/98 depositata il 23 settembre 1998 dalla Commis- sione Tributaria Regionale del Lazio e notificata il 18 novembre 1998, di conferma (in sede di rinvio dalla Com- missione Tributaria Centrale) della decisione (n. 776/- 23/93) con la quale la Commissione Tributaria di primo grado di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla predetta società avversO 1' avviso di irrogazione di sanzioni emesso dall' Ufficio IVA di Roma per omesso versamento mensile dell' imposta dovuta per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno e luglio 1987, del complessivo ammontare di £. 40.939.000» e - dopo a- ver dichiarato di «presta[re] acquiescenza a tale sen Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1802/99 - 2/5 - tenza limitatamente ai versamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, in relazione ai quali la SO- cietà ha prodotto attestazioni di versamenti dei tributi ancorché non riversati dall' Istituto di Credito»> chiedeva, con vittoria di spese, di dichiara- re la «legittimità degli avvisi di irrogazione impugnati nella parte relativa agli omessi versamenti delle imposte dovute per le mensilità di maggio, giugno e lu- glio 1997 [recte, 1987]» allegando, «in relazione agli 3 e 5 c.p.c. ed all' art. 62, primoartt. 360 n. comma, D. L.vo 31 dicembre 1992 n. 546>>, violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 ss. cc e motivazione contraddittoria ed insufficiente su punti decisivi della controversia». La società intimata non svolgeva nessuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l' unico motivo di gravame il Ministero ri- corrente deduce, ai sensi degli «artt. 360 n. 3 e 5 62, primo comma, D. L.vo 31 dicembre 1992 c.p.c. e ... n. 546>>, violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 ss. cc'> nonché «motivazione contraddittoria ed in- sufficiente su punti decisivi della controversia» assu- mendo che la contribuente sulla quale, a suo dire, in base alle comuni regole probatorie», incombe «l' onere di dimostrare l' avvenuto versamento dell' imposta dovu- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1802/99 - 3/5 - ta all' istituto delegato alla riscossione>>> - non ha fornito nessuna prova circa il versamento delle imposte dovute per i mesi di maggio, giugno e luglio 1987 e che, quindi, l' affermazione del giudice a quo secondo cui appare sufficientemente provata l' avvenuta esecuzione dei pagamenti»>> è «contraddittoria e contraria alle di- - sposizioni di legge». La censura proposta dal Ministero deve essere re- spinta perché priva di pregio. A. Il (contestato) giudizio espresso dal giudice a quo secondo cui «appare sufficientemente provata 1' avvenuta esecuzione dei pagamenti»> -, invero, non viola nessuna delle disposizioni invocate (peraltro generica- mente dal Ministero ricorrente atteso che dallo stesso giudizio, ad onta della sua stringatezza, si evince chiaramente ed in maniera non equivoca che quel giudice ha fatto corretta applicazione della regula iuris posta da tali disposizioni in quanto ha, di fatto ed in fatto, ritenuto che la società contribuente abbia adempiuto l' onere, ad essa imposto dall' art. 2697 cod. civ., di da- re la prova del fatto estintivo dalla stessa eccepito, ovverosia di dare la prova dell' avvenuto versamento delle imposte per le mensilità contestate. B. Il Ministero ricorrente, inoltre ed infine, non spiega assolutamente perché il riprodotto giudizio debba ritenersi contraddittorio: non risulta, infatti, dedotta Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 1802/99 - 4/5 - nessuna considerazione da cui inferire la pretesa con- traddizione. Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., me- diante il quale si deduca il vizio di omessa, insuffi- contraddittoria motivazione, come noto, nonciente 0 conferisce alla Corte di Cassazione il potere di esami- nare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttez- za giuridica, l' esame e la valutazione fatta dal giudi- ce del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., III, 11 febbraio 2002 n. 1892).
2. I l mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata esclude che la stessa abbia sopportato delle spese per il presente giudizio di le- gittimità per cui nessuna pronuncia deve essere presa in ordine al carico ed alla entità di tali spese nonostante la reiezione dell' avverso ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003. SUPREMS IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE _ (dr. En РАРА) (Dr. Michele D' ALONZO) бель DEPOSITA - 1 LUG. 2003 Alois Oggi Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 102/99 - 5/5 -