Sentenza 8 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME 0 0 069 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 9941/00 Dott. Rafaele CORONA Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. to Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 32 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud. 22/10/02 Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MI EP, MI UG, MI LV, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AURELIA 424, presso lo studio dell'avvocato CESARE CIAFFI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE IS LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 102, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO MAZZA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
--- 2002 avverso la sentenza n. 1629/99 della Corte d'Appello 1357 di ROMA, depositata il 26/05/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1 'Avvocato MAZZA Leonardo difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per inammissibilità o rigetto in via subordinata. -2- R.G.N.99401/00 Oggetto:Distanze legali SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24 gennaio 1995, il tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta da LU De EL nei confronti di GI, GO e LV AC, condannava costoro a demolire l'immobile in Trevi nel Lazio, loc. Altipiani di Arcinazzo, costruito senza l'osservanza della distanza legale dalla casa di proprietà di esso attore, fino a mantenerne l'altezza in mt.17,36 nella parte casa stessa, nonché alfronteggiante la risarcimento dei danni liquidati in lire 1.000.000. Impugnata la sentenza dai convenuti, e costituitosi il De EL per resistere al gravame, la corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 26 maggio 1999, ha rigettato l'appello e condannato l'appellante alle spese del grado, con la motivazione che qui di seguito si riassume. gli edifici delle parti in causa si 1) fronteggiano. è stato accertato che l'altezza del fabbricato 2) AC misura mt. 17,691. 3) "gli imponenti" fabbricati AC sono stati oggetto di tre successive licenze comunali, 2 rispettivamente dell'11-6-1974, 21-11-1975 e 6-3-1976, mentre la "piccola" casa del De EL un fabbricato di vecchia costruzione, come Si evince dall'atto di donazione del 24-3-1977. La prova testimoniale (dedotta per provare l'epoca della costruzione del fabbricato AC? n.d.e.) non può essere ammessa per mancata indicazione dei testi. la distanza minima di mt. 6, 50 da osservare 4) rispetto al confine costituisce un'ulteriore limitazione edilizia, oltre a quella, sopra applicata, della distanza minima tra costruzioni in rapporto all'altezza. Ricorrono per la cassazione della sentenza AC GI, AC GO e AC LV, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso De EL LU, il quale eccepisce preliminarmente che nei confronti di AC GI la sentenza di cui trattasi è passata in giudicato, in quanto il ricorso per cassazione è stato notificato il 5 maggio 2000, oltre il termine di sessanta giorni. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Si Osserva preliminarmente che il ricorso è inammissibile, ma non per il motivo dedotto dal resistente, bensì per la ragione che esso è stato notificato a costui, dopo un primo tentativo di notifica non andato a buon fine, al domicilio eletto presso lo studio dei suoi difensori, il 5 maggio 2000, e, cioè, oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza al ricorrente, avvenuta 1'1-3-2000 (ved.sent.9366/91). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in euro 165,25. oltre euro 1300,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Olindo Schettino) (Dr. Rafaele Corona) This fell Thins closur IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO CA Roma *18% GEN.8 GEN. 2003 IL CANCELLIERE CLR. GANCE